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Sentenza

Sentenza n. 991/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza - del decreto ingiuntivo n. 284/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 06/09/2024; - del decreto ingiuntivo n. 546/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 26/11/2024.

Giustizia amministrativa202600161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due decreti ingiuntivi esecutivi emessi dal Tribunale di Rimini

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Rimini, muniti di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificati al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito e, decorso il termine, è rimasto inadempiente. La domanda è stata quindi fondata sull'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione ai titoli giudiziali esecutivi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione ai decreti ingiuntivi, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, predisponendo anche misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto di esecutorietà attribuisce efficacia esecutiva ai decreti ingiuntivi, consentendone l'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La notificazione dei titoli è richiamata ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato all'amministrazione con decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza contro l'amministrazione inadempiente.
  • Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato e può nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
  • L'ottemperanza può comprendere anche il pagamento delle somme riconosciute nel titolo, delle spese legali liquidate dal giudice ordinario e delle spese del giudizio di ottemperanza, al netto degli importi già corrisposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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