Circolare numero 34 del 23-02-2018
1. Premessa 2. Nuove condizioni per la categoria dei disoccupati di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 (articolo 1, comma 162, lettera b) della legge di bilancio 2018) 3. Nuove condizioni per la categoria di coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 (articolo 1, comma 162, lettera c) della legge di bilancio 2018) 4. Nuove condizioni per la categoria dei lavoratori c.d. gravosi di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2017 (articolo 1, comma 162, lettera d) della legge di Bilancio 2018) 4.1 Inclusione di nuove attività c.d. gravose (articolo 1, comma 163, della legge di bilancio 2018) 4.2 Lavoratori dipendenti nel settore agricolo e della zootecnia. Criteri per l’individuazione dei 6 o 7 anni di attività gravosa (articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2018) 4.3 Disapplicazione della voce di tariffa INAIL (articolo 1, comma 165, della legge di bilancio 2018) 5. Riduzione del requisito contributivo mimino per l’accesso all’APE sociale per le donne con figli (articolo 1, comma 179-bis, della legge di bilancio 2018) 6. Nuovi termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale per i soggetti che maturano i requisiti nel 2018. Nuovi termini per l’istruttoria delle domande (articolo 1, comma 165, della legge di bilancio 2018) 6.1 Particolare decorrenza del trattamento per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni come disciplinate dalla legge di bilancio 2018 e presentato domanda di verifica delle condizioni e domanda di accesso al beneficio 7. APE sociale e disposizioni in materia di non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita (in particolare per i lavoratori dipendenti che svolgano le professioni di cui all’allegato B da almeno sette anni negli ultimi 10 e che hanno ottenuto l’APE sociale come categoria lettera d) 8. Nuovi limiti annuali di spesa. Istituzione del Fondo APE sociale (articolo 1, commi 162, lettera h) e 167 della legge di bilancio 2018) 9. Profili gestionali della prestazione 9.1 Prestazioni previdenziali/assistenziali erogate indebitamente dall’Inps 9.2 Pignoramenti presso terzi 9.3 Cessione quinto 9.4 Traslazione trattenute stipendiali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità apportate dalla legge di bilancio 2018 alla disciplina dell’APE sociale, con effetti dal 1° gennaio 2018. Le modifiche riguardano l’ampliamento dei beneficiari tra i disoccupati e tra i soggetti che assistono familiari con handicap grave, l’estensione delle attività gravose, la riduzione del requisito contributivo per le donne con figli, la rimodulazione dei termini per le domande e nuovi limiti di spesa. Sono inoltre forniti chiarimenti operativi su documentazione, accertamenti sanitari, convivenza, decorrenza del trattamento e profili gestionali come recuperi, pignorabilità e cedibilità della prestazione.
Modifiche e istruzioni applicative sull’APE sociale introdotte dalla legge di bilancio 2018
APE sociale: modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018
La circolare fornisce le istruzioni operative sulle modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 alla disciplina dell’APE sociale, in vigore dal 1° gennaio 2018. L’intervento normativo amplia alcune categorie di beneficiari, rivede i requisiti contributivi per le donne con figli, aggiorna l’elenco delle attività gravose, rimodula i termini di presentazione delle domande e introduce nuovi limiti di spesa e un Fondo dedicato.
Inquadramento generale e rinvio alla disciplina previgente
L’APE sociale, disciplinata dall’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016, è oggetto di diverse modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018. Per gli aspetti non espressamente innovati, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 100 del 16 giugno 2017 e con i successivi messaggi, in quanto compatibili.
Estensione della platea dei disoccupati
Dal 1° gennaio 2018, tra i soggetti in stato di disoccupazione ammessi alla verifica delle condizioni per l’APE sociale rientrano anche coloro che abbiano cessato il rapporto per scadenza di un contratto a tempo determinato, purché:
- nei 36 mesi precedenti la cessazione abbiano maturato almeno 18 mesi di lavoro dipendente, anche non continuativi;
- abbiano concluso da almeno tre mesi la fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.
Il periodo di 36 mesi va calcolato a ritroso dalla data di scadenza dell’ultimo contratto a termine. I 18 mesi di lavoro dipendente possono essere cumulati e sono verificabili tramite gli archivi UNILAV. Per "lavoro dipendente" si intende qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
Restano ferme le altre condizioni previste per la categoria dei disoccupati. In particolare:
- il soggetto deve aver terminato integralmente la prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi;
- durante tale periodo deve permanere lo status di disoccupato secondo la normativa vigente;
- eventuali attività lavorative successive non sospendono il decorso dei tre mesi, se non fanno venir meno lo status di disoccupazione;
- l’eventuale attività lavorativa deve comunque cessare entro il 31 dicembre 2018, termine finale della sperimentazione.
