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Circolare

Circolare numero 28 del 13-02-2018

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in possesso dei prescritti requisiti, possono chiedere all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) da restituire in venti anni mediante trattenute mensili su pensione. Premessa 1. Soggetti destinatari 1.1 Requisito anagrafico 1.2 Requisito contributivo 1.3 Requisito di importo di pensione 2. Importo minimo e massimo di APE ottenibile 3. Domanda di certificazione del diritto all’APE 4. Domanda di APE 5. Finanziamento supplementare 6. Domanda di pensione di vecchiaia 7. Decorrenza ed erogazione dell’APE 8. Sospensione ed interruzione dell’APE 9. Recupero del finanziamento con trattenute su pensione 9.1 Incapienza della pensione mensile 9.2 Estinzione anticipata del finanziamento 10. Fondo di garanzia per l’accesso all’APE 11. Surroga del fondo di garanzia 11.1 Inefficacia della garanzia 11.2 Operatività della garanzia dello Stato 12. Regime fiscale 13. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, spettanti ai dipendenti pubblici titolari di APE 14. Incremento del montante contributivo individuale 14.1 Istruzioni operative 14.2 Effetti sul trattamento pensionistico 15. Monitoraggio dello stato di attuazione dell’APE

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina in modo operativo l’accesso all’APE, prestito sperimentale previsto dalla legge di bilancio 2017, illustrando destinatari, requisiti anagrafici, contributivi e di importo della pensione, nonché le procedure per la certificazione del diritto, la domanda di APE, la decorrenza, l’erogazione e il recupero del finanziamento. Sono inoltre chiariti il funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, il regime fiscale, i termini per i dipendenti pubblici e la possibilità di incrementare il montante contributivo individuale a carico del datore di lavoro, di enti bilaterali o fondi di solidarietà. La circolare contiene anche le regole su sospensione, estinzione anticipata, recupero delle somme e monitoraggio della sperimentazione.

Istruzioni applicative sull’APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica)

Istruzioni applicative sull’APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica)

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), istituto sperimentale introdotto dalla legge n. 232/2016 e disciplinato dal DPCM 4 settembre 2017, n. 150. Il documento si rivolge agli iscritti alle principali forme previdenziali e disciplina requisiti, procedure, limiti economici, erogazione, recupero del prestito, garanzie e trattamento fiscale.

Quadro normativo e finalità dell’istituto

L’APE è un prestito mensile riconosciuto dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente, destinato a chi ha almeno 63 anni, 20 anni di contribuzione e maturerà la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla domanda. Il prestito è coperto da assicurazione obbligatoria per il rischio di premorienza e viene restituito dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia, tramite rate mensili per 20 anni. La circolare è emanata a seguito del nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed ha lo scopo di chiarire modalità di accesso, funzionamento del Fondo di garanzia e garanzia di ultima istanza dello Stato.

Destinatari e requisiti soggettivi

Possono richiedere l’APE gli iscritti:

  • all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO;
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • alla gestione separata.

Per l’accesso devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  • età minima di 63 anni alla prima data utile di presentazione della domanda;
  • maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • maturazione del predetto requisito non prima di 6 mesi dalla prima data utile di presentazione;
  • anzianità contributiva non inferiore a 20 anni utile per la pensione di vecchiaia;
  • per i soggetti con primo accredito dal 1° gennaio 1996, importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale;
  • importo di pensione, al netto della rata di ammortamento APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo AGO.

Non possono ottenere l’APE:

  • i titolari di pensione diretta alla data della domanda di certificazione e alla data della domanda di accesso;
  • i soggetti per i quali siano previsti requisiti di vecchiaia diversi da quelli dell’articolo 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201/2011;
  • i soggetti già in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia alla data della domanda di certificazione o alla data della domanda di APE successiva alla certificazione.

Restano ammessi, con condizioni specifiche, i soggetti "salvaguardati" che rinuncino alla precedente certificazione del diritto a pensione e i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il sistema contributivo, purché non avessero maturato al 31 dicembre 2011 i requisiti previsti.

