Cassazione Penale, Sentenza n. 13771/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale di Sicali con decorrenza ex tunc. Il ricorrente deduceva: (1) nullità del giudizio per assenza del difensore di fiducia (sostituito da difensore d'ufficio), e (2) carenza di motivazione sulla decorrenza della revoca, ritenuta ex tunc senza adeguata valutazione della gravità del fatto (di natura indiziaria e di lieve entità), senza acquisire relazioni sull'andamento della misura e senza considerare la prossima scadenza della pena.
La decisione
La Corte (sezione competente) ha ritenuto infondato il primo motivo (la nomina del difensore di fiducia risultava intervenuta solo dopo il giudizio; il difensore d'ufficio era presente all'udienza). Ha invece accolto il secondo motivo: l'ordinanza impugnata ha motivato la decorrenza della revoca con una valutazione sull'esito complessivo dell'affidamento (negativa "utilità" del periodo), anziché motivare specificamente la decorrenza ex tunc tenendo conto delle limitazioni patite e del comportamento durante l'affidamento. Per tali ragioni è stata pronunciata l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo esame della decorrenza della revoca, con l'invito a colmare la carenza motivazionale; il giudice del rinvio resta libero nella decisione di merito.
Norme richiamate
art. 47, comma 12, ord. pen.
"valutazione globale dell'atteggiarsi del condannato durante lo svolgimento dell'intero periodo di prova, per decidere se sia avvenuto o meno il recupero sociale del condannato"
La Corte distingue la valutazione ex post dell'esito della misura (valutazione globale ai sensi dell'art. 47, comma 12) dal giudizio funzionale alla revoca, che deve invece valutare la gravità di singoli episodi e la loro incompatibilità con la prosecuzione della prova.
Sentenza Corte Costituzionale n. 343/1987
"tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova"
La decorrenza della revoca deve essere determinata considerando la durata e l'intensità delle limitazioni già subite e il comportamento del condannato durante l'affidamento, per valutare se quel periodo possa essere considerato come pena effettivamente espimata.
Sez. Un. n. 10530 del 27.2.2002 (Martola, Rv. 220877)
"valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi, attesa la mancanza di una risposta positiva al trattamento, siano espressione di un comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova"
La giurisprudenza afferma che il giudizio per la revoca deve concentrarsi su episodi specifici e sulla loro rilevanza rispetto alla prosecuzione della misura alternativa, distinto dalla valutazione complessiva sull'esito del trattamento.
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa con decorrenza ex tunc richiede motivazione specifica sulla decorrenza: il giudice deve valutare l'intensità delle limitazioni già subite e il comportamento del condannato durante il periodo di affidamento per stabilire quale parte della pena sia già stata effettivamente espimata.
- Occorre distinguere nettamente tra (a) la valutazione globale dell'esito della misura (art. 47, comma 12 ord. pen.) e (b) il giudizio finalizzato alla revoca: il primo riguarda il recupero sociale complessivo, il secondo la gravità di singoli episodi e la loro incompatibilità con la prosecuzione della prova.
- La mera affermazione che il periodo di affidamento "non è stato utile" o che la condotta è "grave" non basta per fissare la decorrenza ex tunc; il Tribunale deve dar conto in motivazione del perché nessuna parte del periodo di affidamento possa essere considerata utile ai fini dell'espiazione.
- La nomina di un difensore d'ufficio è valida quando non risulti una nomina di fiducia nella specifica procedura; l'assenza del difensore di fiducia può essere eccepita solo se risulta che la nomina fiduciaria era già intervenuta nella stessa procedura e non è stata rispettata.
- In caso di carenza motivazionale sulla decorrenza della revoca è possibile l'annullamento con rinvio per nuovo esame, senza che il giudice del rinvio sia vincolato sul merito, ma richiedendo una motivazione idonea e puntuale.
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