Cassazione Civile, Ordinanza n. 31802/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda relativa a obbligazioni e loro permanenza a seguito di successioni tra enti sanitari. Il Tribunale aveva accolto la domanda valorizzando una duplice autonomia di ragioni: da un lato l’assetto sostanziale della vicenda e gli sviluppi successivi, dall’altro l’esistenza di un giudicato esterno proveniente da altra pronuncia, con effetti di copertura del dedotto e deducibile. L’ente sanitario, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato correttamente le sopravvenienze e le successioni tra ASL, sostenendo che esse incidessero sugli obblighi sostanziali e che non potessero ritenersi coperti da giudicato. Il ricorso però non riportava in modo adeguato il contenuto del gravame di appello nelle parti rilevanti e non dimostrava che in appello fosse stata effettivamente censurata la ratio decidendi del Tribunale fondata sul giudicato; inoltre non conteneva una specifica deduzione sul tema della preclusione da dedotto e deducibile. La Corte ha rilevato anche che, per l’anno 2014, non essendo stata proposta impugnazione, la questione era comunque passata in giudicato, mentre il ricorso si concentrava solo sul periodo successivo al 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui ha considerato consolidata la ratio decidendi del primo giudice basata sul giudicato esterno, perché tale capo autonomo non risultava specificamente censurato in appello. La Corte ha ribadito che, anche con il più ampio effetto devolutivo, la mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado ne consolida gli effetti e rende inammissibile l’appello su quel punto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato come norma sul giudicato sostanziale, con effetti di definitività dell’accertamento e copertura del dedotto e deducibile
art. 2953 c.c.
citato a esempio degli effetti propri del diritto scaturente dal giudicato, anche quanto alla prescrizione
art. 343 c.p.c.
richiamato per il principio di specificità dell’appello
art. 434 c.p.c.
richiamato per il principio di specificità dell’appello
d.l. n. 83 del 2012
indicato come intervento che ha rafforzato il principio di specificità dell’appello
L. n. 134 del 2012
legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata nel medesimo contesto
d. lgs. n. 149 del 2022
richiamato per l’ulteriore rafforzamento del principio di specificità dell’appello
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi contenuta nella sentenza di primo grado ne determina il consolidamento, rendendo inammissibile il gravame sul punto.
- Il principio di specificità dei motivi di appello impone che la parte censuri espressamente e in modo intelligibile tutte le rationes poste a base della decisione impugnata, non essendo sufficiente una critica generica alle conseguenze sostanziali della vicenda.
- Quando il primo giudice fonda la decisione sul giudicato esterno, la contestazione in appello deve investire specificamente anche tale profilo, inclusa la questione della preclusione da dedotto e deducibile; in difetto, il capo resta coperto da stabilizzazione processuale.
- In cassazione non è sufficiente invocare in astratto errori della sentenza di merito: il ricorso deve riportare e presidiare in modo puntuale gli atti e le parti rilevanti dell’impugnazione, così da consentire il controllo sulla effettiva devoluzione della questione.
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