L’APE è compatibile con attività lavorativa, con altre prestazioni di sostegno al reddito e con l’APE sociale.

Requisito anagrafico: criteri di verifica

La circolare precisa che il requisito anagrafico va verificato alla data della certificazione del diritto all’APE, tenendo conto:

  • degli adeguamenti alla speranza di vita vigenti alla data della domanda;
  • della disposizione dell’articolo 24, comma 9, della legge n. 214/2011, per cui dal 2021 l’età minima non può essere inferiore a 67 anni.

Viene inoltre indicato che non rilevano gli anticipi dell’età pensionabile previsti da altre disposizioni di legge. Ai fini applicativi, sono riportate le età richieste nel periodo di sperimentazione, differenziate per forme assicurative e per sesso, con riferimento al periodo:

  • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017;
  • dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
  • dal 1° gennaio 2019 in avanti.

Requisito contributivo

Alla data della domanda di certificazione occorre avere almeno 20 anni di contribuzione utile per la pensione di vecchiaia. Ai fini della verifica:

  • si considera tutta la contribuzione versata o accreditata nella forma assicurativa interessata;
  • non si considerano le maggiorazioni o rivalutazioni previste al momento del pensionamento;
  • non si applica la totalizzazione con contribuzione estera UE, SEE, Svizzera o convenzionata, in quanto tale contribuzione non è valutabile ai fini dell’importo massimo APE e del rimborso;
  • sono valorizzabili i periodi oggetto di ricongiunzione o trasferimento oneroso solo se il pagamento è stato integralmente perfezionato alla data della domanda;
  • i periodi riscattati sono valutati solo nei limiti dell’onere effettivamente versato; se il pagamento è rateale, l’intero onere residuo deve essere corrisposto in unica soluzione entro la domanda di certificazione per ottenere la piena valorizzazione.

Per i lavoratori con primo accredito dal 1° gennaio 1996 resta necessario verificare anche la soglia minima di pensione pari a 1,5 volte l’assegno sociale; per essi continuano ad applicarsi le regole sugli accrediti figurativi previste dalla legge n. 335/1995.

Requisito di importo della pensione

La circolare stabilisce che, alla data della domanda di certificazione, l’importo della pensione deve essere almeno pari a 1,4 volte il trattamento minimo AGO, al netto della rata APE richiesta. Per il 2017 il trattamento minimo è indicato in 501,89 euro.

La verifica si svolge sulla base:

  • della disciplina pensionistica della forma assicurativa in cui è maturato il requisito contributivo, ovvero di quella indicata dall’interessato se i requisiti maturano in più gestioni;
  • della contribuzione presente alla data della domanda di certificazione;
  • del montante contributivo maturato;
  • della retribuzione/reddito del periodo di riferimento precedente;
  • dei coefficienti di trasformazione vigenti alla data della domanda, con criterio differenziato per chi ha primo accredito dal 1996 e per chi ha anzianità al 31 dicembre 1995.

Per gli optanti per il sistema contributivo, il calcolo si effettua secondo tale sistema, ferma la possibilità di rinuncia all’opzione solo se essa non abbia prodotto effetti, ad esempio per il superamento del massimale contributivo.

Domanda di certificazione del diritto all’APE

La domanda di certificazione può essere presentata dagli interessati che abbiano compiuto 63 anni, direttamente sul portale INPS oppure tramite intermediario autorizzato. L’INPS verifica i requisiti sulla base dei dati disponibili negli archivi alla data della domanda.

Il procedimento prevede:

  • comunicazione dell’esito entro 60 giorni;
  • indicazione, in caso di accoglimento, della prima data utile di presentazione della domanda APE, dell’importo minimo e massimo ottenibile e della durata massima del finanziamento;
  • possibilità di istanza di riesame entro 30 giorni dalla comunicazione di reiezione.

