Sentenza n. 7391/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di diniego del porto d'armi tiro a volo, emesso in data 21 dicembre 2022, dal Questore di Roma, div. III / Cat. 6 F, notificato il 12 gennaio 2023; - del verbale di visita medico collegiale, con decisione di inidoneità, emesso dalla ASL Roma 1, prot. 146768 (o 46768 perché la prima linea potrebbe essere una semplice barra e non un numero) del 28.9.2022, seduta del 19.9.2022 e definizione del 26.9.2022, comunicata al sig. -OMISSIS- in data 29.11.2022, dalla Questura di Roma, a seguito di richiesta di accesso agli atti, nel quale la Commissione decideva che il sig. -OMISSIS- non fosse in possesso dei requisiti psico fisici previsti dall'art. 1 del DM 28 aprile 1998, con conferma del precedente giudizio di non idoneità formulato nella seduta del 24.7.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio della licenza di porto d'armi per tiro a volo e verbale della Commissione medica collegiale recante giudizio di non idoneità psicofisica
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 21 dicembre 2022, notificato il 12 gennaio 2023, e il verbale della visita medico-collegiale della ASL Roma 1 recante il giudizio di non idoneità psicofisica al porto d'armi, deducendo violazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 28 aprile 1998, eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dei principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Il ricorrente ha sostenuto che non fosse stato correttamente seguito il procedimento di valutazione medica, che il Collegio avesse utilizzato precedenti accertamenti relativi a procedimenti già conclusi senza verificare adeguatamente la situazione attuale, e che non fossero stati considerati il certificato favorevole rilasciato da un medico militare, la perizia medico-legale prodotta, le condizioni di vita, l'assenza di precedenti penali e gli elementi favorevoli risultanti dall'esame psichiatrico. Ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui non avrebbe impugnato tempestivamente gli atti prodromici. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo l'infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Ha ritenuto che il provvedimento non fosse meramente confermativo di un precedente diniego, poiché era intervenuto a seguito di una nuova visita medica, anch'essa impugnata. Pertanto, non era dirimente l'asserita mancata impugnazione degli atti prodromici. Il diniego è stato ritenuto viziato da motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria e da difetto di istruttoria: l'Amministrazione si era limitata ad affermare tautologicamente che gli elementi prodotti non fossero sufficienti a superare il precedente giudizio di non idoneità, senza spiegare concretamente perché i nuovi elementi non potessero condurre a una decisione favorevole. Il giudice ha evidenziato la contraddizione tra il verbale, che descriveva il ricorrente come vigile, lucido, orientato, adeguato nel contegno, con eloquio fluido, pensiero privo di disturbi, umore in asse e dotazione cognitiva nella norma, e la conclusione negativa fondata su elementi non adeguatamente esplicitati. L'annullamento non ha comportato il riconoscimento dell'idoneità né l'obbligo di rilascio della licenza, ma soltanto l'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza alla luce dei principi affermati. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 3 e 4 d.m. 28 aprile 1998
Le disposizioni sono richiamate quali disciplina dei requisiti psicofisici e del procedimento di valutazione dell'idoneità al porto d'armi; il giudice ha ritenuto illegittimo il diniego perché adottato senza adeguata valutazione dei nuovi elementi e senza motivazione coerente con gli accertamenti svolti.
art. 97 Cost.
Il principio di buona amministrazione è richiamato in relazione agli obblighi di istruttoria, correttezza, trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il diniego di un titolo abilitativo adottato dopo una nuova visita o una nuova valutazione non può essere considerato meramente confermativo di un precedente diniego, sicché la nuova determinazione e gli atti istruttori che la sorreggono possono essere autonomamente contestati.
- In materia di idoneità psicofisica al porto d'armi, l'Amministrazione deve valutare concretamente e attualmente gli elementi nuovi prodotti dall'interessato e non può limitarsi a richiamare in modo tautologico precedenti giudizi di non idoneità.
- La motivazione del diniego deve rendere comprensibili le ragioni per cui gli elementi favorevoli risultanti dagli accertamenti e dalla documentazione dell'interessato non siano idonei a sostenere una decisione favorevole; mere formule generiche non soddisfano l'obbligo di motivazione.
- È viziato da illogicità e difetto di istruttoria il provvedimento che, senza adeguata spiegazione, contrapponga una conclusione negativa a risultanze obiettive dell'esame medico che descrivano condizioni psichiche sostanzialmente normali.
- L'annullamento del diniego per difetto di motivazione e istruttoria impone il riesame dell'istanza, ma non comporta di per sé l'accertamento dell'idoneità psicofisica né il rilascio automatico del titolo.
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