Sentenza del 24/04/2015 n. 8352 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato la legittimità dell'avviso di accertamento TARSU 2005 relativo a una superficie scoperta di 806,50 mq utilizzata come stabilimento balneare. Nel ricorso per cassazione ha dedotto sei motivi, contestando presumibilmente l'assoggettamento integrale alla tassa delle aree scoperte operative e altri profili della decisione. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tali censure perché il ricorso non conteneva, per ciascun motivo, i quesiti di diritto e il momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei quesiti di diritto e del momento di sintesi, ritenendo irrilevante e irrituale la loro formulazione successiva nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. È rimasta quindi confermata la sentenza regionale e, indirettamente, la legittimità dell'avviso TARSU relativo all'area scoperta dello stabilimento balneare. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 800 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
quesito di diritto; chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione
Per i ricorsi proposti nel periodo di vigenza della norma, ogni motivo fondato sulla violazione di legge doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto, mentre ogni censura sulla motivazione doveva contenere un autonomo momento di sintesi. La mancanza di tali elementi comportava l'inammissibilità del ricorso.
Art. 360, comma 1, nn. 1-4, c.p.c.
Le censure relative a violazioni di legge e agli altri vizi processuali dedotti con questi numeri dovevano essere accompagnate dal quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure relative a vizi della motivazione dovevano indicare chiaramente il fatto controverso e le ragioni dell'asserita omissione, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, mediante il momento di sintesi.
Art. 378 c.p.c.
La Corte ha ritenuto tardiva e irrituale la formulazione dei quesiti o del momento di sintesi inserita soltanto nella memoria successiva al ricorso; tali requisiti dovevano risultare dal ricorso stesso.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6
Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c. e i relativi requisiti formali per i ricorsi per cassazione.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)
Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. dal 4 luglio 2009; tuttavia la norma continuava ad applicarsi ai ricorsi contro sentenze pubblicate durante il periodo di sua vigenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i requisiti formali previsti dalla legge devono essere inseriti direttamente nel ricorso e, quando richiesti, per ciascun motivo; non è normalmente possibile sanarli mediante una memoria successiva.
- Prima di proporre un ricorso per cassazione occorre verificare la normativa processuale applicabile in base alla data di pubblicazione della decisione impugnata, poiché una disciplina abrogata può continuare a valere per i provvedimenti pubblicati durante la sua vigenza.
- La Corte di cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare la fondatezza delle contestazioni sostanziali, se il ricorso non rispetta i requisiti formali prescritti.
- In materia TARSU, la questione dell'assoggettabilità delle aree scoperte può essere distinta dal controllo formale del ricorso: anche una possibile contestazione nel merito non viene esaminata se l'impugnazione è processualmente inammissibile.
- La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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