Sentenza del 06/09/2016 n. 4538 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Crediti relativi a cartelle di pagamento non impugnate- prescrizione - applicabilità del termine decennale ex art. 2953 c.c. - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che, nonostante le cartelle fossero state notificate e non impugnate nei termini, i relativi crediti fossero soggetti al termine di prescrizione ordinario applicabile alla specifica tipologia di credito e non al termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. Equitalia avrebbe invece inteso equiparare la cartella non opposta a una sentenza passata in giudicato, con conseguente conversione del termine prescrizionale in decennale.
La decisione
La tesi dell'applicabilità automatica del termine decennale è stata esclusa. La cartella di pagamento non impugnata non può essere equiparata a una sentenza definitiva e non determina, per il solo decorso del termine per proporre opposizione, la conversione della prescrizione da quinquennale a decennale. L'art. 2953 c.c. si applica soltanto ai crediti accertati con sentenza passata in giudicato. Pertanto, la prescrizione deve essere valutata in base al termine previsto per la specifica natura del credito.
Norme richiamate
Art. 2953 c.c.
Gli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
La norma si applica esclusivamente ai diritti accertati con sentenza passata in giudicato e non può essere applicata analogicamente alle cartelle di pagamento non impugnate. La mancata opposizione della cartella non ne comporta l'equiparazione a una sentenza definitiva.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento non impugnata nei termini diventa definitiva sotto il profilo della riscossione, ma non si trasforma automaticamente in un titolo giudiziale passato in giudicato.
- Il termine di prescrizione deve essere individuato in relazione alla natura del credito sottostante, come tributi, sanzioni, contributi o altri importi, e non applicando automaticamente il termine decennale.
- L'art. 2953 c.c. opera quando esiste una sentenza definitiva che abbia accertato il credito; non è sufficiente la semplice notifica di una cartella non contestata.
- Per valutare la prescrizione occorre verificare la data di notifica della cartella, gli eventuali atti interruttivi successivi e il termine previsto per il credito specifico.
- La definitività amministrativa della cartella e l'efficacia di giudicato di una sentenza sono concetti diversi e non possono essere confusi.
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