Cassazione Civile, Ordinanza n. 26855/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto, ai sensi della legge n. 89 del 2001, l'equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio civile di divisione ereditaria e lesione di legittima pendente davanti al Tribunale di Campobasso dal 2003. La Corte d'appello, in sede di opposizione, aveva accolto la domanda e liquidato gli indennizzi, ma aveva anche regolato le spese con compensazione parziale e con una liquidazione ritenuta dai ricorrenti arbitraria e simbolica. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione, essi denunciavano la violazione dell'art. 91 c.p.c. e degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55 del 2014, lamentando che la Corte territoriale avesse determinato i compensi senza riferimento ai minimi tariffari, senza considerare il tipo di procedimento, il valore della controversia, le fasi svolte e senza applicare gli aumenti per la difesa di più parti assistite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, anche nei procedimenti di equa riparazione, la liquidazione dei compensi deve rispettare i parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi davanti alla corte d'appello, tenendo conto della possibile riduzione massima e delle regole sul compenso per la difesa di più parti. Ha inoltre richiamato il principio per cui, quando il giudice decide sulla maggiorazione per l'assistenza di più parti con identiche questioni e posizioni, deve motivare la scelta. Perciò ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89
è la norma che consente l'opposizione avverso il decreto di rigetto della domanda di equa riparazione
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza e la loro liquidazione deve essere conforme ai criteri legali e motivata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato formulato come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge
art. 375, n. 5, c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta di manifesta fondatezza
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio e per il deposito di memorie
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
art. 1; art. 4; tabella n. 12; come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37
i compensi per i giudizi dinanzi alla corte d'appello devono essere liquidati nel rispetto dei parametri medi e dei limiti di riduzione previsti, con riferimento agli scaglioni di valore applicabili
D.M. 8 marzo 2018, n. 37
ha modificato l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 sui limiti di riduzione dei compensi
D.M. 2 settembre 1994, n. 585
richiamato solo per il principio, ratione temporis, sulla maggiorazione del 20% per la difesa di più parti
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali il giudice deve rispettare i parametri forensi applicabili al tipo di procedimento e al valore della controversia, non potendo determinare compensi in modo meramente simbolico o arbitrario.
- Quando i compensi sono liquidati in misura inferiore ai parametri di riferimento, il giudice deve comunque operare entro i limiti consentiti dalla disciplina tariffaria o parametrica vigente.
- Se un difensore assiste più parti con identiche questioni e posizioni, l'eventuale maggiorazione per la difesa plurima è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, ma la scelta di riconoscerla o negarla deve essere motivata.
- La mancata indicazione delle ragioni che giustificano la misura dei compensi o il diniego della maggiorazione integra violazione dei criteri di liquidazione delle spese.
- In sede di legittimità, la violazione dei parametri legali di liquidazione delle spese è deducibile come violazione di legge e può comportare cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
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