Domanda di APE e termini

I soggetti certificati presentano la domanda di APE all’istituto finanziatore tramite INPS, con SPID di secondo livello almeno e firma elettronica avanzata, direttamente o tramite intermediario autorizzato. La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2019, in ragione della natura sperimentale dell’istituto.

La circolare evidenzia che:

  • il ritardo oltre il termine indicato nella certificazione può far perdere il diritto se non è più rispettata la durata minima di 6 mesi;
  • per i soggetti che hanno maturato i requisiti tra il 1° maggio e il 18 ottobre 2017, la domanda doveva essere presentata entro il 18 aprile 2018 per ottenere tutti gli arretrati;
  • alla domanda si ricalcolano gli importi di cui al punto 2, salvo il trattamento pensionistico già determinato in sede di certificazione;
  • la variazione del tasso di interesse tra certificazione e domanda di APE può incidere sul diritto.

L’istituto finanziatore comunica accettazione o rigetto sia al richiedente sia all’INPS.

Finanziamento supplementare

Per i soggetti che perfezionano dal 1° gennaio 2021 il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, adeguato alla speranza di vita vigente alla data della domanda di certificazione, la domanda di APE deve contenere la scelta se accedere o meno al finanziamento supplementare necessario a garantire l’erogazione fino alla data di maturazione del requisito anagrafico adeguato secondo lo scenario demografico mediano ISTAT base 2016.

Se interviene un diverso adeguamento per il biennio 2021-2022, il finanziamento è rideterminato senza nuova valutazione del merito di credito. Se invece il richiedente rifiuta il finanziamento supplementare, l’ammontare del finanziamento viene calcolato considerando interessi, premio assicurativo e commissione di accesso relativi al periodo aggiuntivo.

Domanda di pensione di vecchiaia

Contestualmente alla domanda di APE deve essere presentata anche la domanda di pensione di vecchiaia. La domanda non è revocabile, ma perde efficacia in caso di:

  • recesso dal contratto di finanziamento e assicurazione;
  • reiezione della domanda di APE;
  • presentazione di domanda di pensione diretta prima del perfezionamento della vecchiaia durante l’erogazione dell’APE;
  • estinzione anticipata totale del finanziamento nella fase di erogazione.

La decorrenza della pensione resta disciplinata dalle regole della forma assicurativa interessata, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Le domande di pensione non devono essere respinte, ma tenute in evidenza senza incidere sui tempi soglia di liquidazione.

Decorrenza ed erogazione dell’APE

L’APE decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se alla data risultano già perfezionati i requisiti. Per i soggetti con requisiti maturati tra il 1° maggio e il 18 ottobre 2017, che abbiano chiesto gli arretrati entro il 18 aprile 2018, la decorrenza segue regole particolari e non può essere anteriore al 1° maggio 2017.

L’istituto finanziatore eroga l’APE il primo giorno del secondo mese successivo al perfezionamento del contratto, o il primo giorno bancabile successivo, pagando anche gli arretrati maturati dalla decorrenza. Il contratto si perfeziona con la pubblicazione dell’accettazione del contratto di finanziamento e della proposta assicurativa nella sezione riservata del portale INPS.

Il richiedente può recedere entro 14 giorni dal perfezionamento, tramite il sito INPS.

Sospensione, interruzione e ripresa dell’erogazione

L’APE è incompatibile con la percezione di trattamenti pensionistici diretti. Se, durante l’erogazione, il beneficiario presenta domanda di pensione diretta prima del perfezionamento della vecchiaia, l’INPS lo comunica all’istituto finanziatore, che sospende l’APE. La domanda di pensione ai superstiti non produce sospensione.

In caso di accoglimento della pensione, l’INPS comunica la data di decorrenza e propone un’integrazione contrattuale per rideterminare l’inizio dell’ammortamento. L’istituto finanziatore deve accettare la proposta entro 15 giorni, trasmettendo il nuovo piano di ammortamento. Se la pensione viene respinta, l’APE riprende con pagamento delle mensilità sospese.

