Circolare numero 31 del 20-02-2018
Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST) Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti Versamenti volontari nella Gestione separata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per l’anno 2018 i criteri di calcolo dei contributi volontari per lavoratori dipendenti non agricoli, iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, Fondo Volo, Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato, ex-IPOST, gestioni artigiani e commercianti, e Gestione separata. Indica i nuovi minimali e massimali, le aliquote IVS applicabili in base alla decorrenza dell’autorizzazione e le tabelle di contribuzione per artigiani e commercianti. Per la Gestione separata conferma le aliquote da utilizzare e i relativi importi minimi annui e mensili.
Versamenti volontari per il 2018: aliquote, minimali e tabelle contributive
Versamenti volontari per l’anno 2018
La circolare aggiorna i parametri per il calcolo dei contributi volontari dovuti per il 2018 nelle principali gestioni previdenziali. In particolare, individua minimali, massimali, aliquote IVS e tabelle di contribuzione applicabili alle diverse categorie di assicurati, con distinzione tra autorizzazioni anteriori e successive al 31 dicembre 1995.
Lavoratori dipendenti non agricoli
A seguito della variazione ISTAT dell’1,1% dell’indice dei prezzi al consumo tra i periodi gennaio-dicembre 2016 e gennaio-dicembre 2017, per il 2018 la retribuzione minima settimanale per il calcolo del contributo volontario è fissata in 202,97 euro. La prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 46.630,00 euro.
Il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 101.427,00 euro e si applica ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996, ovvero a coloro che, avendone il requisito, abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo.
Per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, l’aliquota contributiva è pari al 33,00%. Per gli autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, l’aliquota IVS resta confermata al 27,87%.
La circolare riepiloga inoltre, in apposita tabella, i valori di retribuzione minima settimanale, prima fascia di retribuzione annua, massimale e aliquota IVS per ciascun anno dal 2018 al 1997.
Iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e Fondi speciali
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, vale a dire Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI, nonché gli iscritti al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., continuano a versare l’aliquota della contribuzione obbligatoria, pari al 33,00%.
Per il Fondo Volo le aliquote volontarie restano differenziate in base alla storia contributiva e all’adesione ai fondi complementari:
- 40,82% per i soggetti iscritti con più di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, oppure con meno di 18 anni ma senza adesione ai fondi complementari;
- 37,70% per i soggetti iscritti con meno di 18 anni al 31/12/1995 e aderenti ai fondi complementari, in applicazione della riduzione prevista dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 164/1997;
- 38,00% per i soggetti iscritti dopo il 31/12/1995 privi di anzianità contributiva in qualsiasi gestione, determinata sommando l’aliquota FPLD del 33,00% e il contributo addizionale del 5% previsto dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. n. 164/1997.
Per individuare l’aliquota da applicare, la circolare richiama i codici "Tipo lavoratore" utilizzati nelle denunce annuali e mensili:
- X3 = 40,82%;
- Y3 = 37,70%;
- Z3 = 38,00%.
Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)
Per il 2018 non si registra alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici. L’aliquota resta quindi fissata al 32,65%.
Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
La circolare riporta le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nel 2018 nel FPLD, distinguendo i soggetti autorizzati entro il 31 dicembre 1995 da quelli autorizzati dopo tale data.
Le tabelle interessano le seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti non agricoli, esclusi i domestici;
- lavoratori agricoli dipendenti;
- pescatori soggetti alla legge n. 250/1958;
- lavoratori occupati in cantieri di lavoro;
- domestici.
Per ciascuna categoria sono indicati aliquota, coefficiente di riparto, quota base, quota pensione e totale. Per i dipendenti non agricoli autorizzati entro il 31/12/1995 l’aliquota totale è 27,87%, mentre per gli autorizzati dopo il 31/12/1995 è 33,00%.
Gestioni artigiani e commercianti
Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali la contribuzione volontaria si determina secondo i criteri vigenti dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’articolo 3 della legge n. 233/1990 e successive modifiche. Il calcolo avviene applicando le aliquote dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla norma; la classe da attribuire al lavoratore è quella con reddito medio pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
Per il 2018 le aliquote sono:
- artigiani: 24,00% per titolari di qualunque età e collaboratori oltre i 21 anni; 21,00% per collaboratori fino a 21 anni;
- commercianti: 24,09% per titolari di qualunque età e collaboratori oltre i 21 anni; 21,09% per collaboratori fino a 21 anni.
Sulla base di tali aliquote e dei valori reddituali aggiornati, la circolare allega le tabelle di contribuzione da applicare dal 1° gennaio 2018, con arrotondamento all’unità di euro per i redditi che delimitano le classi e al centesimo di euro per la contribuzione mensile.
