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Sentenza

Sentenza n. 1237/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento scolastico emesso in data 01.10.2025 – reg. cert. -OMISSIS- - dall’Istituto Scolastico Statale 7° Circolo “ -OMISSIS-” di -OMISSIS- Campania e rilasciato ai ricorrenti in pari data, nonché di tutti gli eventuali atti presupposti, preparatori e/o connessi, di cui specificamente il P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026 ed il verbale GLO (laddove omesso), ovvero sprovvisti di qualsivoglia motivazione, e comunque di tutti gli eventuali atti consequenziali (contro i quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti) che siano lesivi degli interessi del minore in materia di riconoscimento del suo diritto all’assistenza specialistica per un numero di ore adeguato alla sua patologia e/o comunque sulla base di un provvedimento adeguatamente motivato. Riconoscimento del diritto della minore -OMISSIS- ad essere affiancato da un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione e l’integrata permanenza e la socializzazione graduale per l’anno scolastico 2025 -2026 per un numero di ore adeguate alla sua patologia psico-fisica, previa impugnazione degli atti prodromici, quali il PEI ed il verbale GLO e/o di quelli successivi, quali il provvedimento di certificazione del 01.10.2025 – reg. cert. -OMISSIS-, rilasciato dalla Scuola in pari data che attesta che al piccolo -OMISSIS- sono state riconosciute ore di assistenza specialistica per il massimo delle ore consentite, richieste per la concreta attivazione al Comune di competenza, ma di fatto da quest’ultimo ancora non erogate.

Giustizia amministrativa202505532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento scolastico del 1° ottobre 2025 e atti connessi relativi alla quantificazione dell’assistenza specialistica per l’anno scolastico 2025/2026, nonché mancata attivazione del servizio da parte del Comune

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro dell’autismo ed epilessia, riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, hanno impugnato il provvedimento scolastico che attestava l’assegnazione del massimo delle ore consentite di assistenza specialistica e la relativa richiesta al Comune. Hanno dedotto l’inadeguatezza, genericità e arbitrarietà della quantificazione, lamentando che il PEI e il verbale GLO non avrebbero adeguatamente motivato il fabbisogno assistenziale. Hanno inoltre censurato la mancata attivazione del servizio da parte del Comune, sia per le sette ore successivamente indicate nel PEI per l’anno scolastico 2025/2026, sia per qualsiasi diverso numero di ore. È stata altresì proposta domanda risarcitoria per il pregiudizio derivante dalla mancata assistenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondata la domanda relativa all’assistenza specialistica. Dalla diagnosi funzionale della ASL risultava la necessità di un educatore o assistente alla comunicazione. Il PEI del 15 ottobre 2025 aveva quantificato in sette ore settimanali l’assistenza specialistica necessaria, motivando tale richiesta con la gravità dell’alunno e con la necessità di garantire il diritto allo studio. Il Collegio ha ritenuto sufficiente tale motivazione e ha chiarito che la quantificazione del fabbisogno spetta al GLO, organismo collegiale dotato di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, errore di fatto o travisamento. Tali vizi non erano stati dimostrati. Poiché il Comune era stato adeguatamente informato della quantificazione e non aveva attivato il servizio, il TAR gli ha ordinato di erogare al minore sette ore di assistenza specialistica nel più breve tempo possibile e comunque entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La domanda risarcitoria è stata respinta per genericità e per mancanza di prova sia del danno-evento sia del danno-conseguenza. Le spese sono state poste a carico del Comune, mentre sono state compensate nei confronti delle amministrazioni scolastiche, non essendo stati ravvisati specifici profili di inadempienza o illegittimità a loro carico.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    minore portatore di handicap in situazione di gravità

    La certificazione della situazione di gravità costituisce il presupposto sanitario rilevante per l’attivazione delle misure di sostegno e assistenza scolastica.

  • artt. 12 e 13 l. 104/1992

    Sono richiamati quali riferimenti normativi per gli adempimenti relativi all’inclusione scolastica e alla predisposizione del sostegno.

  • art. 9, comma 2, l. 104/1992

    assistenza specialistica ... Educatore/ASS COMUNICAZIONE

    La diagnosi funzionale deve segnalare all’ente locale la necessità dell’assistenza specialistica alla comunicazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La quantificazione delle ore di assistenza specialistica alla comunicazione e all’autonomia deve essere effettuata, nell’ambito del PEI, dal GLO quale organismo collegiale competente, sulla base della situazione concreta dell’alunno e delle risultanze sanitarie e funzionali.
  • Le valutazioni del GLO sulla quantificazione del fabbisogno assistenziale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, errori di fatto o travisamento; tali vizi devono essere dedotti e adeguatamente supportati.
  • Quando il PEI quantifica il fabbisogno assistenziale e motiva, anche sinteticamente, la misura individuata con riferimento alla gravità dell’alunno e alla garanzia del diritto allo studio, non sussiste di per sé un difetto di motivazione, salvo che emergano specifici vizi dell’istruttoria o della valutazione tecnica.
  • L’ente locale, una volta informato della quantificazione dell’assistenza specialistica contenuta nel PEI e richiesta dalla scuola, è tenuto ad attivare ed erogare il servizio nella misura stabilita dagli organismi competenti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaAssistenza e prestazioni sanitarieDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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