Recupero del finanziamento sulla pensione

Dal momento in cui matura il diritto alla pensione di vecchiaia e viene liquidato il trattamento, l’INPS applica trattenute sulla pensione per il recupero del finanziamento, secondo il piano comunicato dall’istituto finanziatore. La restituzione avviene in 240 rate mensili.

Le trattenute:

  • decorrono dal primo rateo di pensione;
  • sono subordinate alle altre trattenute aventi natura prioritaria;
  • non possono superare il quinto della pensione;
  • devono salvaguardare l’importo del trattamento minimo del FPLD.

Se la pensione è liquidata con arretrati, il recupero avviene anche su tali somme, nei limiti del quinto del totale degli arretrati pagati.

Incapienza della pensione e fondo di garanzia

In caso di incapienza del rateo pensionistico:

  • l’importo non recuperato è trattenuto sulle eventuali altre pensioni del soggetto, esclusi i trattamenti assistenziali;
  • entro 180 giorni dalla scadenza del rateo incapiente, l’INPS recupera dai ratei successivi quanto ancora dovuto;
  • se il debito non trattenuto supera 200 euro e sono decorsi 180 giorni dall’ultimo rateo che ha superato la soglia, l’istituto finanziatore può attivare il Fondo di garanzia per recuperare l’80% del debito residuo.

L’attivazione del fondo interrompe il piano di ammortamento con trattenuta sulla pensione.

Estinzione anticipata del finanziamento

Il beneficiario può richiedere l’estinzione parziale o totale del finanziamento tramite la sezione dedicata del portale INPS.

In caso di estinzione totale:

  • l’istituto finanziatore comunica l’estinzione e trasmette la liberatoria;
  • se l’estinzione avviene durante l’erogazione, la domanda di pensione di vecchiaia diventa priva di effetti;
  • se il recupero è già iniziato, l’INPS interrompe le trattenute sul primo rateo utile.

In caso di estinzione parziale:

  • l’istituto finanziatore comunica il nuovo piano e la nuova rata;
  • l’INPS applica la trattenuta aggiornata dal primo rateo utile successivo.

Le eventuali somme indebitamente trattenute dopo l’estinzione devono essere rimborsate al pensionato direttamente dall’istituto finanziatore.

Fondo di garanzia e surroga

Il Fondo di garanzia per l’accesso all’APE è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con dotazione iniziale di 70 milioni di euro per il 2017, alimentata anche dalla commissione di accesso dell’1,6% del finanziamento. L’INPS è individuato come gestore del fondo, che è patrimonio autonomo e separato.

La garanzia opera nei limiti delle risorse disponibili e, in ultima istanza, è assistita dalla garanzia dello Stato. La circolare descrive la surroga dell’INPS nei diritti dell’istituto finanziatore, gli strumenti di riscossione utilizzabili, il privilegio riconosciuto ai crediti e le condizioni di inefficacia della garanzia in caso di dati o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti rilevanti.

Regime fiscale

Le somme dell’APE non concorrono al reddito IRPEF. Su interessi e premi assicurativi è riconosciuto un credito d’imposta annuo massimo pari al 50% di un ventesimo degli importi pattuiti nei contratti.

Il credito è gestito dall’INPS, che lo riconosce mensilmente a partire dal primo pagamento della pensione e lo recupera compensandolo con le ritenute da versare all’erario in qualità di sostituto d’imposta. Si applicano inoltre all’APE le agevolazioni del settore del credito previste dal DPR n. 601/1973.

Dipendenti pubblici e indennità di fine servizio

Per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio e accedono all’APE, i termini ordinari di pagamento delle indennità di fine servizio decorrono dalla data di collocamento a riposo.

Incremento del montante contributivo individuale

La circolare dedica una parte ampia all’istituto dell’incremento del montante contributivo individuale previsto dalla legge n. 232/2016. Possono intervenire:

  • datori di lavoro privati;
  • enti bilaterali;
  • fondi di solidarietà di cui al d.lgs. n. 148/2015;
  • enti bilaterali per la formazione e Casse Edili, nei limiti precisati.

