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Sentenza

Sentenza n. 288/2026 - Salerno, Sezione 1

Per l'esecuzione della sentenza n. 1174/2025, emessa in data 24/06/2025, dalla 1^ sezione di Codesto TAR Campania - Salerno in esito al procedimento R.G. 299/2025

Giustizia amministrativa202501982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del pagamento del rimborso del contributo unificato disposto dalla sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1174/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1174/2025, passata in giudicato e divenuta procedibile il 22 ottobre 2025, nella parte in cui disponeva il rimborso del contributo unificato con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente. Dopo una diffida del 28 luglio 2025, non essendo intervenuto spontaneamente il pagamento, ha chiesto l'ordine giudiziale di pagamento diretto di euro 6.000,00, oltre alle spese del nuovo giudizio. Nel corso del processo ha rappresentato che l'amministrazione aveva effettuato il pagamento il 28 gennaio 2026, dopo l'instaurazione del giudizio avvenuta il 5 dicembre 2025, insistendo per la rifusione del contributo unificato e delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione ha eseguito spontaneamente, durante il giudizio, la prestazione richiesta con l'azione di ottemperanza. Poiché il pagamento è intervenuto solo dopo l'instaurazione del processo, il giudice ha condannato le parti intimate alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre IVA e CPA se dovute, nonché alla rifusione del contributo unificato del presente giudizio se versato, con distrazione in favore della parte ricorrente. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente la prestazione imposta dal giudicato, la domanda diviene improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.
  • Se l'amministrazione adempie soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione non esclude la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese processuali e del contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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