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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26653/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte d'Assise d'appello aveva confermato le condanne di primo grado per un'organizzazione, composta da cittadini stranieri, dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e all'abusiva prestazione di servizi di pagamento tramite il sistema informale di trasferimento di denaro denominato "hawala". In particolare, tre ricorrenti contestavano la sussistenza del reato di abusiva prestazione di servizi di pagamento, sostenendo che l'"hawala" fosse un sistema lecito, non vi fosse prova dell'effettivo trasferimento del denaro, mancasse un'organizzazione stabile o un'attività professionale, e che i movimenti di denaro fossero riconducibili ad attività lecite o prive di profitto. Due ricorrenti contestavano inoltre il reato di immigrazione clandestina, deducendo che mancasse l'effettivo ingresso dello straniero nel territorio dell'Unione o dello Stato di destinazione, che la loro condotta fosse meramente occasionale o di semplice intermediazione, e che non fosse provato il fine di lucro. Tutti i ricorrenti censuravano anche il trattamento sanzionatorio e il diniego della non menzione, lamentando motivazione apparente o insufficiente e mancata considerazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, ritenendo infondate le censure di diritto e inammissibili quelle che miravano a una nuova valutazione del fatto e delle prove. Ha affermato che l'attività di "hawala", quando consiste in una sistematica offerta al pubblico di raccolta, cambio e trasferimento di valuta, integra il delitto di abusiva prestazione di servizi di pagamento ex art. 131-ter T.U.B.; il reato di immigrazione clandestina punisce tutte le condotte dirette a procurare illegalmente l'immigrazione e non richiede l'effettivo ingresso dello straniero nello Stato di destinazione. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla non menzione sono state ritenute generiche e non confrontate con la motivazione di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 81 cpv. e 110 c.p.

    Richiamati per continuazione e concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 131-ter d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)

    La prestazione abusiva di servizi di pagamento, anche mediante il sistema "hawala", integra il reato quando l'attività è rivolta al pubblico e svolta da soggetti non autorizzati; non è necessario un profitto autonomamente provato né l'effettivo recapito materiale delle somme al destinatario.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153

    Richiamato nei ricorsi e nella contestazione della fattispecie di abusiva prestazione di servizi di pagamento.

  • art. 15, comma 1, lett. c), legge 6 febbraio 1996, n. 52

    Richiamato nel capo d'imputazione del reato economico-finanziario.

  • art. 3 d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374

    Richiamato nel capo d'imputazione del reato economico-finanziario.

  • art. 12, commi 1 e 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina punisce le condotte dirette a procurare illegalmente l'immigrazione; non è richiesto l'effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato o dello spazio di destinazione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per la determinazione del trattamento sanzionatorio; la valutazione del giudice di merito è stata ritenuta adeguatamente motivata.

  • art. 175 c.p.

    Richiamato nei motivi in tema di beneficio della non menzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto.

  • artt. 125, 192 e 605 c.p.p.

    Richiamati nei motivi di ricorso per vizi di motivazione, valutazione della prova e dedotti travisamenti; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili o infondate.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Invocati dalle difese a sostegno delle censure di motivazione e di tutela del contraddittorio, ma non ritenuti decisivi.

  • art. 114-sexies d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato per sostenere, nei ricorsi, che l'attività svolta non fosse riconducibile a servizi di pagamento abusivi.

  • art. 114-novies d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato nei ricorsi in tema di attività finanziaria e servizi di pagamento.

Massime di principio

  • Integra il delitto di abusiva prestazione di servizi di pagamento l'attività di trasferimento di denaro svolta in modo sistematico, organizzato e rivolto al pubblico, anche se realizzata tramite circuiti informali di tipo "hawala" e anche se non è dimostrato il materiale recapito finale delle somme.
  • Ai fini della punibilità non è necessario che l'agente consegua o persegua un profitto in senso stretto, ove la fattispecie incriminatrice non lo richieda espressamente; è sufficiente l'esercizio abusivo dell'attività riservata senza autorizzazione.
  • Nel sistema "hawala" la mancanza di tracciabilità e di documentazione dell'operazione costituisce elemento strutturale del meccanismo e non esclude, di per sé, la rilevanza penale quando il servizio venga offerto stabilmente a una pluralità di soggetti.
  • Il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina punisce tutte le condotte causalmente orientate a procurare illegalmente l'ingresso o il transito dello straniero; non è richiesto che l'ingresso si sia effettivamente perfezionato nello Stato di destinazione.
  • Le censure che mirano a una diversa lettura delle intercettazioni, delle conversazioni tradotte o degli esiti investigativi sono inammissibili in cassazione quando non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La determinazione della pena e il diniego della non menzione sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente una mera contrapposizione valutativa difensiva.

Come è indicizzato

MaterieTraffico di influenze illeciteFavoreggiamento immigrazioneImpugnazioniProve
RamiDelitti contro la personaDelitti economiciImmigrazioneProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazioneOnere della prova

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