Sentenza n. 32/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del -OMISSIS-, n. 4119.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 4119
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 4119, notificata all'ASP il 21 dicembre 2024, deducendo che l'amministrazione non avesse adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato. Nel corso del giudizio l'ASP ha osteso documentazione, ma la ricorrente l'ha ritenuta inidonea a soddisfare l'obbligo di ostensione stabilito dalla sentenza ottemperanda. L'amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita e non ha contestato specificamente l'inadempimento. È stata inoltre chiesta la condanna dell'ASP ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provato l'inadempimento dell'ASP sia in ragione della documentazione inidonea prodotta sia della mancata contestazione specifica dell'amministrazione non costituita. Ha ordinato all'ASP di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza se anteriore, i provvedimenti necessari a dare esatto adempimento al giudicato. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della stessa ASP, con termine di ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del primo termine. Ha respinto la domanda di condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente e non necessaria tale misura alla luce del meccanismo surrogatorio già disposto. Ha condannato l'ASP alle spese del giudizio, liquidate equitativamente in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori, e alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, un meccanismo sostitutivo mediante commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La condanna richiesta è stata negata perché il giudice ha ritenuto sufficiente il meccanismo surrogatorio fissato con l'ordine di esecuzione e la nomina condizionata del commissario ad acta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Impone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente, in presenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell'amministrazione e l'assenza di una contestazione specifica dell'inadempimento consentono al giudice di ritenere provato il fatto dedotto, quando il ricorrente abbia allegato l'inesatta esecuzione del giudicato.
- Quando l'amministrazione abbia adottato iniziative solo apparentemente satisfattive o abbia osteso documentazione inidonea a realizzare l'obbligo imposto dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esatto adempimento entro un termine definito.
- L'ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla nomina condizionata di un commissario ad acta, destinato a operare soltanto dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta e il correlato meccanismo surrogatorio possono rendere non necessaria un'ulteriore condanna coercitiva ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ove il giudice ritenga che il rimedio predisposto elimini rapidamente l'inerzia amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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