La circolare precisa inoltre che l’APE sociale non spetta a chi sia semplicemente inoccupato e non abbia fruito di alcuna prestazione di disoccupazione, né a chi abbia percepito la prestazione per cessazioni del rapporto diverse da quelle tassativamente previste. Per i lavoratori a termine non è richiesta documentazione allegata, poiché la verifica avviene d’ufficio sui dati UNILAV.
Estensione ai soggetti che assistono persone con handicap grave
La legge di bilancio 2018 amplia la categoria dei caregiver ammissibili all’APE sociale. Dal 1° gennaio 2018 possono presentare domanda anche:
- il parente di secondo grado convivente;
- l’affine di secondo grado convivente;
purché assistano da almeno sei mesi una persona con handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992 e purché il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona assistita si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
- abbiano compiuto 70 anni di età;
- siano affetti da patologie invalidanti;
- siano deceduti;
- siano mancanti.
La circolare specifica le nozioni rilevanti:
- i parenti di secondo grado comprendono nonni, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle in linea collaterale;
- gli affini di primo grado comprendono suoceri, generi, nuore, nonché coniuge e figli dell’altro coniuge derivanti da precedente legame;
- gli affini di secondo grado sono i cognati.
Il richiedente deve dichiarare nella domanda che le persone indicate si trovano nelle condizioni previste dalla legge. Il compimento dei 70 anni va verificato al momento della domanda.
Per le patologie invalidanti, in assenza di definizione legislativa espressa, si fa riferimento alle patologie permanenti indicate dal D.M. n. 278 del 21 luglio 2000. In questo caso il richiedente deve allegare, in busta chiusa indirizzata alla UOC/UOS competente, idonea documentazione medica per la valutazione medico-legale.
Il termine "mancanti" è interpretato in senso ampio e comprende, oltre all’assenza naturale e giuridica, anche situazioni giuridicamente assimilabili e certificate, come divorzio, separazione legale, abbandono di minori, dichiarazione di assenza o morte presunta.
La circolare ribadisce che l’assistenza e convivenza da almeno sei mesi devono sussistere al momento della domanda e permanere fino all’accesso al beneficio. I sei mesi devono essere continuativi e presuppongono lo status di disabilità per tutto il periodo.
Quanto alla convivenza, è sufficiente la residenza nel medesimo stabile e allo stesso numero civico, anche se non nello stesso interno. Il requisito è accertato d’ufficio, previa indicazione degli elementi utili per il reperimento dei dati anagrafici, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000.
Documentazione e chiarimenti sull’accertamento dell’handicap grave
Il richiedente deve allegare il verbale della commissione medica che ha accertato l’handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Se l’handicap è stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalarlo nel campo note della domanda e allegare il dispositivo del provvedimento.
Il verbale di invalidità civile non è equiparabile al verbale di handicap grave e non consente l’accesso al beneficio. Sono invece validi, ai fini dell’istruttoria, anche gli accertamenti provvisori previsti dalla normativa, purché il verbale definitivo confermi il giudizio di gravità. Se il verbale definitivo non conferma l’handicap grave, il diritto non può essere riconosciuto e gli eventuali ratei indebitamente percepiti sono recuperati.
La circolare richiama inoltre la disciplina dei verbali soggetti a revisione: se la revisione scade dopo il 19 agosto 2014, il verbale conserva efficacia nelle more della revisione. Se successivamente interviene un verbale di revisione che esclude l’handicap grave con data anteriore all’accesso al beneficio, il diritto viene meno. Per i verbali con revisione scaduta prima del 19 agosto 2014, la domanda non può essere accolta e occorre una nuova domanda di accertamento sanitario.
Sono poi forniti chiarimenti specifici per soggetti con patologie oncologiche e per soggetti con sindrome di Down:
- per le patologie oncologiche, il verbale ASL non ancora validato è sufficiente ai fini della verifica dell’APE sociale, purché gli effetti non siano sospesi;
- per la sindrome di Down, è valida anche la dichiarazione del medico di base, previa presentazione del cariotipo, ai fini del riconoscimento dell’handicap grave.
Tali chiarimenti valgono anche per la categoria dell’APE sociale riferita alla riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.
Nuove regole per i lavoratori gravosi
Per i lavoratori c.d. gravosi la legge di bilancio 2018 sostituisce il requisito di svolgimento di "sei anni in via continuativa" con quello, alternativo, di:
- sette anni negli ultimi dieci;
- oppure almeno sei anni negli ultimi sette.
Viene inoltre abrogata la norma del decreto-legge n. 50/2017 che esigeva la continuità dell’attività gravosa. Ai fini del computo si considerano i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività gravosa e quelli con contribuzione figurativa per eventi verificatisi durante il rapporto di lavoro, come malattia o maternità.
