Sentenza n. 906/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di revoca, del giorno 19 febbraio 2024, del rilascio del nulla osta per lavoro subordinato prot. n. P-RM/L/Q/2023/-OMISSIS- presentato in favore del ricorrente, emesso da Prefettura Ufficio territoriale del Governo - Sportello unico per l’immigrazione di Roma, mai notificato al lavoratore; di ogni altro atto a questo connesso, antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto o conseguente, anche infra procedimentale, e comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente, con richiesta di ordinanza cautelare di sospensione e di riesame del provvedimento impugnato e contestuale concessione di un permesso di soggiorno nelle more del riesame del merito tale da consentire la regolarità nel territorio italiano;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato e conseguente diniego dell'autorizzazione all'ingresso in Italia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta per lavoro subordinato, deducendo: a) violazione degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 35 del d.P.R. 394/1999, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il ritardo nella registrazione del primo ingresso non fosse imputabile né al datore di lavoro né al lavoratore, ma dipendesse da forza maggiore, poiché il datore aveva sollecitato più volte la convocazione presso lo Sportello unico senza ricevere risposta; b) eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione e violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e buona fede; c) violazione dell'art. 24-bis del d.lgs. 286/1998, per ritenuta non necessità dell'asseverazione in quanto la domanda sarebbe stata presentata da un'organizzazione di categoria, e violazione dell'art. 22 dello stesso decreto, per asserita sussistenza dell'idoneità alloggiativa. In via cautelare era stata chiesta la sospensione dell'atto, il riesame e il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio. Il Collegio ha inoltre rilevato l'inutilizzabilità della documentazione depositata tardivamente dal ricorrente, oltre il termine previsto dall'art. 73 c.p.a., in quanto lesiva del contraddittorio e dell'ordinato svolgimento del processo.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto dimostrato che le parti si erano attivate per la registrazione del primo ingresso, ma ha comunque rilevato la mancata prova di due autonomi requisiti necessari: quello economico e quello alloggiativo. Quanto al requisito economico, la domanda non indicava che provenisse da un'associazione di categoria firmataria di un protocollo valido ai fini dell'asseverazione; inoltre, il patronato cui si era rivolto il datore di lavoro non rientrava tra le organizzazioni dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale contemplate dal protocollo previsto dall'art. 24-bis del d.lgs. 286/1998. La mancata asseverazione costituiva quindi motivo legittimo e autonomamente sufficiente per la revoca del nulla osta. Quanto al requisito alloggiativo, l'attestazione prodotta riguardava un alloggio situato in un Comune diverso da quello dell'impiego ed era risalente al 2021, risultando scaduta nel 2023; la successiva cessione di fabbricato non attestava l'idoneità dell'alloggio. Poiché almeno uno dei motivi posti a fondamento dell'atto era autonomamente idoneo a sostenerne la legittimità, il giudice ha ritenuto sufficiente respingere il ricorso sulla base di tali rilievi, assorbendo le ulteriori censure. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori. È stata altresì respinta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, in ragione dell'esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998
La disciplina della registrazione del primo ingresso e dei relativi termini è stata invocata dal ricorrente; il giudice ha rilevato che, anche superata la questione del ritardo, permanevano autonomi difetti relativi ai requisiti economico e alloggiativo.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
L'asseverazione è stata ritenuta necessaria per comprovare il requisito economico, non risultando la domanda presentata da un'organizzazione datoriale qualificata e firmataria del protocollo previsto dalla norma.
art. 35 d.P.R. 394/1999
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del procedimento di ingresso e registrazione, ma le relative censure sono state assorbite o comunque non decisive rispetto agli autonomi difetti accertati.
art. 73 c.p.a.
Il mancato rispetto del termine perentorio per il deposito di documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza pubblica comporta l'inutilizzabilità processuale della documentazione tardiva, a tutela del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice.
art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002
L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è stata respinta in ragione dell'esito sfavorevole del giudizio.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta per lavoro subordinato può essere legittimamente sostenuta anche da un solo motivo autonomo, purché tale motivo sia idoneo a dimostrare la carenza di un requisito necessario; in tal caso, il giudice può respingere il ricorso senza esaminare le ulteriori censure rivolte contro gli altri motivi dell'atto.
- Quando la domanda di nulla osta non proviene da un'organizzazione datoriale qualificata secondo il protocollo previsto dall'art. 24-bis del d.lgs. 286/1998, l'asseverazione resta necessaria per comprovare il requisito economico del datore di lavoro.
- L'idoneità alloggiativa deve riferirsi all'alloggio pertinente al rapporto di lavoro e deve essere attuale al momento rilevante del procedimento; un'attestazione relativa a un diverso Comune o ormai scaduta non dimostra il possesso del requisito.
- Il deposito di documenti oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 73 c.p.a. ne comporta l'inutilizzabilità processuale, poiché il termine tutela il contraddittorio e l'ordinato svolgimento del giudizio.
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