Cassazione Civile, Ordinanza n. 14270/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un funzionario dell'Agenzia, addetto a un ufficio tecnico-informativo della Direzione Affari Generali, aveva chiesto in giudizio, in via principale, l'attribuzione di una posizione organizzativa istituita per il proprio ufficio e il pagamento delle differenze retributive, deducendo l'illegittimità degli atti con cui l'Amministrazione aveva ammesso alla selezione tutti i funzionari di terza area con anzianità quinquennale, anche se non appartenenti all'ufficio interessato, con conseguente assegnazione dell'incarico a un soggetto esterno all'ufficio. In subordine aveva chiesto il risarcimento del danno da mancato conferimento della posizione. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda. In appello principale l'Agenzia sosteneva che i provvedimenti fossero legittimi perché fondati sul carattere eccezionale e derogatorio dell'art. 4-bis, comma 2, d.l. n. 78/2015 rispetto alla disciplina generale dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001; il lavoratore proponeva appello incidentale condizionato lamentando, in ogni caso, l'erronea attribuzione dei punteggi nella selezione. La Corte d'appello, pur accogliendo la tesi dell'Agenzia sul quadro normativo, aveva comunque accolto l'appello incidentale sul punteggio e confermato il risarcimento. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 4-bis, comma 2, d.l. n. 78/2015 e dell'art. 30, comma 1, l. n. 183/2010, sostenendo che la Corte territoriale fosse entrata nel merito delle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione nella selezione dei candidati e avesse sconfinato dai poteri del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse adeguatamente con il complessivo percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale non aveva sostituito il proprio giudizio a quello discrezionale dell'Amministrazione, ma aveva rilevato una carenza motivazionale e il mancato rispetto delle regole della procedura selettiva, fondamento del riconoscimento del danno da perdita di chance. La Corte ha richiamato i principi secondo cui l'illegittimo diniego di una posizione organizzativa può comportare il risarcimento del danno da perdita di chance, da allegare e provare anche per presunzioni e secondo un criterio probabilistico, con liquidazione equitativa parametrata alle retribuzioni perse; ha inoltre ribadito che, nelle procedure selettive, il lavoratore ha diritto all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata tempestiva proposizione del controricorso.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 2, d.l. n. 78/2015
richiamato come norma speciale e derogatoria rispetto alla disciplina generale, ma il motivo di ricorso non ha efficacemente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
indicato quale disciplina generale sul conferimento delle posizioni organizzative/deleghe dirigenziali rispetto alla norma eccezionale invocata dall'Amministrazione
art. 30, comma 1, l. n. 183/2010
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla denunciata violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di legge
art. 100 c.p.c.
richiamato per affermare l'interesse ad agire nelle procedure selettive quando si deduca la violazione delle regole procedimentali o dei criteri valutativi
art. 2697 c.c.
evocato nel principio sull'onere dell'allegazione e della prova: il lavoratore deve provare plausibile occasione perduta e nesso causale, mentre spetta alla controparte dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento
art. 380 bis 1 c.p.c.
richiamato per rilevare l'inammissibilità della memoria depositata dal resistente, per mancata tempestiva proposizione del controricorso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
menzionato solo per escluderne l'applicazione nei confronti dell'Agenzia fiscale per via della prenotazione a debito
art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012
richiamato per l'estensione alle Agenzie fiscali della disciplina di cui all'art. 158 d.P.R. n. 115/2002
art. 158 d.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione all'esonero delle Agenzie fiscali dal materiale versamento del contributo unificato
Massime di principio
- L'illegittimo diniego di una posizione organizzativa può integrare un danno risarcibile da perdita di chance, purché sia provata una concreta e non meramente ipotetica occasione perduta di conseguire il vantaggio.
- Il danno da perdita di chance non coincide con le retribuzioni non percepite: la liquidazione va effettuata in via equitativa, assumendo le retribuzioni perse come parametro e tenendo conto del grado di probabilità del conseguimento del beneficio.
- Nelle procedure selettive interne il lavoratore escluso può pretendere il corretto svolgimento delle operazioni valutative e il rispetto delle regole procedimentali; l'interesse ad agire sussiste anche se si contesta la violazione dei criteri di valutazione.
- Chi deduce il danno da mancato conferimento di un incarico deve allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento della controparte, provando anche per presunzioni o secondo un criterio probabilistico l'esistenza della chance perduta e il nesso causale.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a censurare in astratto la valutazione discrezionale, senza attaccare l'accertamento di merito effettivamente posto a base della decisione.
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