Cassazione Penale, Sentenza n. 24720/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che la condanna era infondata perché dagli atti acquisiti emergevano solo le "richieste di indennizzo" e non l'effettiva percezione delle somme, elemento essenziale per la consumazione del reato contestato (art. 316-ter c.p.). Come documentazione di supporto il ricorrente ha prodotto una relazione del Nucleo Carabinieri relativa al 2018 che avrebbe dimostrato l'assenza di incassi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto non pertinente la documentazione prodotta dal ricorrente (riguardava il 2018 mentre la contestazione era per il 2017). Ha confermato che, nel giudizio abbreviato, gli atti di indagine della polizia giudiziaria (in particolare la comunicazione di reato della PG) assumono valore probatorio e che dalla comunicazione stessa risultava in modo perentorio la percezione delle somme da parte dell'imputato. Pertanto la condanna a sei mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 316-ter c.p. è stata confermata; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche)
Norma materiale del reato; la sentenza conferma che per la consumazione è rilevante la percezione indebita delle somme, ma sostiene che tale percezione può risultare dagli atti di polizia giudiziaria utilizzabili nel giudizio abbreviato.
art. 111, comma 5 Cost.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato
Fondamento costituzionale della possibilità che, con il consenso dell'imputato (es. giudizio abbreviato), atti delle indagini preliminari assumano valore probatorio anche se non formati in contraddittorio.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020
Norma procedurale che ha abilitato la trattazione scritta del giudizio di cassazione; qui rilevante per la modalità di svolgimento del processo di legittimità.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 27642 del 25/05/2021, Rispoli)
Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui, nel giudizio abbreviato, le comunicazioni della polizia giudiziaria e atti similari possono assumere efficacia probatoria nei confronti dell'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato gli atti delle indagini preliminari (comunicazioni di reato, annotazioni della PG) possono acquisire efficacia probatoria: chi sceglie questo rito si espone a che tali atti siano valutati come prova.
- Per il reato previsto dall'art. 316-ter c.p. è necessario l'effettivo "percepimento" indebito delle somme; tuttavia la prova del percepimento può desumersi da atti della polizia giudiziaria ritenuti probatori nel rito abbreviato.
- Documenti o dichiarazioni relativi ad anni diversi da quelli contestati sono generalmente irrilevanti se non collegati direttamente all'evento temporale oggetto dell'imputazione.
- In sede di impugnazione occorre contestare specificamente la valutazione probatoria degli atti utilizzati: una generica affermazione di mancata prova senza indicare elementi precisi difficilmente determinerà l'accoglimento del ricorso.
- La difesa che intenda negare la percezione delle somme dovrebbe produrre, se possibile, documentazione o prove specifiche (es. estratti conti, ricevute di mancato pagamento, testimonianze) relative allo stesso periodo per confutare le risultanze della PG.
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