Sentenza n. 2323/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione - dell'ammonizione n. Prot. PG 2025--OMISSIS- dell'08/01/2025 da parte del Comune di Napoli – Area Educazione Servizio Sistema Educativo notificata il 21/01/2025 e di tutti gli atti e provvedimenti e comportamenti omissivi prodromici, per l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo del Dirigente Scolastico Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- dell'I.C. -OMISSIS- -OMISSIS- in ordine all'aggiornamento della posizione della minore -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- sul Portale SIDI dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) con la dicitura “Istruzione Parentale” senza alcun abbinamento del nominativo della minore al codice meccanografico dell'Istituto Scolastico -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché per l’accertamento dell’obbligo, da parte del Dirigente Scolastico dell'I.C. -OMISSIS- -OMISSIS-, all'aggiornamento della posizione della minore -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- sul Portale SIDI dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) con la dicitura “Istruzione Parentale” senza alcun abbinamento del nominativo della minore al codice meccanografico dell'Istituto Scolastico -OMISSIS- -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonizione comunale per asserita elusione dell’obbligo scolastico, unitamente all’omissione dell’istituto scolastico nell’aggiornamento della posizione della minore sul portale SIDI con la dicitura “Istruzione Parentale”
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava l’ammonizione adottata dal Comune di Napoli in seguito alla segnalazione dell’istituto scolastico relativa all’asserita elusione dell’obbligo scolastico. Deduceva che la scuola era stata informata sin dall’inizio dell’anno scolastico della volontà di avvalersi dell’istruzione parentale e chiedeva, inoltre, l’accertamento dell’illegittimità dell’omissione del dirigente scolastico e dell’obbligo di aggiornare la posizione della minore sull’Anagrafe Nazionale degli Studenti con la dicitura “Istruzione Parentale”, senza abbinamento al codice meccanografico dell’istituto. Nel corso del giudizio l’amministrazione scolastica comunicava di avere effettuato l’aggiornamento il 21 febbraio 2025, dopo la dichiarazione di istruzione parentale presentata il 7 febbraio 2025, sebbene oltre il termine previsto. La minore superava inoltre l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva e proseguiva il percorso di istruzione parentale. La ricorrente chiedeva quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’aggiornamento del portale SIDI non esauriva l’intera pretesa originaria, che comprendeva anche l’accertamento dell’illegittimità delle omissioni scolastiche e l’annullamento dell’ammonizione comunale. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente e le circostanze sopravvenute hanno evidenziato il venir meno dell’interesse alla coltivazione del ricorso. Il giudizio è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti e il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la cessazione della materia del contendere ... può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite
La cessazione della materia del contendere richiede che l’attività amministrativa successiva abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del giudizio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto tale situazione è stata desunta dalla dichiarazione della ricorrente e dalle circostanze sopravvenute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento dei dati idonei a identificare la minore e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata insieme alla disciplina nazionale della protezione dei dati personali per giustificare l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata; se residuano domande di annullamento o di accertamento ulteriori rispetto al risultato conseguito, tale esito processuale non è configurabile.
- Anche quando l’amministrazione abbia adottato un atto o tenuto un comportamento idoneo a soddisfare una parte della pretesa, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora il ricorrente manifesti, alla luce delle circostanze sopravvenute, di non avere più interesse alla decisione.
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