Regolamento (UE) 2023/139
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/139 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi delle zone autorizzate da cui possono entrare nell’Unione determinate partite avicole e carni fresche, tenendo conto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche riguardano gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e riflettono sia nuove restrizioni per le zone colpite sia la rimozione di alcune restrizioni per focolai considerati estinti. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692 sulla sanità animale.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando gli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna da Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi. Incide in particolare sulle zone dei paesi terzi elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, escludendo o ripristinando l’ammissibilità di specifiche zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti in funzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. È direttamente applicabile negli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli elenchi di zone autorizzate per il pollame e i prodotti avicoli
Il regolamento interviene sul sistema UE di controllo veterinario delle importazioni da paesi terzi, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare le liste delle zone autorizzate alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, in coerenza con il quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato (UE) 2020/692.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
La Commissione ricorda che, per poter entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da paesi terzi, territori o zone inclusi negli elenchi previsti dalla normativa sanitaria dell’Unione. Il regolamento (UE) 2021/404 contiene tali elenchi; gli allegati V e XIV disciplinano specificamente l’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
I considerando descrivono la comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, con notifiche alla Commissione e conferme di laboratorio mediante RT-PCR. Le autorità veterinarie dei tre paesi hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km e hanno applicato politiche di abbattimento totale per contenere la malattia. La Commissione ha valutato le informazioni ricevute e, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, ha ritenuto opportuno escludere dall’autorizzazione all’ingresso le zone soggette a restrizioni istituite a seguito dei focolai recenti.
Ambito delle modifiche per il Canada
Per il Canada, il regolamento modifica molteplici voci dell’allegato V e dell’allegato XIV relative a zone già censite e aggiunge nuove zone collegate ai focolai più recenti. Nell’allegato V vengono aggiornate o inserite le zone CA-2.13, CA-2.36, CA-2.47, CA-2.56, CA-2.59, CA-2.83, CA-2.84, CA-2.85, CA-2.91, CA-2.99, CA-2.105, CA-2.113, CA-2.119 e le nuove CA-2.161-CA-2.169. Nell’allegato XIV le corrispondenti zone sono modificate per riflettere le categorie di prodotti avicoli e di materiale germinale interessate.
Le descrizioni territoriali indicano, tra l’altro, aree della British Columbia, del Quebec e dell’Ontario, con precisione geografica basata su coordinate e sulla delimitazione di zone di protezione (3 km) e di sorveglianza (10 km) attorno agli stabilimenti infetti. Per esempio, tra le nuove zone figurano aree ad Abbotsford, Aldergrove, Drummondville, Arkona, Delta, Richmond e Summerland.
Ambito delle modifiche per il Regno Unito
Per il Regno Unito, l’allegato V e l’allegato XIV sono aggiornati con riferimento alle zone GB-2.130, GB-2.131, GB-2.132, GB-2.134, GB-2.143 e alle nuove zone GB-2.277-GB-2.287. Le descrizioni territoriali riguardano aree in Inghilterra e Scozia, tra cui Moray, East Riding of Yorkshire, North Yorkshire, Perth and Kinross, Suffolk, Fife, Angus, Norfolk, Cumbria.
Anche qui il criterio utilizzato è la delimitazione di aree di 10 km di raggio centrate su coordinate geografiche precise, corrispondenti alle zone di restrizione istituite a seguito dei focolai. La Commissione ne trae la conseguenza che, per tali zone, l’ingresso nell’Unione dei prodotti interessati non è più autorizzato fino al venir meno delle restrizioni o a successivi aggiornamenti dell’elenco.
Ambito delle modifiche per gli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti, il regolamento aggiunge all’allegato V e all’allegato XIV le nuove zone US-2.381-US-2.397. Le aree interessate si trovano in diversi Stati, fra cui Minnesota, Missouri, Indiana, Nebraska, South Dakota, Tennessee, Washington, Colorado e California, con delimitazione in ciascun caso di una zona circolare di 10 km di raggio.
Le descrizioni riportano i county coinvolti e le coordinate GPS del punto di origine della zona. Anche per gli Stati Uniti l’effetto è quello di aggiornare l’elenco delle aree da cui l’ingresso nell’Unione dei prodotti avicoli e del materiale germinale non è autorizzato a causa dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Rimozione o attenuazione di restrizioni per focolai considerati estinti
I considerando indicano inoltre che Canada e Regno Unito hanno trasmesso informazioni aggiornate su focolai precedenti, risalenti al 2022, e sulle misure adottate, inclusa la pulizia e disinfezione successive all’abbattimento totale. La Commissione ha concluso che tali focolai risultano estinti e che non vi sono più rischi legati all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone precedentemente sospese per quei focolai.
Di conseguenza, alcune voci degli allegati sono sostituite con date e codici aggiornati, riflettendo il ripristino o l’aggiornamento dell’autorizzazione per determinate zone storiche, mentre altre nuove zone vengono aggiunte per i focolai più recenti.
Effetti giuridici e applicazione pratica
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori del settore avicolo e per i professionisti che assistono importatori e filiere alimentari, ciò implica la necessità di verificare puntualmente la provenienza territoriale delle partite e la corrispondenza tra zona di origine e voce aggiornata negli allegati del regolamento (UE) 2021/404.
In termini operativi, il regolamento ha un impatto immediato sulle autorizzazioni all’importazione, sulle certificazioni sanitarie e sui controlli veterinari alle frontiere dell’Unione, con particolare attenzione alle zone in cui sono stati rilevati recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi delle zone autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano le voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti negli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Misure per il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti
L’allegato aggiorna numerose zone per i tre paesi, inserendo nuove zone soggette a restrizioni e sostituendo/riformulando voci esistenti. Per il Canada sono aggiunte o modificate varie zone della Columbia Britannica, del Quebec e dell’Ontario; per il Regno Unito sono aggiornate zone in Inghilterra e Scozia; per gli Stati Uniti sono aggiunte nuove zone in diversi Stati, tra cui Minnesota, Missouri, Indiana, Nebraska, South Dakota, Tennessee, Washington, Colorado e California.
Distinzione tra prodotti avicoli e materiale germinale
Le modifiche agli allegati V e XIV hanno portata parallela ma non identica: l’allegato V riguarda partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna; l’allegato XIV riguarda pollame e ratiti e il loro materiale germinale. Le nuove righe inserite riportano per le diverse zone i codici di prodotto autorizzati, le date di applicazione e, per alcune zone, anche riferimenti a zone di protezione e sorveglianza.
Entrata in vigore e urgenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale sottolinea l’urgenza delle modifiche, giustificata dal grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3, e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2020/692 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che stabiliscono rispettivamente le condizioni sanitarie e gli elenchi dei paesi, territori, zone o compartimenti autorizzati.
Come è indicizzato
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