Circolare numero 33 del 23-02-2018
1. Premessa 2. Categoria dei disoccupati di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016 – ulteriori precisazioni 3. Nuove condizioni di accesso al beneficio per la categoria di coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave di cui all’articolo 1, comma 199, lettera b), della legge n. 232 del 2016 4. Nuove condizioni di accesso al beneficio per la categoria dei lavoratori c.d. gravosi di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016 4.1 Nuove professioni individuate come attività “gravose” 4.2 Lavoratori dipendenti nel settore agricolo e della zootecnia 4.3 Disapplicazione della voce di tariffa INAIL 5. Adeguamento alla speranza di vita 6. Rifinanziamento beneficio “precoci” 7. Termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” per i soggetti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2018 7.1 Particolare decorrenza del trattamento per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni come disciplinate dalla legge di bilancio 2018 e presentato domanda di verifica delle condizioni e domanda di pensione anticipata entro il 1° marzo. 8. Indicazioni procedurali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 al beneficio per i lavoratori precoci, con particolare attenzione alle condizioni di accesso per disoccupati, caregiver di persone con handicap grave e addetti a attività gravose. Vengono chiariti i requisiti temporali, la documentazione da produrre, le nuove professioni incluse tra le mansioni gravose, l’eliminazione del vincolo INAIL e i termini per presentare domanda. La circolare conferma inoltre il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita e aggiorna i limiti di spesa e le regole di decorrenza del trattamento.
Modifiche alla disciplina del beneficio pensionistico per lavoratori precoci dal 1° gennaio 2018
Beneficio per lavoratori precoci: aggiornamenti della legge di bilancio 2018
La circolare fornisce le istruzioni applicative sulle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 al beneficio pensionistico per i lavoratori precoci disciplinato dalla legge n. 232/2016. Le novità decorrono dal 1° gennaio 2018 e incidono principalmente sui requisiti di accesso per disoccupati, caregiver di persone con handicap grave e lavoratori addetti ad attività gravose, oltre a rifinanziare la misura e a rivederne alcuni profili procedurali.
Quadro normativo e ambito delle modifiche
La legge di bilancio 2018 interviene sui commi 199 e seguenti della legge n. 232/2016, modificando in particolare:
- le condizioni per l’accesso da parte di chi assiste persone con handicap grave;
- il requisito temporale richiesto per le attività lavorative gravose;
- l’elenco delle professioni considerate gravose;
- l’eliminazione del requisito relativo all’applicazione da parte del datore di lavoro di voci di tariffa INAIL con tasso medio non inferiore al 17 per mille.
Per tutte le disposizioni non innovate resta valido quanto già chiarito dalla circolare n. 99 del 16 giugno 2017, ove compatibile, nonché dai successivi messaggi applicativi.
Categoria dei disoccupati
La circolare precisa che possono accedere al beneficio i soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015, a condizione che la disoccupazione sia seguita a:
- licenziamento, anche collettivo;
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale nell’ambito della procedura ex articolo 7 della legge n. 604/1966.
È necessario che la prestazione di disoccupazione spettante sia stata integralmente fruita da almeno tre mesi. Il termine di tre mesi decorre solo dopo la conclusione integrale della prestazione e il soggetto deve mantenere, in quel periodo, lo status di disoccupato secondo la normativa vigente. L’eventuale svolgimento di attività lavorativa che non faccia venir meno tale status non sospende il decorso del termine.
Restano esclusi:
- i soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano mai fruito di prestazioni di disoccupazione;
- i soggetti che abbiano percepito una prestazione di disoccupazione dopo cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per cause diverse da quelle tassativamente previste dalla legge.
Nuove condizioni per chi assiste familiari con handicap grave
Dal 1° gennaio 2018 la platea dei possibili beneficiari si amplia. Può presentare domanda anche il parente o affine entro il secondo grado convivente con la persona con handicap grave, purché l’assistenza e la convivenza perdurino da almeno sei mesi e ricorrano le condizioni relative al coniuge/unito civilmente e ai parenti di primo grado conviventi della persona assistita.
In particolare, il beneficio è ammesso se il coniuge/unito civilmente o i parenti di primo grado conviventi:
- abbiano compiuto 70 anni di età;
- siano affetti da patologie invalidanti;
- siano deceduti;
- siano mancanti.
La domanda deve contenere una dichiarazione espressa su tali circostanze, così da consentire all’Istituto i controlli necessari.
Chiarimenti su parentela, affinità, convivenza e documentazione
La circolare chiarisce che per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, nonni e nipoti; in linea collaterale, fratelli e sorelle. Per affini di primo grado si indicano suoceri, generi, nuore, coniuge e figli dell’altro coniuge derivanti da un precedente legame; per affini di secondo grado i cognati.
Ai fini del requisito della convivenza, è sufficiente la residenza nello stesso stabile e allo stesso numero civico, anche se non nello stesso interno. La convivenza è verificata d’ufficio sulla base dei dati indicati dal richiedente; in alternativa può essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
La documentazione richiesta comprende il verbale della commissione medica che abbia accertato l’handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Se l’handicap è stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre indicarlo nella domanda e allegare il relativo dispositivo. Il verbale di invalidità civile non è equiparato a quello ex legge n. 104/1992 e non consente di per sé l’accesso al beneficio.