L’intervento consiste nel versamento all’INPS, in un’unica soluzione, di un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, all’importo determinato secondo l’articolo 7 del d.lgs. n. 184/1997.

La circolare precisa che:

  • il riferimento è al datore di lavoro privato in senso giuridico, a prescindere dalla gestione pensionistica di iscrizione;
  • l’istituto non si applica alla pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 165/2001;
  • è necessario un accordo individuale preventivo, oppure un provvedimento di concessione per i fondi di solidarietà/enti bilaterali;
  • ciascun lavoratore può accordarsi con un solo obbligato per l’incremento del proprio montante contributivo;
  • non sono ammesse domande congiunte o concorrenti di più soggetti per il medesimo lavoratore.

L’accordo o il provvedimento devono indicare, tra l’altro:

  • dati identificativi del lavoratore e dell’obbligato;
  • importo dell’incremento del montante;
  • periodo assicurativo considerato;
  • durata di fruizione dell’APE;
  • obbligo irrevocabile di versamento entro la scadenza contributiva del mese di erogazione della prima mensilità APE.

Il versamento si effettua con F24 ELIDE, causale APEV, e l’INPS controlla la coerenza dell’importo. La circolare contiene anche criteri di calcolo con esempi numerici, richiama il minimale contributivo e precisa che, in presenza di annualità successive alla prima, non si applicano gli adeguamenti ISTAT della contribuzione volontaria. Per i soggetti soggetti a massimale contributivo, il calcolo fa riferimento al massimale vigente alla data della domanda di APE.

Effetti dell’incremento sul trattamento pensionistico

L’incremento del montante contributivo non rileva ai fini della verifica dell’importo di pensione richiesto per l’accesso all’APE. Tuttavia, in sede di liquidazione della pensione di vecchiaia, esso deve essere considerato nel calcolo contributivo, anche pro quota. Resta invece ferma, ai fini del minimo da porre in pagamento ex legge n. 190/2014, la verifica effettuata senza tener conto di tale incremento.

Monitoraggio della sperimentazione

La circolare conclude ricordando che il Governo deve riferire alle Camere entro il 10 settembre 2018 sui risultati della sperimentazione. L’INPS è incaricato di monitorare le domande di APE e di trasmettere relazioni trimestrali con dati quantitativi e qualitativi, compresi età dei richiedenti, importi richiesti, estinzioni anticipate e modifiche dei piani di ammortamento.

Punti principali

Destinatari e requisiti di accesso

Possono accedere all’APE gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, purché abbiano almeno 63 anni, maturino la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, non prima di 6 mesi dalla domanda, abbiano almeno 20 anni di contribuzione e rispettino il requisito di importo della pensione. Per i contributivi puri dal 1° gennaio 1996 è richiesto che la pensione maturata non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale; inoltre la pensione netta della rata APE deve essere almeno pari a 1,4 volte il trattamento minimo. Sono esclusi i titolari di pensione diretta, i soggetti con requisiti pensionistici diversi da quelli della pensione di vecchiaia ordinaria e chi abbia già maturato i requisiti alla data rilevante. L’APE è compatibile con attività lavorativa e con prestazioni di sostegno al reddito, nonché con l’APE sociale.

Certificazione del diritto e domanda di APE

La domanda di certificazione del diritto va presentata all’INPS, direttamente o tramite intermediario, e l’Istituto verifica i requisiti sulla base degli archivi disponibili. L’esito è comunicato entro 60 giorni; in caso di reiezione è possibile chiedere il riesame entro 30 giorni. Ottenuta la certificazione, il soggetto può presentare la domanda di APE tramite il portale INPS con SPID almeno di secondo livello e firma elettronica avanzata, entro il 31 dicembre 2019. Per chi ha maturato i requisiti tra il 1° maggio e il 18 ottobre 2017, la domanda per ottenere gli arretrati doveva essere presentata entro il 18 aprile 2018.