Nuove attività gravose e criteri per l’agricoltura e la zootecnia
Dal 1° gennaio 2018 vengono incluse nuove professioni tra quelle gravose, con conseguente estensione dell’APE sociale. Tra le nuove attività rientrano:
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne e in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature, se non già qualificabili come usuranti;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Le attività sono specificate dal decreto ministeriale 5 febbraio 2018, che ha funzione meramente applicativa e non incide sui diritti già riconosciuti.
Per gli operai dell’agricoltura e della zootecnia, ai fini del computo degli anni di attività gravosa, l’anno di lavoro è considerato integrale in presenza di 156 contributi giornalieri, secondo la disciplina richiamata dalla circolare. Sono utili anche i periodi di contribuzione figurativa che presuppongono la permanenza del rapporto di lavoro.
Eliminazione del requisito INAIL
La circolare chiarisce che, per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano o si troveranno nelle condizioni per l’APE sociale, non si applica più il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui al regolamento D.P.C.M. n. 88/2017. Le strutture territoriali non devono quindi verificare se l’azienda applichi una voce di tariffa con tasso medio non inferiore al 17 per mille.
Riduzione del requisito contributivo per le donne con figli
Il nuovo comma 179-bis dispone che, per le donne, i requisiti contributivi richiesti per le categorie da a) a d) siano ridotti di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 24 mesi. In concreto:
- il requisito di 30 anni scende fino a 28 anni;
- il requisito di 36 anni scende fino a 34 anni.
Ai fini dell’agevolazione, ai figli legittimi sono equiparati i figli naturali e adottivi.
Termini di presentazione delle domande e istruttoria nel 2018
Per i soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2018, la domanda di riconoscimento delle condizioni deve essere presentata:
- entro il 31 marzo 2018;
- oppure, in deroga al regolamento, entro il 15 luglio 2018;
- comunque non oltre il 30 novembre 2018.
Le domande presentate oltre il termine di ciascun scaglione ma entro il 30 novembre sono accolte solo se, a seguito del monitoraggio dello scaglione precedente, residuano risorse finanziarie. I termini di comunicazione dell’esito dell’istruttoria sono:
- 30 giugno 2018 per le domande entro il 31 marzo;
- 15 ottobre 2018 per le domande entro il 15 luglio;
- 31 dicembre 2018 per le domande oltre il 15 luglio ma entro il 30 novembre.
Per modalità di presentazione, documentazione e monitoraggio la circolare rinvia alla precedente circolare n. 100/2017 e alle FAQ istituzionali.
Decorrenza del trattamento per chi presenta domanda entro il 31 marzo 2018
In via eccezionale, per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle nuove condizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 e che abbiano presentato sia la domanda di verifica sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, l’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. In ogni caso la decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2018.
Adeguamento alla speranza di vita
La circolare evidenzia che la legge di bilancio 2018 prevede una deroga all’adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita per alcune categorie, ma esclude espressamente i soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell’APE sociale. Ne consegue che la deroga è utilizzabile solo se il soggetto non è o non è più titolare dell’indennità.
Limiti di spesa e Fondo APE sociale
La legge aggiorna i limiti annuali di spesa dell’APE sociale e istituisce un Fondo APE sociale destinato a finanziare eventuali estensioni del beneficio con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018. La circolare riporta i nuovi importi autorizzati per gli anni 2018-2023 e precisa che eventuali economie certificate e prospettiche, accertate entro il 15 novembre 2018 secondo il procedimento di cui alla legge n. 241/1990, confluiscono nel Fondo, con successivo decreto del MEF per le variazioni di bilancio.
Profili gestionali della prestazione
La circolare interviene infine su alcuni profili gestionali dell’APE sociale.
Per gli indebiti previdenziali o assistenziali erogati dall’INPS, il recupero può essere effettuato sulle prestazioni APE sociale con trattenuta nella misura di un quinto dell’importo, garantendo il trattamento minimo INPS. Il recupero dei ratei di APE sociale indebitamente erogati segue invece i principi dell’articolo 2033 c.c.
Quanto ai pignoramenti presso terzi, l’APE sociale è pignorabile e, in fase cautelare, la trattenuta va effettuata nella misura di un quinto dell’imponibile al netto delle ritenute fiscali, salvo diversa decisione del giudice dell’esecuzione.
La prestazione non è cedibile e non è quindi soggetta a cessione del quinto. Parimenti, non si applica la traslazione delle trattenute stipendiali connesse a finanziamenti o a prestazioni creditizie, poiché l’APE sociale non rientra nei trattamenti contemplati dalla disciplina speciale richiamata dal D.P.R. n. 180/1950 e dalla normativa collegata.
