Sentenza n. 500/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 8 febbraio 2024 n. 88
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva imposto al Ministero l'accredito di 2.000 euro sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditare sulla stessa la somma di 2.000 euro, oltre agli accessori riconosciuti dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero e, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente informato, non si è costituito e non ha fornito elementi comprovanti l'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, avendo accertato il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto. Il TAR ha ordinato al Ministero di accreditare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, la somma di 2.000 euro sul portafoglio Carta docente della ricorrente. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e subdelega, affinché provveda nell'ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della ricorrente qualora l'Amministrazione non adempia. La richiesta di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora è stata respinta allo stato, poiché la nomina del commissario è stata ritenuta misura idonea a fronteggiare l'inadempimento; il TAR ha tuttavia lasciato salva la possibilità di rivalutare la penalità in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione con il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza può prescrivere le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione.
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare le modalità concrete di esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando impongano alla pubblica amministrazione uno specifico obbligo di conformazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
ulteriore somma di danaro
La penalità di mora può essere riconosciuta quale misura coercitiva per l'inadempimento, ma il suo riconoscimento può essere escluso allo stato quando il giudice abbia già predisposto la nomina di un commissario ad acta, salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di centoventi giorni
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa dell'obbligo di accreditare la somma sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando essa imponga a una pubblica amministrazione uno specifico obbligo di conformarsi al giudicato.
- La proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, quando applicabile, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato ineseguito, il giudice dell'ottemperanza può prescrivere direttamente all'amministrazione le modalità concrete dell'adempimento, fissando un termine ultimativo e indicando l'attività amministrativa dovuta.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte vittoriosa dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, anche con facoltà di delega e subdelega.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente riconosciuta quando il giudice abbia già predisposto un efficace meccanismo sostitutivo mediante commissario ad acta; la relativa richiesta può essere rivalutata se l'amministrazione non collabori all'esecuzione commissariale.
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