Cassazione Penale, Sentenza n. 36173/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione fondata sul divieto di reformatio in peius: si contestava che la Corte d'appello avrebbe indebitamente aumentato/alterato il trattamento sanzionatorio rispetto a quanto stabilito in primo grado, prendendo come riferimento una pena base diversa (anni 5) e facendo riferimento a modifiche normative successive al fatto (legge 36/2019) invece del minimo edittale vigente al momento del reato (luglio 2018, anni 4). In particolare il ricorrente sosteneva che, in assenza di appello del pubblico ministero, non poteva essere peggiorata la sua posizione sotto il profilo della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente per vizi di motivazione correlati al divieto di reformatio in peius. Pur ritenendo infondata la premessa che l'appello avesse automaticamente violato il divieto (non era obbligatorio applicare il minimo edittale precedente), la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello ha omesso una motivazione adeguata nel determinare la pena dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti e aver escluso gli aumenti per aggravante e recidiva. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il processo è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello, che dovrà attenersi ai principi di diritto indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
norma relativa all'aggravante propria della rapina; comporta un incremento del trattamento sanzionatorio (rilevante nel calcolo della pena in primo grado) e costituisce il parametro utilizzato per la determinazione della pena per la rapina aggravata
art. 99 c.p.
disciplina l'aumento di pena per recidiva nella misura di due terzi; rilevante nel computo iniziale operato dal giudice di primo grado
art. 63 c.p.
consente di modulare l'aumento per la recidiva in presenza di altre circostanze; nel caso il primo giudice ha applicato un aumento di un terzo per la recidiva nel calcolo complessivo
legge 36/2019
modifiche all'art. 628 c.p.
ha incrementato il trattamento sanzionatorio della rapina rispetto al periodo anteriore; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della nuova misura in secondo grado non sia automaticamente vietata, ma richiede adeguata motivazione
D.L. n. 137/2020
norma procedurale che disciplina il contraddittorio scritto in Cassazione; richiamata in relazione alla trattazione del ricorso
D.L. 198/2022
ulteriore norma procedurale collegata al contraddittorio scritto richiamata nella fase di trattazione del ricorso
Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013 (Papola)
principio consolidato secondo cui il giudice d'appello può confermare la pena applicata in primo grado anche dopo aver escluso un'aggravante o riconosciuto ulteriori attenuanti, purché la conferma sia accompagnata da motivazione adeguata e specifica
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius impedisce all'organo che giudica in secondo grado di aggravare la posizione dell'imputato in assenza di appello del pubblico ministero, ma la verifica concreta passa sempre attraverso l'analisi della motivazione del giudice d'appello
- Il giudice d'appello può modificare la determinazione della pena rispetto al primo grado (anche applicando disposizioni successive o diversamente combinando aggravanti/attenuanti), purché fornisca motivazione specifica e congrua che giustifichi la scelta e spieghi il bilanciamento tra circostanze
- La sopravvenuta modificazione legislativa della misura edittale non impone automaticamente il ritorno al minimo vigente al momento del fatto; tuttavia l'adozione in appello di criteri diversi richiede espressa e adeguata motivazione
- L'insufficienza motivazionale sulla determinazione della pena in appello comporta, come regola pratica, l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione
- In presenza di calcoli complessi (cumulazioni, aumenti percentuali per recidiva, scelta tra aggravanti concorrenti) il giudice d'appello deve esplicitare chiaramente il metodo di calcolo e il criterio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti
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