Cassazione Civile, Ordinanza n. 19863/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica a una società contribuente di una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, con rilievo di omesso versamento di IVA periodica e a saldo indicata nella dichiarazione Modello Unico 2013 per l’anno d’imposta 2012. La contribuente ha impugnato la cartella deducendo, tra l’altro, illegittimità del modello usato per la cartella, carenza di motivazione sugli interessi, omessa comunicazione di irregolarità, nullità della notifica via PEC e illegittimo computo degli aggi. In memoria ha anche richiamato l’istanza di annullamento in autotutela ex art. 1, commi 537 ss., L. 228/2012 e l’esimente della forza maggiore ex art. 6 D.Lgs. 472/1997. La CTP e poi la CTR hanno respinto il ricorso. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) falsa applicazione dell’art. 1, commi 538-540, L. 228/2012, per non avere la CTR considerato l’asserita cancellazione di diritto delle partite iscritte a ruolo in presenza di silenzio dell’ente sull’istanza; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997, per avere la CTR affrontato la forza maggiore in termini generali anziché solo come causa di esclusione delle sanzioni e per non averla riconosciuta; (3) violazione degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, 54-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972 e 6, comma 5, L. 212/2000, per avere la CTR ritenuto non necessaria la partecipazione del contribuente al procedimento prodromico all’iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate perché non risultava notificato ai difensori della ricorrente. Ha poi accolto il primo motivo di ricorso, riqualificandolo nei termini di vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo: nell’istanza ex art. 1, comma 541, L. 228/2012 era dedotta la prescrizione o decadenza del credito, ma la CTR si era soffermata solo sulla forza maggiore, quindi su un fatto eccentrico rispetto alla domanda. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri due motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la causa includendo il fatto trascurato e regoli anche le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. 600/1973
Richiamato come base della liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate e del conseguente ruolo.
art. 54-bis D.P.R. 633/1972
Richiamato come base della liquidazione automatizzata dell’IVA dichiarata e dell’iscrizione a ruolo.
art. 1, commi 537, 538, 539, 540 e 541, L. 228/2012
La Corte rileva che l’istanza ex comma 541 conteneva una deduzione di prescrizione o decadenza del credito; la CTR ha errato nel non scrutinare tale fatto e nel concentrarsi su un profilo diverso.
art. 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997
È richiamato dalla ricorrente come esimente per escludere le sanzioni in caso di forza maggiore; la relativa censura è stata assorbita.
art. 112 c.p.c.
È invocato per asserita pronuncia ultra/extra petita; la censura resta assorbita dopo l’accoglimento del primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per veicolare le censure di falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il primo motivo viene riqualificato come omesso esame di un fatto storico controverso e decisivo.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
La Corte osserva che non osta al motivo ex n. 5 quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ragioni di fatto diverse.
art. 6, comma 5, L. 212/2000
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla partecipazione del contribuente al procedimento prodromico all’iscrizione a ruolo; motivo assorbito.
Massime di principio
- L’istanza presentata nell’ambito della procedura di annullamento dei carichi ex L. 228/2012 va esaminata in relazione al fatto specificamente dedotto dal contribuente; il giudice non può sostituire a quel fatto un profilo diverso e eccentrico rispetto alla domanda.
- L’omesso esame di un fatto storico principale o secondario, controverso e potenzialmente decisivo, è denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., quando abbia inciso sulla decisione.
- Quando il giudice di merito interpreta la domanda o l’istanza in modo non conforme al suo effettivo contenuto, il vizio non si risolve automaticamente in ultrapetizione, ma può tradursi in un vizio motivazionale o in omesso esame del fatto allegato.
- Se la sentenza di appello si fonda su ragioni di fatto diverse da quelle della decisione di primo grado, non opera il limite di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. per la deducibilità del vizio motivazionale.
- Nel giudizio di legittimità, l’accoglimento di un motivo che investe il fatto decisivo assorbe le ulteriori censure che dipendono dalla medesima ricostruzione della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19756/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19758/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19759/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19760/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19761/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19762/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →