Ordinanza n. 1930/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del diniego di visto di ingresso per motivi di studio del 30.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio adottato il 30 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto delle criticità contestate e della richiesta di tutela cautelare. Il Ministero si è costituito in giudizio. Il TAR ha esaminato la domanda cautelare secondo i presupposti dell’art. 55 c.p.a., verificando il fumus boni iuris e il periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare ha ritenuto che emergesse la completezza dell’istruttoria posta a fondamento del diniego, con riferimento ai diversi profili di criticità rilevati dall’amministrazione. Quanto al periculum in mora, ha escluso che il pregiudizio derivante dalla mancata possibilità di iniziare un percorso di studi in Italia, qualificato come lesione di una mera aspettativa, raggiungesse la soglia della gravità e irreparabilità richiesta per la tutela cautelare. Ha inoltre rilevato che la ricorrente può ripresentare l’istanza, corredata della documentazione necessaria, affinché il Consolato competente verifichi la sussistenza dei mezzi minimi previsti dalla Direttiva del 1° marzo 2000 del Ministero dell’Interno. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Direttiva 1.03.2000 del Ministero dell’Interno
Le prescrizioni della direttiva sono richiamate quale parametro per la verifica della disponibilità dei mezzi minimi necessari ai fini del visto di ingresso per studio.
Massime di principio
- In sede cautelare, la completezza dell’istruttoria amministrativa, valutata con la cognizione sommaria propria della fase, può escludere il fumus boni iuris della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
- La mancata possibilità di iniziare un percorso di studi in Italia, quando integra una mera aspettativa e non un diritto già consolidato, non determina di per sé un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
- L’assenza anche di uno solo tra fumus boni iuris e periculum in mora giustifica il rigetto della domanda cautelare.
- La possibilità di ripresentare una domanda di visto corredata della documentazione necessaria costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell’irreparabilità del pregiudizio cautelare.
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