Punti principali
Premessa e finalità della circolare
La circolare dà istruzioni applicative sulle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) alla disciplina dell’APE sociale di cui alla legge n. 232/2016, richiamando anche le istruzioni già contenute nella circolare n. 100 del 16 giugno 2017 e nei successivi messaggi, per quanto ancora compatibili.
Estensione della platea dei disoccupati
Dal 1° gennaio 2018 possono accedere alla verifica dei requisiti anche i lavoratori disoccupati per scadenza di un contratto a tempo determinato, se nei 36 mesi precedenti la cessazione hanno maturato almeno 18 mesi di lavoro dipendente, anche non continuativi, e hanno terminato da almeno tre mesi di fruire dell’eventuale prestazione di disoccupazione. Restano ferme le altre condizioni previste per i disoccupati; non rilevano gli inoccupati che non hanno fruito di alcuna prestazione di disoccupazione o chi abbia percepito l’indennità per cessazioni non previste dalla legge. Per questa categoria non è richiesta documentazione allegata, perché l’INPS verifica il contratto e la scadenza tramite UNILAV.
Estensione ai caregiver di secondo grado
Dal 1° gennaio 2018 l’APE sociale è accessibile anche a parenti o affini di secondo grado conviventi che assistano da almeno sei mesi una persona con handicap grave, quando coniuge/unito civilmente e parenti di primo grado conviventi abbiano compiuto 70 anni, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti. La circolare chiarisce le nozioni di parentela/affinità, il significato di "mancanti", i criteri per le patologie invalidanti, la documentazione sanitaria da allegare e le modalità di verifica della convivenza e dello status di handicap grave.
Nuove regole per i lavoratori gravosi
La legge di bilancio 2018 elimina il requisito della continuità e richiede, alternativamente, almeno 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 oppure almeno 6 anni negli ultimi 7. Sono incluse nuove professioni nell’elenco delle attività gravose, tra cui operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca, pescatori, lavoratori del siderurgico e del vetro ad alte temperature, marittimi e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne. Per gli operai agricoli e della zootecnia sono dettati criteri specifici di computo, basati su 156 contributi giornalieri per anno. È inoltre eliminata la verifica sull’applicazione della voce INAIL con tasso medio non inferiore al 17 per mille.
Riduzione del requisito contributivo per le donne con figli
Per le donne con figli il requisito contributivo minimo per l’APE sociale è ridotto di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 24 mesi. Ne deriva che i requisiti ordinari di 30 anni o 36 anni possono scendere fino, rispettivamente, a 28 anni e 34 anni in presenza di due figli. Sono equiparati ai figli legittimi quelli naturali e adottivi.
Nuovi termini per domande e istruttoria nel 2018
Per chi matura i requisiti nel 2018 la domanda di riconoscimento delle condizioni va presentata entro il 31 marzo 2018, oppure entro il 15 luglio 2018 in deroga al regolamento, e comunque non oltre il 30 novembre 2018. Le domande tardive sono accolte solo nei limiti delle risorse residue dello scaglione precedente. I termini per l’esito dell’istruttoria sono fissati al 30 giugno 2018, 15 ottobre 2018 e 31 dicembre 2018, a seconda della finestra di presentazione.
Decorrenza del trattamento per le domande presentate entro il 31 marzo 2018
Solo per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle nuove condizioni previste dalla legge di bilancio 2018 e che abbiano presentato entrambe le domande entro il 31 marzo 2018, l’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, ma comunque non prima del 1° febbraio 2018.
Esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita
I lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni negli ultimi 10 le professioni di cui all’allegato B e abbiano almeno 30 anni di contribuzione possono beneficiare della deroga agli adeguamenti alla speranza di vita, ma tale deroga non si applica a chi, al momento del pensionamento, goda dell’APE sociale.
Limiti di spesa e Fondo APE sociale
La circolare riporta i nuovi limiti annuali di spesa per l’APE sociale dal 2018 al 2023 e l’istituzione del Fondo APE sociale, destinato a finanziare eventuali estensioni del beneficio con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018. Sono anche indicate le modalità di alimentazione del Fondo con eventuali economie accertate e la necessità di un decreto del MEF per le variazioni di bilancio.
Profili gestionali: recuperi, pignoramenti e cessioni
Vengono chiariti i criteri di recupero degli indebiti, la pignorabilità dell’APE sociale nella misura del quinto dell’imponibile al netto delle ritenute fiscali, l’inapplicabilità della cessione del quinto e della traslazione delle trattenute stipendiali. La prestazione non è cedibile e non ricade nella disciplina speciale prevista per stipendio o pensione.
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