Sentenza n. 873/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 462/2025 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente e alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 1.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 19 marzo 2025, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della pronuncia e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era stato regolarmente notificato al Ministero, era passato in giudicato e non risultava eseguito. Ha inoltre constatato l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero è stato quindi condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte per adottare gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari a rendere effettivo il comando giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato di condanna al pagamento di somme.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata, in ragione della manifesta fondatezza della domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e quest'ultima non ne ha dato esecuzione, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale entro un termine assegnato, precisando le attività necessarie per conformarsi al giudicato.
- Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata all'ulteriore persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente dell'Amministrazione debitrice che svolge le funzioni commissariali nell'ambito del proprio rapporto di servizio, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
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