Cassazione Civile, Ordinanza n. 33426/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un atto qualificato dalle parti come contratto di affitto avente a oggetto un terreno di proprietà di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., sul quale la società affittuaria si era obbligata a costruire un impianto fotovoltaico. L'Agenzia sosteneva che l'atto dovesse essere riqualificato, ai fini dell'imposizione indiretta, come concessione di diritto reale di superficie. I motivi di ricorso censuravano la sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986 e, inoltre, degli artt. 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., assumendo che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso la natura di diritto reale dell'atto e non avesse valorizzato le asserite anomalie rispetto alla causa tipica della locazione/affitto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato oggetto di rituale rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'adesione della parte controricorrente alla compensazione. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio per cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dall'Agenzia come norma di interpretazione e qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro, ma la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia
art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato nel primo motivo di ricorso come norma violata, senza decisione di merito per estinzione del giudizio
richiamato per sostenere la riconducibilità dell'atto alla concessione del diritto di superficie
richiamato insieme all'art. 952 c.c. per la disciplina del diritto di superficie
richiamato per contestare la qualificazione negoziale operata dal giudice di merito
richiamato come parametro della causa tipica della locazione
richiamato come disposizione inerente agli obblighi del locatore
richiamato come norma relativa agli obblighi del conduttore
richiamato come norma relativa alla restituzione della cosa locata
richiamato come disposizione in tema di affitto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata come fonte che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In caso di rinuncia rituale al ricorso per cassazione, il giudizio si estingue senza decisione nel merito.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto quando il ricorso per cassazione sia oggetto di rinuncia, poiché la disciplina si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, il regolamento delle spese può essere definito in compensazione se vi è adesione della controparte o altra ragione processuale valutata dalla Corte.
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