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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22170/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti già affermata nei giudizi di merito, con la sola conferma della rideterminazione della pena operata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva solo rideterminato il trattamento sanzionatorio, lamentando, con un unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione sulla sua responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile perché meramente assertivo e aspecifico: il ricorrente si è limitato a richiamare principi generali sull'omessa motivazione senza indicare in concreto quali passaggi della decisione di merito fossero erronei o illogici nel caso specifico. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione logica ed esaustiva sulla responsabilità, valorizzando la confessione resa in sede di convalida dell'arresto, il quantitativo di sostanza rinvenuta, il confezionamento in dosi, l'occultamento della droga e la presenza di denaro addosso all'imputato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    comma 1, comma 1 bis e comma 4

    norma incriminatrice posta a base della condanna per condotte relative alla sostanza stupefacente, rispetto alla quale la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esclusione della colpa del ricorrente.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    viene richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità salvo che sia esclusa la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a evocare principi astratti di legge o vizi motivazionali senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare in che cosa consisterebbe l'errore nel caso concreto.
  • La deduzione di vizio di motivazione o di violazione di legge non può risolversi in una critica meramente apodittica: è necessario un confronto puntuale con le ragioni della decisione di merito.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la sentenza impugnata risulti invece sorretta da una motivazione logica, completa e coerente, specie se supportata da elementi fattuali significativi come confessione, quantità della sostanza, modalità di confezionamento e rinvenimento di denaro.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in linea di principio, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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