Cassazione Penale, Ordinanza n. 22324/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino, in riforma di una precedente assoluzione pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Asti, ha condannato l'imputato alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 26 del 2019, relativo a una condotta tenuta a Bra il 18 febbraio 2021. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha censurato il giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e contestando la valutazione dell'eventuale errore circa la sussistenza delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza. La doglianza è stata ritenuta diretta a ottenere una rivalutazione del merito delle prove, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato: la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta esauriente e sorretta da argomentazioni razionali, mentre la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie, non consentita nel giudizio di legittimità. È stato quindi disposto il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 4 del 2019
Disposizione incriminatrice richiamata quale base del fatto ritenuto penalmente rilevante, in relazione all'indebita percezione/ottenimento del reddito di cittadinanza.
legge n. 26 del 2019
Norma di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o la proposta di una lettura alternativa delle fonti di prova, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e completa.
- In tema di controllo sulla colpevolezza, è sufficiente che il giudice di merito abbia spiegato in modo razionale le ragioni per cui l'eventuale errore dell'imputato sulle condizioni di accesso a un beneficio non sia scusabile; le censure che mirano solo a sostituire una diversa valutazione di merito sono inammissibili.
- La manifesta infondatezza del ricorso, quando si traduce in doglianze di merito estranee al sindacato di legittimità, comporta la declaratoria di inammissibilità e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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