Patologie invalidanti, verbali provvisori e casi particolari
Per l’individuazione delle patologie invalidanti si fa riferimento alle ipotesi a carattere permanente indicate dal d.m. n. 278/2000. In tali casi il richiedente deve allegare documentazione medica idonea, in busta chiusa, destinata alla competente UOC/UOS per la valutazione medico-legale.
La circolare disciplina anche:
- il significato di "mancanti", che comprende non solo assenza naturale e giuridica, ma anche condizioni assimilabili come divorzio, separazione legale, abbandono di minori, dichiarazione di assenza o morte presunta;
- la continuità dei sei mesi di assistenza e convivenza, che devono essere continuativi;
- l’acquisizione dello status di handicap grave, che coincide con la data dell’accertamento del verbale ex legge n. 104/1992 o, in caso di sentenza/omologa, con la data del relativo provvedimento salvo diversa decorrenza ivi indicata.
Sono considerati validi anche l’accertamento provvisorio e il certificato provvisorio previsti dalla normativa richiamata, ma solo se il verbale definitivo conferma l’handicap grave; in caso contrario, il diritto al beneficio è precluso e gli eventuali ratei già percepiti devono essere recuperati.
Per i verbali di handicap grave soggetti a revisione, la scadenza successiva al 19 agosto 2014 non impedisce il mantenimento degli effetti nelle more della revisione. Se però un verbale di revisione intervenuto prima dell’accesso al beneficio non conferma l’handicap grave, il diritto non può essere riconosciuto. Per i verbali con revisione scaduta in data antecedente al 19 agosto 2014, la domanda non può essere accolta e deve essere presentata una nuova domanda di accertamento sanitario.
Sono inoltre richiamati i casi dei soggetti con patologie oncologiche, per i quali l’accertamento può produrre effetti immediati ai fini dei benefici, e dei soggetti con sindrome di Down, per i quali è valida anche la dichiarazione del medico di base corredata da cariotipo.
Attività gravose: nuova disciplina temporale e ampliamento delle professioni
Dal 1° gennaio 2018 la condizione relativa alle attività gravose non richiede più la continuità della prestazione, ma si considera soddisfatta se il soggetto, al momento della decorrenza del beneficio o al momento in cui perfeziona i requisiti, svolga o abbia svolto:
- almeno 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 anni; oppure
- almeno 6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 anni.
Ai fini del computo si considerano i periodi coperti da contribuzione obbligatoria per l’attività gravosa e anche i periodi di contribuzione figurativa maturati per eventi verificatisi durante il rapporto di lavoro, come malattia o maternità.
La legge di bilancio 2018 amplia inoltre l’elenco delle professioni gravose con nuove categorie, tra cui:
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne e in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nel d.lgs. n. 67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Il decreto ministeriale n. 367 del 5 febbraio 2018 ha la sola funzione di precisare, ai fini applicativi, tali attività e non incide sui diritti già acquisiti o sulle categorie già riconosciute dalla normativa previgente.
Computo dell’attività gravosa per agricoltura e zootecnia
Per gli operai agricoli e della zootecnia, ai soli fini dell’individuazione dei 6 o 7 anni di attività gravosa, l’anno di lavoro si calcola sulla base del numero minimo di giornate previsto dall’articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 510/1996, cioè 156 contributi giornalieri.
Di conseguenza, un soggetto che abbia 156 contributi giornalieri come lavoratore agricolo può vedersi riconosciuto un anno intero di attività gravosa. Nel computo rilevano anche i periodi coperti da contribuzione figurativa per eventi che presuppongono la permanenza del rapporto di lavoro.
Eliminazione del requisito INAIL
Per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016, non si applica più il limite collegato al livello di tariffa INAIL di cui all’allegato A del d.P.C.M. n. 87/2017.
Le strutture territoriali, quindi, non devono verificare se l’azienda applichi una voce di tariffa INAIL con tasso medio non inferiore al 17 per mille.
Adeguamento alla speranza di vita e rifinanziamento
Resta fermo che al requisito contributivo ridotto di 41 anni si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dal comma 200 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
La misura viene inoltre rifinanziata entro i seguenti limiti di spesa:
- 564,4 milioni di euro per il 2018;
- 631,7 milioni di euro per il 2019;
- 594,3 milioni di euro per il 2020;
- 592,7 milioni di euro per il 2021;
- 589,1 milioni di euro per il 2022;
- 587,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
Termini di presentazione della domanda e decorrenza della pensione
Per le domande presentate dal 1° gennaio 2018 restano validi i termini del d.P.C.M. n. 87/2017. Le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso possono essere presentate entro il 1° marzo; quelle presentate dopo tale data e comunque non oltre il 30 novembre sono accolte solo se, all’esito del monitoraggio, residuano risorse finanziarie.
L’Istituto comunica l’esito dell’istruttoria:
- entro il 30 giugno per le domande presentate entro il 1° marzo;
- entro il 31 dicembre per le domande presentate entro il 30 novembre.
