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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24379/2020 del 03/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'iscrizione anticipata nel registro dei praticanti per svolgere il tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. d) della legge n. 247/2012, sostenendo di essere iscritta all'ultimo anno di laurea magistrale, in regola con gli esami, prossima alla discussione della tesi e con esperienza lavorativa in ufficio legale. Il Consiglio dell'Ordine di Milano aveva respinto la domanda perché la ricorrente risultava "fuori corso" da due anni; il Consiglio Nazionale Forense ha confermato il rigetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il requisito dell""ultimo anno del corso di studio"" vada interpretato come l""ultimo anno del corso nella durata legale"" (ossia il quinto anno per la laurea in giurisprudenza), pertanto lo status di "fuori corso" esclude l'ammissione anticipata al tirocinio. Ha inoltre stabilito che le convenzioni tra Ordini e Università non possono derogare alla norma di legge ma hanno valore integrativo, e che argomenti nuovi sollevati in memoria non sono ammissibili. Nessuna statuizione sulle spese per assenza di difesa avversa; la Corte dispone il recupero, se dovuto, di un contributo unificato secondo le norme processuali citate.

Norme richiamate

  • legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 41, comma 6, lett. d)

    "Il tirocinio può essere svolto: (...) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza"

    La Corte interpreta "ultimo anno del corso di studio" come l'ultimo anno corrispondente alla durata legale del corso (il quinto anno per giurisprudenza); occorre essere regolarmente iscritti a tale anno, perciò lo status di "fuori corso" impedisce l'anticipazione del tirocinio.

  • d.m. 17 marzo 2016, n. 70, art. 5, comma 4

    Richiama la nozione di "durata legale del corso" e prevede la sospensione o cancellazione del tirocinio se il diploma non viene conseguito entro i due anni successivi; il riferimento conferma l'interpretazione secondo cui l'anticipazione è riferita alla durata legale del corso.

  • d.m. n. 76 del 2016, art. 5, comma 6

    "la stipula di tali convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi"

    Stabilisce che la stipula delle convenzioni tra Ordini e Università è condizione per poter attivare l'anticipazione del semestre di tirocinio, ma non modifica i requisiti previsti dalla legge.

  • legge 8 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Richiesta di motivazione dei provvedimenti amministrativi; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione della delibera impugnata.

  • convenzione-quadro CNF - Conferenza Nazionale Direttori di Giurisprudenza (24 febbraio 2017)

    Atto negoziale volto a disciplinare la collaborazione tra facoltà e ordini; la Corte ha precisato che tali convenzioni hanno valore integrativo ma non possono derogare alle norme di legge vincolanti.

  • convenzione tra Ordine Avvocati di Milano e Università Unicusano (12 marzo 2018)

    Contratto che può definire requisiti aggiuntivi (es. media voti) ma non può eliminare o modificare l'obbligo di essere regolarmente iscritti all'ultimo anno nella durata legale; eventuali violazioni non incidono sul dettato normativo.

  • Direttiva 2000/78/CE

    Citata dalla ricorrente in tema di discriminazioni; la Corte l'ha ritenuta nuova e formulata in modo astratto, non idonea a travolgere l'interpretazione normativa offerta dal CNF.

  • codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Riferimento secondo cui la violazione di atti negoziali (convenzioni) non è censurabile come violazione di norme di diritto rilevanti ai fini del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • L'espressione "ultimo anno del corso di studio" va intesa come l'ultimo anno corrispondente alla durata legale del corso; chi è "fuori corso" non soddisfa tale requisito e quindi non può ottenere l'iscrizione anticipata nel registro dei praticanti.
  • Le convenzioni tra Ordini e Università (art. 40 legge n. 247/2012) hanno valore integrativo e organizzativo ma non possono derogare al requisito normativo previsto dalla legge; non sono fonte autonoma capace di modificare la portata dei requisiti di legge.
  • Prima di chiedere l'anticipazione del tirocinio è necessario verificare sia lo status di iscrizione (regularità rispetto alla durata legale) sia l'esistenza delle convenzioni richieste; l'assenza o la tardiva stipula delle convenzioni può condizionare l'accesso, ma non elimina il requisito dello status di "ultimo anno".
  • Argomentazioni o censure introdotte tardivamente in memoria, che amplino o modifichino i motivi di ricorso originari, possono essere considerate inammissibili; è quindi importante articolare compiutamente le doglianze già nel ricorso principale.
  • La motivazione amministrativa deve risultare adeguata ma, se il provvedimento si fonda su interpretazione testuale della legge (es. durata legale del corso), le censure formali sulla motivazione difficilmente ne ribaltano l'esito, salvo errori giuridici manifesti.

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