Sentenza n. 673/2026 - Bari, Sezione U
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione all'installazione di un impianto pubblicitario
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a una richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto pubblicitario, motivato con il generico richiamo alla prossimità dell'impianto a un edificio pubblico e a un'area verde adibita a parcheggio, in contrasto con l'art. 1, comma 3, del Piano generale degli impianti pubblicitari. Sono stati dedotti: la violazione degli artt. 10-bis e 3 della l. 241/1990, per mancata comunicazione dei motivi ostativi e carenza di motivazione; la violazione dell'art. 1 della l. 241/1990, il difetto di istruttoria, la violazione del procedimento amministrativo, la contraddittorietà tra atti, l'illogicità e irrazionalità dell'azione amministrativa e l'ingiustizia manifesta. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a ottenere un provvedimento partecipato, compiutamente ed esaustivamente motivato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego e gli atti connessi. Quanto alla motivazione, ha ritenuto insufficiente il mero richiamo all'art. 1, comma 3, del Piano generale degli impianti pubblicitari e alla vicinanza dell'impianto a un edificio pubblico e a un'area verde adibita a parcheggio, perché tali indicazioni non esplicitavano gli elementi concreti di incompatibilità emersi dall'istruttoria. L'obbligo di motivazione richiede l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, in collegamento con le risultanze dell'istruttoria e con la specifica fattispecie. Quanto alla partecipazione, il giudice ha ritenuto invalidante l'omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, che avrebbe consentito alla ricorrente di formulare osservazioni, proporre localizzazioni alternative e contestare le ragioni del diniego prima dell'adozione del provvedimento finale. È stata rilevata anche la violazione del principio di collaborazione tra amministrazione e privato, poiché il Comune non aveva considerato le precisazioni successivamente trasmesse dalla società. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria; non è sufficiente un richiamo generico a una disposizione regolamentare o a circostanze astratte.
art. 10-bis l. 241/1990
Prima dell'adozione di un provvedimento negativo, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente i motivi ostativi, consentendo al privato di presentare osservazioni e di fornire un contributo potenzialmente idoneo a incidere sulla decisione finale.
art. 1 l. 241/1990
L'azione amministrativa deve rispettare i principi generali del procedimento, compreso il dovere di collaborazione tra amministrazione e privato.
art. 1, comma 3, Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Foggia
Da qui il presente Piano che ha lo scopo di individuare la tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e della loro collocazione sul territorio di questo Comune, tenendo conto delle particolari esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, della salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, della viabilità cittadina, nonché dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.
La disposizione enuncia finalità generali del piano e non può costituire, senza una specifica istruttoria e motivazione riferita alla concreta localizzazione, un fondamento sufficiente per negare l'autorizzazione.
Massime di principio
- Il diniego di un'autorizzazione non può essere motivato mediante il solo richiamo generico a una disposizione regolamentare o a finalità generali di uno strumento di pianificazione: l'amministrazione deve indicare gli specifici presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'incompatibilità, in rapporto alla concreta fattispecie e alle risultanze dell'istruttoria.
- Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 è una garanzia partecipativa sostanziale e la sua omissione invalida il provvedimento negativo quando impedisce al privato di formulare osservazioni potenzialmente rilevanti, comprese proposte alternative o contestazioni delle ragioni ostative.
- L'amministrazione, nell'esercizio del potere autorizzatorio, deve rispettare il principio di collaborazione con il privato e prendere in considerazione le precisazioni difensive pertinenti alla decisione, non potendo fondare il diniego su una motivazione generica e non adeguatamente istruita.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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