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Sentenza

Sentenza n. 1209/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1748/2024 pubbl. il 16/10/2024 RG n. 1660/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202507932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1748/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero alla sua attivazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ordinando l'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con una provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio accertato e quantificato, oltre alle spese del precedente giudizio. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica del titolo e la proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato ancora eseguito, il Collegio ha ordinato al Ministero di corrispondere le somme dovute e di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione generale competente, con facoltà di delega, stabilendo ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione e precisando che non è dovuto alcun compenso, trattandosi di attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica del titolo esecutivo all'Amministrazione e la proposizione dell'azione esecutiva; il TAR ne ha verificato il rispetto come condizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, già riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile quando la sentenza da eseguire sia stata notificata all'Amministrazione presso la sua sede reale e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • Quando il giudicato non sia stato eseguito e l'inottemperanza non sia controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di adottare gli atti necessari e di corrispondere le somme dovute entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'Amministrazione competente e attribuendogli, anche con facoltà di delega, il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta la liquidazione di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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