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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11263/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Le amministrazioni ricorrenti avevano chiesto l'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della società resistente per crediti connessi all'inquinamento ambientale riscontrato in due siti di interesse nazionale, deducendo di aver sostenuto o di dover sostenere spese per caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, ripristino e bonifica. In sede di merito la domanda era stata respinta quasi integralmente perché non risultava provato che la società resistente fosse l'autrice dell'inquinamento, né era stato possibile accertare in quale misura le varie gestioni industriali succedutesi nel tempo avessero contribuito alla contaminazione. Nel ricorso per cassazione le amministrazioni hanno dedotto: motivazione solo apparente e contraddittoria; violazione delle norme ambientali e delle regole sulla prova, sostenendo che il giudice avrebbe già accertato un concorso della società nell'inquinamento e avrebbe dovuto quantificare equitativamente la quota di responsabilità; violazione del giudicato e del dictum rescindente; errata esclusione della prova presuntiva e del criterio del 'più probabile che non'; errata affermazione che il proprietario incolpevole non risponda dei costi di bonifica in via preventiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione del tribunale, pur basata sulle risultanze della CTU, era ampia, intelligibile e non presentava vizi radicali di motivazione rilevanti in cassazione. Ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi perché miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle conclusioni tecniche, attività preclusa al giudice di legittimità; ha inoltre rilevato che una delle doglianze era comunque preclusa da giudicato interno. È stata disposta la compensazione integrale delle spese per la complessità della vicenda, con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare un asserito vizio di motivazione; la Corte ribadisce che in cassazione sono censurabili solo i vizi motivazionali radicali, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini precedenti alla riforma del 2012.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Usato come parametro del dovere di motivazione; la Corte richiama il 'minimo costituzionale' della motivazione.

  • artt. 98 e 99 l.fall.

    Richiamati per l'opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale.

  • art. 245 d.lgs. 152/2006

    La Corte richiama il principio secondo cui il proprietario incolpevole del sito contaminato ha la facoltà, non l'obbligo, di intervenire con misure di messa in sicurezza e bonifica.

  • art. 253 d.lgs. 152/2006

    Richiamato nella domanda di ammissione al passivo per sostenere il privilegio sui beni del debitore.

  • art. 17 d.lgs. 22/1997

    Richiamato nella domanda di privilegio formulata dalle amministrazioni.

  • art. 299 d.lgs. 152/2006

    Richiamato sul tema della legittimazione ad agire per il danno ambientale.

  • art. 311 d.lgs. 152/2006

    nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale

    La Corte ribadisce che il danno ambientale non è risarcibile per equivalente pecuniario, ma mediante misure di riparazione; il pagamento di somme è ammissibile solo come quantificazione del costo delle misure necessarie quando la riparazione sia omessa, incompleta o difforme. La regola sul concorso serve a evitare responsabilità per fatto altrui e opera per condotte indipendenti.

  • art. 298-bis d.lgs. 152/2006

    Richiamato tra le norme invocate sul regime di responsabilità ambientale.

  • art. 300 d.lgs. 152/2006

    Richiamato tra le norme invocate sul danno ambientale.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per il risarcimento del danno in via analogica, ma la Corte non accoglie l'impostazione delle ricorrenti.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato per la liquidazione equitativa della quota di responsabilità; la Corte osserva che la censura tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il preteso mancato rispetto del dictum rescindente; la Corte esclude che il giudice di rinvio fosse vincolato a una specifica conclusione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice lo abbia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove.

  • art. 2727 c.c.

    La censura sulla prova presuntiva è inammissibile se mira a una rivalutazione del merito; la violazione è configurabile solo in caso di errata sussunzione dei fatti nel paradigma delle presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici e criterio del 'più probabile che non'.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte precisa che il vizio è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o viola la regola di valutazione, non quando si contesti il prudente apprezzamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.l. 135/2009, art. 5-bis

    Richiamato nella ricostruzione del regime del danno ambientale e della sua riparazione.

  • l. 166/2009

    Richiamata quale legge di conversione che ha inciso sulla disciplina del danno ambientale.

  • l. 97/2013, art. 25

    Richiamata come disciplina applicabile anche ai giudizi pendenti, che ha definitivamente eliminato il risarcimento per equivalente per il danno ambientale.

  • d.lgs. 270/1999

    Richiamato per il regime dell'amministrazione straordinaria e dell'opposizione allo stato passivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione è limitato ai soli vizi che integrano una vera e propria anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più consentito rivalutare la sufficienza o la maggiore o minore persuasività della motivazione.
  • Le censure che, sotto veste di violazione di legge, mirano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione, perché l'apprezzamento del materiale istruttorio spetta al giudice di merito.
  • L'adesione del giudice di merito alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio è censurabile in cassazione solo se la consulenza si discosti manifestamente dalle nozioni scientifiche correnti o ometta accertamenti indispensabili; altrimenti le critiche di parte restano mere difese di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando la parte contesti l'esito dell'apprezzamento delle prove.
  • La violazione delle norme sulle presunzioni semplici è configurabile solo come errore di sussunzione del fatto nel paradigma normativo; non quando si chieda una nuova lettura degli indizi già valutati dal giudice di merito.
  • Nel danno ambientale la tutela è strutturata in via prioritaria come riparazione in forma specifica mediante misure di ripristino, e il risarcimento per equivalente è escluso o comunque residuale nei soli limiti previsti dalla disciplina speciale.
  • Il proprietario incolpevole di un'area contaminata non risponde automaticamente dei costi di bonifica in via preventiva per il solo fatto dominicale, ma ha una facoltà di intervento e non un obbligo di farsi carico dell'intero danno.
  • Quando la contaminazione può dipendere da pluralità di gestioni succedutesi nel tempo, il nesso causale e la quota di responsabilità del singolo operatore devono essere provati con elementi oggettivi idonei a distinguere tempi, origine e incidenza delle diverse condotte; in mancanza non è consentita una ripartizione equitativa meramente temporale.
  • Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, ma non a un preesistente accertamento di fatto che la decisione di cassazione non abbia definitivamente cristallizzato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civileProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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