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Circolare

Circolare numero 29 del 14-02-2018

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte all’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS. Indice 1. Modalità di riscossione 2. Misura del contributo 3. Costi 4. Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale 5. Clausola di salvaguardia 6. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 7. Durata e recesso 8. Istruzioni operative e contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione perfezionata il 28 novembre 2017 tra INPS e Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale tramite flusso UNIEMENS. Vengono disciplinate modalità di riscossione e riversamento delle somme, costo del servizio, clausole di salvaguardia, trattamento dei dati personali, durata della convenzione e istruzioni operative-contabili con attribuzione del codice "W454" e dei relativi conti. Sono inoltre indicati termini di versamento, soglia minima di accantonamento, facoltà di recesso e obblighi di rendicontazione annuale.

Convenzione INPS-UIPA per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-UIPA per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare descrive la convenzione stipulata tra INPS e Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinati il meccanismo di riscossione tramite UNIEMENS, i profili economici, le clausole di tutela per l’Istituto, la durata dell’accordo e le istruzioni operative e contabili per la gestione delle somme.

Quadro normativo e oggetto della convenzione

La convenzione è stata perfezionata il 28 novembre 2017 ed è richiamata come approvata con Determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. Essa riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro avviene da parte dell’INPS congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

La circolare precisa che:

  • la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo;
  • resta escluso ogni obbligo dell’INPS di esazione coattiva del contributo associativo;
  • l’Istituto considera versato, a titolo di contributo di assistenza contrattuale, solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS;
  • se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori nei termini di legge, la quota relativa al contributo associativo è imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali e degli eventuali oneri accessori;
  • l’INPS non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro rispetto ai versamenti oggetto della convenzione.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati per l’anno 2017 con Determinazione commissariale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione in esame il costo è pari a € 0,21 per ogni UNIEMENS.

La circolare stabilisce inoltre che:

  • la variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto;
  • a seguito della comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni;
  • restano a carico dell’associazione, oltre alle spese, anche ogni altro onere, compreso quello fiscale, inerente alla convenzione.

Versamento delle somme all’associazione

L’INPS versa all’UIPA, Sede nazionale, gli importi riscossi a titolo di contributi di assistenza contrattuale, al netto dei costi per il servizio di riscossione e senza riconoscere interessi o altri titoli.

Il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture territoriali mettono a disposizione dell’associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.

È inoltre previsto che:

  • se l’acconto periodico dovuto è inferiore a € 50,00, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento di un importo pari o superiore a € 50,00;
  • l’INPS è sollevato da responsabilità per eventuali ritardi nelle rimesse dovuti a difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie dei compiti istituzionali.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione contiene una clausola di salvaguardia molto ampia a tutela dell’INPS. L’associazione riconosce espressamente che l’Istituto è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti e verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione.

In particolare:

  • l’INPS è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data della stipula;
  • l’Istituto è estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione;
  • l’associazione esonera l’INPS anche con riferimento all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale;
  • l’associazione deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione; tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

L’INPS si riserva inoltre:

  • la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano necessario un nuovo testo convenzionale;
  • la facoltà di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano riscontrabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018.

Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza bisogno di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi con raccomandata A/R o PEC.

L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza, nonché a produrre l’eventuale documentazione di supporto. La sede dell’UIPA è indicata in Via Adolfo Ravà n. 124, Roma.

Istruzioni operative e contabili

Dal punto di vista operativo, alle imprese iscritte all’UIPA viene attribuito il codice di nuova istituzione "W454". Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare tale codice causale, con significato di "Ass. Contr. Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA)".

I contributi di assistenza contrattuale esposti dai datori di lavoro nel flusso UNIEMENS con il codice W454 sono imputati al conto GPA25668. Contestualmente, per rilevare il debito verso l’UIPA, la procedura dispone la scrittura in partita doppia GPA35668 a GPA11668, per un importo pari a quello evidenziato in avere nel conto GPA25668. I saldi dei conti GPA25668 e GPA35668 devono quindi concordare costantemente.

Per garantire la coerenza contabile e quella con le risultanze delle denunce contributive:

  • i conti GPA25668 e GPA35668 devono essere movimentati, con il codice documento "95", soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione;
  • le strutture territoriali devono stampare la reportistica generata dalla procedura in triplice copia, destinandone una alle imprese che hanno versato il contributo, una all’Ufficio competente per la contabilità della sede e una agli atti dell’Ufficio amministrativo;
  • le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo;
  • i pagamenti devono essere imputati in dare del conto GPA11668, al quale vanno addebitate anche le somme trattenute per rimborso spese (avere del conto GPA24042) e per l’eventuale imposta di bollo (avere del conto GPA25228);
  • l’eventuale saldo del conto GPA11668 a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio dalla specifica procedura automatizzata.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere all’UIPA un rendiconto contenente:

  • l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento;
  • l’ammontare delle somme corrisposte;
  • l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.

Nell’allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti GPA11668, GPA25668 e GPA35668 di nuova istituzione.

Punti principali

Oggetto e base normativa della convenzione

L’INPS e l’UIPA hanno perfezionato una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La convenzione è richiamata come approvata con Determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014.

Modalità di riscossione e natura del contributo

Il contributo di assistenza contrattuale viene riscosso dall’INPS insieme ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e l’INPS non ha obbligo di esazione coattiva.

Determinazione dell’importo e imputazione dei versamenti

È considerato versato solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore non versa integralmente i contributi obbligatori entro i termini di legge, la quota destinata all’assistenza contrattuale è imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’INPS non svolge interventi diretti o controlli specifici sui versamenti oggetto della convenzione.

Costi del servizio di riscossione

Per il 2017 il costo del servizio è fissato in € 0,21 per ogni UNIEMENS, in base alla Determinazione commissariale n. 55 del 14 febbraio 2017. Ogni variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, fiscale compreso, inerente alla convenzione.

Versamento all’associazione e soglia minima

L’INPS versa all’UIPA, senza riconoscimento di interessi o altri titoli, le somme riscosse al netto dei costi del servizio entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente mette a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico è inferiore a € 50,00, le somme restano accantonate fino al raggiungimento della soglia minima.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese aderenti e terzi per l’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, inclusi eventuali rimborsi delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di controversie giudiziarie connesse a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione o recedere unilateralmente in caso di contestazioni, perdita dei requisiti o pregiudizi/irregolarità/conflitti di interessi.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È previsto il recesso di ciascuna parte con preavviso minimo di 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle proprie generalità e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni operative e contabili

Alle imprese iscritte all’UIPA è attribuito il codice nuova istituzione "W454" da indicare nel flusso UNIEMENS come causale "Ass. Contr. Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA)". I contributi sono imputati al conto GPA25668 e contestualmente rilevati sul conto GPA35668 con scrittura GPA35668 a GPA11668; i saldi dei due conti devono coincidere. Le strutture territoriali devono usare il codice documento "95" solo tramite procedura automatizzata di ripartizione, stampare la reportistica in triplice copia e accreditare le somme all’associazione al netto di rimborso spese e imposta di bollo se dovuta. I pagamenti sono imputati in DARE del conto GPA11668; a esso vanno addebitati anche il rimborso spese (conto GPA24042) e l’eventuale bollo (conto GPA25228). Il saldo del conto GPA11668 va ripreso nel nuovo esercizio. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le strutture territoriali devono trasmettere all’UIPA un rendiconto annuale dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese/bollo trattenuti. Nell’allegato n. 2 sono riportate le denominazioni dei conti GPA11668, GPA25668 e GPA35668.

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