Sentenza del 09/01/2018 n. 272 - Corte di Cassazione
Reati di riciclaggio e appropriazione indebita - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Voluntary disclosure - Causa di non punibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle quote della G&A s.r.l. di loro proprietà. Sostenevano che la procedura di voluntary disclosure avesse escluso la punibilità del riciclaggio e dei reati tributari connessi, facendo venir meno il presupposto del sequestro. Contestavano inoltre che le quote societarie potessero essere considerate beni destinati alla commissione dell'appropriazione indebita, deducendo l'erronea ricostruzione del rapporto tra appropriazione indebita, riciclaggio e somme regolarizzate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato il mantenimento del sequestro preventivo sulle quote societarie, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che la voluntary disclosure producesse effetti diretti soltanto per i reati espressamente indicati dalla legge, tra cui determinati reati tributari e, in relazione a questi, il riciclaggio e l'impiego di denaro di provenienza illecita, ma non per l'appropriazione indebita. Le quote restavano quindi sequestrabili ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p., in quanto ritenute beni serviti o destinati alla commissione del reato appropriativo. La Corte ha inoltre ricordato che, nel ricorso contro misure cautelari reali, il controllo di legittimità è limitato alla violazione di legge o alla motivazione apparente e non consente una nuova valutazione dei fatti o degli elementi probatori.
Norme richiamate
Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita
Il reato presupposto contestato ai ricorrenti è rimasto rilevante ai fini cautelari; la voluntary disclosure non ne ha escluso direttamente la punibilità.
Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
La voluntary disclosure può escludere la punibilità del riciclaggio soltanto quando commesso in relazione ai reati tributari espressamente coperti dalla disciplina.
Art. 240, comma 1, c.p. – Confisca facoltativa
Consente la confisca dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato; tale astratta confiscabilità giustifica il sequestro preventivo.
Art. 321 c.p.p. – Sequestro preventivo
Il sequestro può essere disposto in funzione della successiva confisca quando il bene presenta un collegamento qualificato con il reato.
Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione contro misure cautelari reali
Il ricorso è limitato alla violazione di legge; non consente di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale o la valutazione degli indizi, salvo motivazione mancante o meramente apparente.
Art. 1, comma 5, legge n. 186/2014
L'esclusione della punibilità prevista dall'art. 5-quinquies, comma 1, del D.L. n. 167/1990 opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.
La causa di non punibilità ha natura oggettiva e può estendersi anche ai concorrenti estranei alla procedura, ma soltanto con riferimento ai reati tassativamente coperti.
Art. 5-quinquies, comma 1, D.L. n. 167/1990
La voluntary disclosure esclude la punibilità di specifici reati tributari e, in relazione a essi, del riciclaggio e dell'impiego di denaro di provenienza illecita; non comprende l'appropriazione indebita.
Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele
È tra i reati tributari per i quali la voluntary disclosure può produrre l'esclusione della punibilità, alle condizioni previste dalla disciplina.
Art. 616 c.p.p. – Spese processuali
Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La voluntary disclosure non determina una sanatoria penale generale: opera esclusivamente per le fattispecie indicate dalla legge e non si estende automaticamente ai reati comuni, come l'appropriazione indebita.
- Anche se il riciclaggio o alcuni reati tributari risultano coperti dalla procedura, il sequestro può rimanere valido se fondato autonomamente sul reato presupposto non coperto o sul collegamento del bene con la sua commissione.
- La causa di non punibilità può avere efficacia oggettiva ed estendersi ai concorrenti, ma sempre entro il perimetro dei reati tassativamente previsti dalla normativa.
- Nel giudizio di cassazione contro un sequestro preventivo, non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o della ricostruzione dei fatti; occorre dimostrare una violazione di legge effettiva o una motivazione inesistente o soltanto apparente.
- Per ottenere la revoca di un sequestro dopo una regolarizzazione fiscale occorre dimostrare che la procedura incida proprio sul reato che sostiene la misura e che venga meno il rapporto concreto tra il bene sequestrato e il reato stesso.
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