Cassazione Penale, Sentenza n. 6279/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) mancata notifica del decreto di citazione in appello all'imputato (sarebbe stato notificato solo al difensore), con conseguente nullità e violazione del diritto di difesa; 2) errore nella determinazione dell'anno di riferimento del reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (si sostiene che dovesse considerarsi il 2016 e non il 2015) e che le somme percepite dalla moglie (indennità di disoccupazione) non dovessero essere valutate o comunque non era provata la conoscenza dell'imputato; 3) estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine sarebbe maturato prima dell'udienza di appello del 26/09/2024, salvo effetto sospensivo del decreto di citazione che peraltro non sarebbe stato validamente notificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: 1) il primo motivo è manifestamente infondato perché dagli atti risulta regolare la notifica del decreto di citazione anche a mani del Papalia; inoltre trattandosi di nullità a regime intermedio la stessa doveva essere tempestivamente dedotta, cosa che non è avvenuta dato che il giudizio di secondo grado si è regolarmente svolto con deposito di note scritte senza eccezioni tempestive. 2) il secondo motivo è infondato perché, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 115/2002, il reddito di riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione per la quale fosse maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza: l'istanza è stata depositata l'8/11/2016, perciò il reddito rilevante è quello del 2015. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che vadano considerate tutte le componenti reddituali dei familiari conviventi, anche quelle esenti o soggette a ritenuta/imposta sostitutiva (es. indennità di disoccupazione), e che l'omissione di tali voci nell'autocertificazione integrava la dichiarazione falsa prevista dall'art. 95 DPR 115/2002; la valutazione circa la conoscenza/colpevolezza dell'imputato è stata ritenuta tenuta e motivata dalla Corte territoriale e non sindacabile in cassazione con rivalutazioni di merito. 3) il terzo motivo è infondato: la Corte territoriale ha calcolato correttamente le sospensioni dei termini (compresi periodi di astensione e le sospensioni previste dall'art. 83 co.2 d.l. 18/20) per complessivi 169 giorni, per cui il termine di prescrizione sarebbe maturato il 25/11/2024, dopo la sentenza del 26/09/2024. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma incriminatrice che punisce la false dichiarazioni in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
La Corte ha inteso la norma come applicabile all'omissione dolosa di componenti reddituali nell'istanza di ammissione al patrocinio; l'art.95 richiama l'art.76 per la nozione di reddito rilevante
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Il reddito cui fare riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione per la quale sia maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione
Per il calcolo del requisito economico per il patrocinio si prende l'ultima dichiarazione per la quale l'obbligo di presentazione fosse già maturato alla data di deposito dell'istanza; vanno computati tutti i redditi dei familiari conviventi, anche se esenti o soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per colpa, il pagamento alla Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (Euro 3.000,00), ritenuta congrua dal giudice
art. 83 co. 2 d.l. 18/20
Norma che ha previsto specifiche sospensioni dei termini processuali nel periodo emergenziale
La sospensione prevista è stata conteggiata dalla Corte territoriale (63 giorni) ai fini del calcolo del termine di prescrizione, contribuendo a posticiparne la scadenza
Massime di principio
- Per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va preso in considerazione, ai sensi dell'art.76 DPR 115/2002, l'ultimo reddito per il quale l'obbligo di presentazione fosse maturato alla data di deposito dell'istanza (non l'anno 'in corso' a prescindere dalla scadenza degli obblighi fiscali).
- Nella determinazione della situazione economica per il patrocinio devono essere computate tutte le componenti reddituali dei conviventi (anche esenti o soggette a ritenuta/imposta sostitutiva), compresa l'indennità di disoccupazione; l'omissione di tali voci può integrare il reato di cui all'art.95 DPR 115/2002 se sussiste il dolo o si dimostra che il dichiarante avrebbe dovuto verificarle.
- Le censure processuali relative a nullità intermedie devono essere sollevate tempestivamente: se il vizio non è dedotto e il processo si svolge regolarmente, la nullità può essere dichiarata inammissibile per tardività.
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione di fatto o probatoria: le questioni che implichino nuovo esame delle prove o del fatto sono inammissibili salvo vizio di diritto procedurale o di legittimità.
- Il calcolo dei termini di prescrizione tiene conto delle sospensioni previste per ragioni ordinarie (astensioni difensori, impedimenti) e straordinarie (es. disposizioni emergenziali); tali sospensioni possono posticipare significativamente la maturazione della prescrizione.
- Prima di proporre ricorsi di legittimità conviene verificare la fondatezza processuale dei motivi (es. esistenza reale della notifica), poiché la dichiarazione di inammissibilità per motivi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.
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