Sentenza n. 460/2026 - Palermo, Sezione 4
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 323/2024, del 6.3.2024, e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto il bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del lavoro di Agrigento, che aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di euro 1.500,00, a titolo di bonus Carta del Docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha dichiarato che il beneficio era stato accreditato e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L'Amministrazione si è costituita con atto di mera forma e non ha contestato l'avvenuto accredito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'accredito della Carta del Docente aveva integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato. L'adempimento è stato qualificato come spontaneo, poiché non era stato compulsato da un ordine del Tribunale, e intervenuto successivamente alla notifica del ricorso. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto che la pretesa era stata soddisfatta solo dopo l'introduzione del giudizio; sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 1 l. 107/2015
È richiamato quale fondamento normativo del beneficio economico della Carta del Docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un comportamento spontaneo dell'amministrazione, non imposto da un ordine giudiziale, soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato nel giudizio di ottemperanza.
- L'integrale accredito del beneficio riconosciuto da un precedente giudicato determina la cessazione della materia del contendere, anche se l'adempimento interviene dopo la proposizione del ricorso e non è contestato dall'amministrazione.
- Quando la pretesa del ricorrente viene soddisfatta dall'amministrazione solo dopo la notifica del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico dell'amministrazione.
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