Importo dell’APE e limiti di finanziamento

L’importo minimo della quota mensile di APE è fissato in 150 euro. L’importo massimo dipende dalla pensione maturata, dalla durata dell’anticipo e da ulteriori vincoli: deve comunque garantire che la pensione netta della rata APE resti almeno pari a 1,4 volte il trattamento minimo. Sono previsti tetti massimi rispetto al trattamento pensionistico: 75% oltre 36 mesi, 80% oltre 24 e fino a 36 mesi, 85% tra 12 e 24 mesi, 90% sotto 12 mesi. Inoltre la rata di ammortamento, sommata ad eventuali altre rate di prestiti, non può superare il 30% della pensione mensile, al netto di talune trattenute prioritarie indicate nella circolare.

Decorrenza, erogazione e sospensione

L’APE decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, se i requisiti risultano perfezionati; per chi ha maturato i requisiti nel periodo 1° maggio-18 ottobre 2017 sono previste regole speciali sugli arretrati. Il finanziamento è erogato dall’istituto finanziatore il primo giorno del secondo mese successivo al perfezionamento del contratto, con pagamento di eventuali arretrati. Il richiedente può recedere entro 14 giorni dal perfezionamento. Se durante l’erogazione viene presentata domanda di pensione diretta prima del perfezionamento della vecchiaia, l’APE si sospende; se la pensione è poi respinta, l’erogazione riprende con pagamento delle mensilità sospese.

Recupero del finanziamento, fondo di garanzia e garanzia statale

Alla decorrenza della pensione l’INPS applica trattenute mensili per 20 anni (240 rate), nel limite del quinto della pensione e con salvaguardia del trattamento minimo. In caso di incapienza, l’importo residuo è trattenuto su eventuali altre pensioni, esclusi i trattamenti assistenziali, e dopo 180 giorni può intervenire il fondo di garanzia per l’80% del debito residuo se l’importo non trattenuto supera 200 euro. Il fondo di garanzia è alimentato da una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per il 2017 e dalla commissione di accesso pari all’1,6% del finanziamento; opera con garanzia di ultima istanza dello Stato. La circolare disciplina anche surroga, recupero crediti, inefficacia della garanzia in caso di dati falsi o reticenti e modalità di escussione della garanzia statale.

Regime fiscale e altre disposizioni

Le somme erogate a titolo di APE non concorrono alla formazione del reddito IRPEF. Sugli interessi e sui premi assicurativi è riconosciuto un credito d’imposta annuo massimo pari al 50% di un ventesimo degli importi pattuiti, gestito dall’INPS mediante compensazione sulle ritenute fiscali. L’APE beneficia inoltre delle agevolazioni del settore del credito di cui al DPR n. 601/1973. Per i dipendenti pubblici titolari di APE, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio decorrono dalla data di collocamento a riposo.

Incremento del montante contributivo individuale

La legge consente a datori di lavoro privati, enti bilaterali, fondi di solidarietà e, in alcuni casi, enti bilaterali per la formazione e Casse Edili di versare un contributo in unica soluzione per incrementare il montante contributivo del lavoratore che accede all’APE. L’accordo individuale deve contenere dati identificativi, importo dell’incremento, periodo assicurativo di riferimento, periodo di fruizione dell’APE e obbligo irrevocabile di versamento entro la scadenza contributiva del mese di erogazione della prima mensilità APE. Il versamento va effettuato con F24 ELIDE, causale APEV, e l’INPS verifica coerenza dell’importo con i criteri della contribuzione volontaria. L’incremento non rileva per la verifica dell’importo minimo della pensione ai fini dell’accesso all’APE, ma incide sul calcolo della pensione di vecchiaia.

Monitoraggio della sperimentazione

Il Governo deve trasmettere alle Camere, entro il 10 settembre 2018, una relazione sui risultati della sperimentazione APE e sulle eventuali proposte di prosecuzione. L’INPS effettua il monitoraggio delle domande e delle principali variabili quantitative e qualitative, comprese età dei richiedenti, importi richiesti, estinzioni anticipate e variazioni dei piani di ammortamento, per alimentare le relazioni trimestrali previste dal decreto.

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