Per entrambe le gestioni sono riportate le otto classi di reddito, che vanno da "fino a 15.710 euro" fino a "da 46.630 euro". Per ogni classe viene indicato il reddito medio imponibile e la contribuzione mensile corrispondente alle due aliquote previste.
La circolare precisa inoltre che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni, e che tale media deve essere rapportata ai soli importi indicati con riferimento al "reddito medio imponibile".
Gestione separata
Per la Gestione separata il contributo volontario si determina ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997, applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno precedente alla domanda l’aliquota IVS di finanziamento della gestione. Ai fini del calcolo deve essere considerata esclusivamente l’aliquota vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione, pari per il 2018 al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e figure assimilate.
Poiché nel 2018 il minimale per l’accredito contributivo è fissato a 15.710,00 euro, il contributo volontario minimo non può essere inferiore a:
- 3.927,60 euro annui e 327,30 euro mensili per i professionisti;
- 5.184,36 euro annui e 432,03 euro mensili per gli altri iscritti.
Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista sia come collaboratore o assimilato, la determinazione della categoria da attribuire quale prosecutore volontario deve avvenire secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 10, del DPR n. 1432/1971, con rinvio ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.
Punti principali
Lavoratori dipendenti non agricoli: minimali, massimali e aliquote 2018
Per effetto della variazione ISTAT dell’1,1% tra i periodi gennaio-dicembre 2016 e gennaio-dicembre 2017, per il 2018 la retribuzione minima settimanale su cui calcolare il contributo volontario è pari a 202,97 euro. La prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 46.630,00 euro; il massimale ex articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995 è pari a 101.427,00 euro per i prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o per chi abbia esercitato l’opzione per il sistema contributivo. L’aliquota contributiva per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995 è 33,00%, mentre per chi è autorizzato con decorrenza entro il 31 dicembre 1995 resta confermata al 27,87%.
Evidenza contabile separata FPLD, Fondo Volo e Fondo Ferrovie dello Stato
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota della contribuzione obbligatoria, pari al 33,00%. Per il Fondo Volo restano differenziate le aliquote in funzione dell’anzianità al 31 dicembre 1995, dell’adesione ai fondi complementari e della data di iscrizione: 40,82% per gli iscritti con più di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, oppure con meno di 18 anni ma senza adesione ai fondi complementari; 37,70% per gli iscritti con meno di 18 anni al 31/12/1995 e aderenti ai fondi complementari; 38,00% per gli iscritti dopo il 31/12/1995 senza anzianità contributiva in alcuna gestione, dato dalla somma dell’aliquota FPLD del 33,00% e del contributo addizionale del 5%.
Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)
Per l’anno 2018 non vi sono variazioni: l’aliquota IVS dei prosecutori volontari iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici resta ferma al 32,65%.
Ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
La circolare riporta i coefficienti di riparto dei contributi volontari versati nel 2018 per i soggetti autorizzati entro o dopo il 31 dicembre 1995. Le tabelle distinguono lavoratori dipendenti non agricoli, agricoli, pescatori ex legge n. 250/1958, lavoratori occupati in cantieri di lavoro e domestici, indicando per ciascuna categoria la quota base, la quota pensione e l’aliquota totale. Per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati entro il 31/12/1995 l’aliquota totale è 27,87%; per gli autorizzati dopo il 31/12/1995 è 33,00%.
Gestioni artigiani e commercianti: criteri di calcolo e classi di reddito
Per artigiani e commercianti la contribuzione volontaria si calcola secondo i criteri dell’articolo 3 della legge n. 233/1990, applicando le aliquote dei contributi obbligatori al reddito medio delle otto classi previste dalla norma. Per il 2018 le aliquote sono: artigiani 24,00% per titolari di qualunque età e collaboratori oltre i 21 anni, 21,00% per collaboratori fino a 21 anni; commercianti 24,09% e 21,09% rispettivamente. Sono riportate le tabelle 2018 con le otto classi di reddito, i relativi redditi medi imponibili e la contribuzione mensile per ciascuna classe, con decorrenza 1° gennaio 2018.
Gestione separata: aliquote e importi minimi 2018
Il contributo volontario nella Gestione separata si determina applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno precedente l’aliquota IVS di finanziamento della gestione. Per il 2018 l’aliquota da considerare è il 25% per i professionisti e il 33% per collaboratori e figure assimilate. Poiché il minimale per l’accredito contributivo è fissato a 15.710,00 euro, il contributo minimo annuo è pari a 3.927,60 euro per i professionisti e 5.184,36 euro per gli altri iscritti; gli importi minimi mensili corrispondenti sono 327,30 euro e 432,03 euro. Se il richiedente ha contribuzione sia come professionista sia come collaboratore o assimilato, la classificazione avviene secondo l’articolo 8, comma 10, del DPR n. 1432/1971.
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