Sentenza n. 1837/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 3.000,00 mediante buoni elettronici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’erogazione complessiva di euro 3.000,00 mediante buoni elettronici di spesa. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione nonostante la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia, alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e ogni ritardo nell’esecuzione può determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, IVA e CPA, da corrispondere al difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica ritenendo sufficiente la prova del passaggio in giudicato del titolo e dell’inadempimento dell’amministrazione per ordinare l’esecuzione integrale della sentenza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede il termine decorrente dalla notificazione del titolo per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione; il suo inutile decorso integra, nel caso esaminato, il presupposto per l’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
“può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”
La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta è ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, quando il commissario appartenga all’amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina contenuta nell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., quale base per la condanna dell’amministrazione soccombente alle spese di lite.
d.m. n. 55/2014
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Utilizzato analogicamente, facendo riferimento ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari e alle sole fasi di studio e istruttoria/trattazione, per liquidare le spese in ragione del valore e della non particolare complessità della controversia.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione presuppone la prova del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine legale per l’adempimento, decorrente dalla notificazione del titolo; accertati tali presupposti, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
- In caso di mancata esecuzione spontanea della condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche appartenente all’amministrazione inadempiente, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell’amministrazione, in quanto attività riconducibile all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della decisione resa in ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.
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