Cassazione Civile, Ordinanza n. 22203/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha richiesto, per l’annualità 2011, l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre interessi e sanzioni, ritenendo la società ricorrente coobbligata in solido con il centro di trasmissione dati che operava per suo conto. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi: (i) che la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2011 non potesse essere applicata come equiparazione tra gioco lecito e gioco illecito; (ii) che vi fosse contrasto con gli artt. 56, 57 e 52 TFUE e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (iii) che difettassero i presupposti soggettivo e territoriale dell’imposta; (iv) che l’imposta avesse natura sostanzialmente sanzionatoria e che dovesse trovare applicazione l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando una giurisprudenza interna e unionale già consolidata: la gestione delle scommesse, anche tramite ricevitoria operante per conto di bookmaker estero, integra il presupposto impositivo; la normativa italiana non è discriminatoria né incompatibile con il diritto UE; non vi è spazio per rinvio pregiudiziale; e, per il 2011, non sussiste alcun affidamento tutelabile idoneo a escludere il tributo o le sanzioni.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva mantenuto fermo l’avviso di accertamento relativo all’imposta unica sulle scommesse per l’annualità 2011. In particolare, ha affermato che il bookmaker estero che si avvale in Italia di un centro di trasmissione dati partecipa all’attività di gestione delle scommesse e integra il presupposto soggettivo dell’imposta; che la territorialità è radicata nello svolgimento in Italia dell’attività di organizzazione/raccolta e gestione delle scommesse; che non vi è contrasto con gli artt. 56 TFUE e seguenti, né con il principio di non discriminazione; e che la disposizione interpretativa del 2010, per l’annualità in esame, non fonda un legittimo affidamento contrario all’imposizione. È stata quindi esclusa anche la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese non sono indicate nel testo fornito.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3
"soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione ... gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere"
La Corte lo interpreta nel senso che il presupposto soggettivo dell’imposta riguarda chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi all’estero, e che il mandante estero risponde solidalmente quando l’attività è svolta per suo conto.
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1
Interpretato, tramite la legge di stabilità 2011, nel senso che l’imposta unica è dovuta anche se la raccolta del gioco avviene senza concessione o con concessione inefficace.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 64
Richiamato come norma che esplicita gli obiettivi della riforma nel settore giochi, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico, contrasto al gioco minorile, alle infiltrazioni criminali e recupero di base imponibile e gettito.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. a)
Conferma che l’imposta unica è dovuta anche quando la raccolta del gioco avviene in assenza o inefficacia della concessione.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b)
Stabilisce che è soggetto passivo chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero; se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale si opera risponde in solido dell’imposta e delle sanzioni.
Art. 56 TFUE
La Corte afferma che non osta alla normativa italiana, perché l’imposta si applica indistintamente agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, senza discriminazioni per il luogo di stabilimento.
Art. 57 TFUE
Richiamato nel ricorso, ma la Corte non ravvisa incompatibilità della disciplina interna con la libertà di prestazione dei servizi.
Art. 52 TFUE
Richiamato nel ricorso quale parametro unionale; la Corte esclude che la normativa italiana implichi restrizioni non giustificate o discriminatorie.
Art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è respinta perché le questioni risultano già chiarite dalla giurisprudenza costituzionale e unionale.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Le precedenti pronunce richiamate sono espressamente recepite e condivise ai fini della motivazione.
Art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Art. 8 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte esclude che vi sia obiettiva incertezza normativa idonea a incidere sulla pretesa fiscale.
Art. 5, comma 1, l. 472/1997
Richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni, ma ritenuto inapplicabile in senso favorevole alla contribuente.
Art. 6, comma 2, l. 472/1997
Richiamato dal ricorrente sull’esimente dell’incertezza, ma la Corte ne esclude la ricorrenza dopo il 2010.
Art. 10, comma 4, l. 212/2000
Richiamato in tema di tutela dell’affidamento e buona fede, ma la Corte ritiene insussistente un affidamento tutelabile nel caso di specie.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è l’attività di gestione/raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano, non la sola conclusione del contratto di scommessa.
- Il titolare della ricevitoria o del centro di trasmissione dati che opera per conto di un bookmaker estero partecipa all’attività imponibile e può essere soggetto passivo d’imposta, pur non assumendo direttamente il rischio delle vincite.
- Il bookmaker che si avvale di una rete di intermediari in Italia resta obbligato al tributo; per le annualità successive alla legge di stabilità 2011 la responsabilità solidale del mandante estero opera espressamente anche nei suoi confronti.
- La disposizione interpretativa del 2010 ha natura chiarificatrice del regime fiscale nel settore giochi e, per le annualità successive, esclude l’invocabilità di un legittimo affidamento contrario all’imposizione.
- Non sussiste incompatibilità con l’art. 56 TFUE quando la disciplina fiscale si applica indistintamente a operatori nazionali ed esteri che realizzano il medesimo presupposto di gestione delle scommesse in Italia.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto unionale risulta già risolta in modo chiaro da precedenti specifici e coerenti della stessa Corte di giustizia.
- L’eventuale diversità di trattamento rispetto agli operatori nazionali non è discriminatoria se deriva da situazioni non comparabili, come quella dell’operatore estero che accede al mercato italiano tramite intermediari privi di concessione.
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