Sentenza del 16/01/2017 n. 36 - Comm. Trib. Prov. Varese
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ - Cabine per fototessere - Imponibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. Le cabine per fototessere sono soggette all'imposta di pubblicità, non potendo essere considerate sedi secondarie o filiali della società in assenza di un'autonoma struttura organizzativa e di soggetti con effettivi poteri decisionali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l'assoggettamento all'imposta di pubblicità delle cabine per fototessere, sostenendo che dovessero essere qualificate come sedi secondarie o filiali della società e, quindi, non come semplici mezzi pubblicitari. La contestazione è stata respinta perché nelle cabine non operano rappresentanti della società dotati di un ampio potere di determinazione e decisione: esse costituiscono meri strumenti di lavoro destinati alla produzione e vendita di fototessere.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità
L'imposta si applica ai mezzi utilizzati per la diffusione di messaggi pubblicitari. La qualificazione di un manufatto come sede secondaria o filiale richiede elementi organizzativi e decisionali autonomi, non riscontrabili in una cabina per fototessere.
Massime di principio
- Un'apparecchiatura o un manufatto utilizzato nell'attività commerciale non diventa automaticamente una sede secondaria o una filiale dell'impresa.
- Per escludere l'imposizione pubblicitaria sulla base della qualificazione come sede o filiale occorre dimostrare l'esistenza di una struttura organizzata, con personale o rappresentanti dotati di effettivi poteri di gestione e decisione.
- I dispositivi automatici collocati in luoghi accessibili al pubblico possono essere considerati strumenti o mezzi di diffusione pubblicitaria e, come tali, assoggettati all'imposta, quando svolgono anche una funzione promozionale o identificativa dell'attività.
- La qualificazione giuridica dipende dalla funzione concreta e dall'organizzazione del punto operativo, non dalla sua mera appartenenza o collegamento con una società.
Testo integrale
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