Sentenza del 30/01/2020 n. 1321 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 115/2020 ACCERTAMENTO CATASTALE - Classamento - Fabbricati a destinazione speciale o particolare - Stima diretta - Sopralluogo - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di richiesta di contributi consortili per l'anno 2017 (€ 140,76), denunciando: nullità della notifica per invio postale anziché tramite agente autorizzato; presenza di sigle e simboli incomprensibili nell'avviso; assenza di vantaggio/beneficio derivante dalle opere di bonifica per i suoi immobili (insussistenza del presupposto impositivo); esenzione invocata in virtù del pagamento della tariffa per il servizio idrico integrato (richiamando la L.R. n.4/2003). In appello ha altresì invocato, senza adeguata prova, il giudicato esterno riferito a precedenti pronunce favorevoli per altre annualità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno perché il ricorrente non ha provato il passaggio in giudicato delle sentenze citate (mancanza della certificazione ex art.124 disp. att. c.p.c.). Ha inoltre ritenuto che eventali vizi della notifica fossero sanati per il principio del raggiungimento dello scopo, che l'avviso contenesse gli elementi necessari per individuare gli immobili e il calcolo del contributo, e che il Consorzio avesse fornito la prova presuntiva del presupposto impositivo mediante produzione del Piano di classifica e dell'inserimento nel perimetro di contribuenza. Il contribuente non ha fornito prove specifiche idonee a dimostrare l'assenza di benefici né ha adeguatamente allegato fatti estintivi/impeditivi/modificativi. Inoltre il pagamento della tariffa per il servizio idrico integrato non esclude l'obbligo di versare i contributi di bonifica ex R.D. n.215/1933. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Principio secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti; utilizzato per discutere l'eccezione di giudicato esterno e il relativo onere probatorio.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiesta la produzione della certificazione che attesti la non impugnabilità di una sentenza per provare il passaggio in giudicato; la parte che eccepisce il giudicato esterno deve allegare tale certificazione.
art. 860 c.c.
Richiamato in relazione alle presunzioni a carico del contribuente circa l'assenza di utilità derivante dalle opere consortili; collabora alla ripartizione degli oneri probatori nel contesto consortile.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (artt. 10 e 11)
Norme regolanti la contribuzione consortile e le presunzioni poste a carico del contribuente; utilizzate per affermare l'onere di allegazione del contribuente che contesta l'obbligo contributivo.
L.R. Campania n. 4/2003 (art. 12 e art. 13)
Art.13 invocato dal contribuente (esenzione per la tariffa di pubblica fognatura) ma interpretato dalla Commissione in senso restrittivo: l'esonero regionale riguarda solo i contributi per lo scarico nei canali consortili e non i più ampi contributi di bonifica ex R.D. n. 215/1933.
d.lgs. n. 152/2006 art. 155, comma 3
Richiamato per chiarire che l'esonero dal contributo riguarda solo specifiche fattispecie (scarico), e non estende l'esenzione ai contributi ordinari di bonifica contestati nel caso.
Massime di principio
- Per le pretese consortili, l'ente impositore assume l'onere di fornire la prova presuntiva del presupposto impositivo (es.: piano di classifica, inserimento nel perimetro di contribuenza); una volta fornita tale prova, il contribuente deve controprovarla con allegazioni specifiche e mezzi di prova concreti.
- La notifica irregolare può essere considerata sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo pratico (es. esercizio del diritto di impugnazione da parte del destinatario), salvo che non emerga un pregiudizio concreto.
- Il semplice pagamento della tariffa per il servizio idrico integrato o della pubblica fognatura non esclude, di per sé, l'obbligo di versare i contributi di bonifica disciplinati dal R.D. n.215/1933; le esenzioni previste a livello regionale/delegato hanno ambiti limitati e devono essere interpretate restrittivamente.
- Chi invoca il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza richiamata, producendo la decisione con la certificazione prevista dall'art.124 disp. att. c.p.c.; la sola produzione della copia della sentenza non è sufficiente.
- Nelle controversie tributarie/consortili le censure generiche non sono sufficienti: il contribuente deve specificare fatti estintivi, impeditivi o modificativi e indicare i relativi mezzi di prova per ottenere l'accoglimento della doglianza.
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