Sentenza n. 411/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del verbale di intimazione di Avviso Orale ex art.3 del D. Lgs. 06.09.2011 avente nr.06/II/2022-Div.Ant./Mis.Prev emesso nei confronti del ricorrente in data 27.01.2023 dal Questore di Campobasso, notificato il 22 febbraio 2023, con il quale, ritenute sussistenti le condizioni previste dal'art.1 lettera b) del Decreto Legislativo 06.09.2011 nr.159, veniva adottato la misura di prevenzione dell'Avviso Orale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di intimazione dell'avviso orale adottato dal Questore di Campobasso il 27 gennaio 2023 e notificato il 22 febbraio 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato in base agli artt. 1 e 3 del d.lgs. 159/2011, contestando con un unico motivo l’eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e carenza di motivazione. Ha dedotto che il Questore avrebbe formulato un giudizio di pericolosità senza indicare fatti oggettivamente esistenti e adeguatamente provati; che la misura si fondava soprattutto sull’arresto del 5 ottobre 2022, disposto nell’ambito di un procedimento per reati in materia di stupefacenti e di estorsione relativi a fatti risalenti fino al novembre 2020, non ancora sottoposti a giudizio; e che mancava l’attualità della pericolosità, non potendo essa desumersi dai soli precedenti, specie se risalenti. Ha inoltre lamentato che non fosse stata considerata la propria dedizione al lavoro e ha contestato l’appartenenza alle categorie di soggetti pericolosi previste dalla legge. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’avviso orale abbia natura monitoria e preventiva e possa fondarsi su elementi circostanziati anche indiziari, senza che occorra un accertamento definitivo della responsabilità penale o la prova compiuta della commissione di reati. Il controllo giurisdizionale sulla valutazione ampiamente discrezionale del Questore è circoscritto alla verifica di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto, i precedenti e soprattutto la custodia cautelare in carcere disposta il 5 ottobre 2022 per reati anche associativi connessi al traffico di stupefacenti erano idonei, valutati complessivamente, a sostenere la prognosi di potenziale pericolosità. Le censure di difetto istruttorio, motivazionale e di attualità sono state ritenute astratte e generiche; l’allegata dedizione al lavoro è stata giudicata generica e non documentata. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 1.500, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
In altri termini, ai fini dell’applicabilità dell’avviso orale, per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l’autorità di polizia sospetti semplicemente della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici.
L’inquadramento del destinatario in una delle categorie previste dall’art. 1 può fondarsi su un giudizio preventivo e prognostico basato su elementi di fatto indiziari, senza necessità di una prova compiuta di reati o di un accertamento penale definitivo.
art. 3 d.lgs. 159/2011
Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa (…).
L’avviso orale consiste nell’invito del Questore a conformare la condotta alla legge e ha natura monitoria e preventiva, con efficacia meno invasiva rispetto alle altre misure di prevenzione.
Massime di principio
- L’avviso orale previsto dall’art. 3 del d.lgs. 159/2011, quale misura di prevenzione monitoria e preventiva, può essere adottato sulla base di elementi di fatto circostanziati anche di valenza indiziaria; non è necessario che la responsabilità penale dell’interessato sia stata accertata né che vi sia una prova compiuta della commissione di reati.
- La valutazione dei presupposti dell’avviso orale è ampiamente discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione amministrativa.
- La prognosi di pericolosità posta a fondamento dell’avviso orale va valutata con riferimento agli elementi disponibili al momento dell’adozione dell’atto; pronunce favorevoli sopravvenute non determinano, per ciò solo, l’illegittimità originaria del provvedimento.
- Censure di difetto istruttorio o motivazionale e di mancanza di attualità non sono idonee a superare una motivazione fondata su elementi concreti e consistenti se restano generiche; anche gli elementi favorevoli allegati dall’interessato devono essere specificamente individuati e documentati.
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