La pensione decorre, in via generale, dal mese successivo alla domanda. Per gli iscritti alla gestione esclusiva la decorrenza è dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; in caso di cumulo, dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Per i soggetti che, dal 1° gennaio 2018, si trovino nelle nuove condizioni previste dalla legge di bilancio 2018 e che abbiano presentato entro il 1° marzo sia la domanda di verifica sia quella di pensione anticipata, la decorrenza è anticipata al primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, ma non può comunque essere anteriore al 1° febbraio 2018.
Indicazioni procedurali
Le domande di accesso sono state aggiornate in coerenza con le modifiche introdotte. Per tutti gli aspetti procedurali non specificamente trattati dalla circolare, si rinvia alla circolare n. 99 del 2017, ai successivi messaggi dell’Istituto e alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale.
Punti principali
Premessa e quadro normativo
La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2018, la disciplina del beneficio per lavoratori precoci prevista dalla legge n. 232/2016. Le modifiche riguardano soprattutto l’accesso per assistenza a familiari con handicap grave e per attività gravose, oltre all’eliminazione del requisito relativo alla voce di tariffa INAIL. Per quanto non innovato, restano valide le istruzioni della circolare n. 99 del 16 giugno 2017 e i successivi messaggi.
Disoccupati: precisazioni sul requisito
Possono accedere al beneficio i soggetti in stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 che abbiano cessato il rapporto per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura ex art. 7 l. n. 604/1966, purché abbiano integralmente concluso da almeno tre mesi la prestazione di disoccupazione spettante. Il decorso dei tre mesi presuppone il mantenimento dello status di disoccupato; eventuale attività lavorativa successiva che non faccia venir meno tale status non sospende il termine. Restano esclusi gli inoccupati che non abbiano percepito prestazioni di disoccupazione e i soggetti la cui cessazione non rientri nelle ipotesi tassative previste dalla legge.
Caregiver e convivenza con persona con handicap grave
Dal 1° gennaio 2018 può presentare domanda anche il parente o affine entro il secondo grado convivente che assista da almeno sei mesi una persona con handicap grave, quando il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi abbiano compiuto 70 anni, siano affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti. La domanda deve contenere la dichiarazione sulle condizioni dei familiari conviventi e la convivenza deve sussistere al momento della domanda e permanere fino all’accesso al beneficio. Sono forniti chiarimenti su parentela e affinità, sul significato di "patologie invalidanti" e di "mancanti", sulla nozione di convivenza e sulla documentazione medica necessaria.
Documentazione e controlli per l’handicap grave
La circolare specifica che il requisito dell’assistenza e convivenza presuppone uno status di disabilità continuativo per almeno sei mesi. Sono chiarite la data di acquisizione dello status di handicap grave, l’equiparazione tra verbali definitivi e accertamenti provvisori, gli effetti dei verbali soggetti a revisione e il trattamento dei verbali non confermati. Si precisa che il verbale di invalidità civile non equivale al verbale ex legge n. 104/1992. Per soggetti oncologici e persone con sindrome di Down sono ammessi anche verbali o dichiarazioni specifiche previste dalla normativa richiamata.
Lavori gravosi: nuova finestra temporale e nuove professioni
Dal 1° gennaio 2018 la condizione per le attività gravose non richiede più la continuità, ma può essere integrata con almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure almeno 6 anni negli ultimi 7. Sono conteggiabili anche periodi coperti da contribuzione figurativa in costanza di rapporto di lavoro. La legge di bilancio 2018 amplia inoltre l’elenco delle professioni gravose con nuove categorie, tra cui operai agricoli, della zootecnia e della pesca, pescatori, lavoratori siderurgici e del vetro ad alte temperature, marittimi e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Settore agricolo e voce INAIL
Per gli operai agricoli e della zootecnia, ai fini del computo degli anni di attività gravosa, un anno intero corrisponde a 156 contributi giornalieri, come previsto dalla normativa richiamata. Inoltre, per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovino nelle condizioni per il beneficio non si applica più il requisito della voce di tariffa INAIL con tasso medio almeno pari al 17 per mille, eliminando un ulteriore filtro di accesso.
Adeguamento alla speranza di vita e risorse finanziarie
Resta confermato che al requisito contributivo ridotto dei 41 anni si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dall’art. 1, comma 200, della legge n. 232/2016, con effetto dal 1° gennaio 2019. La legge di bilancio 2018 rifinanzia il beneficio entro specifici limiti di spesa annuali: 564,4 milioni per il 2018, 631,7 milioni per il 2019, 594,3 milioni per il 2020, 592,7 milioni per il 2021, 589,1 milioni per il 2022 e 587,6 milioni annui dal 2023.
Termini di domanda e decorrenza del trattamento
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro il 1° marzo; quelle presentate entro il 30 novembre sono accolte solo nei limiti delle risorse residue. L’esito dell’istruttoria è comunicato entro il 30 giugno per le domande presentate entro il 1° marzo, ed entro il 31 dicembre per quelle presentate entro il 30 novembre. La pensione decorre, in via generale, dal mese successivo alla domanda; per gli iscritti alla gestione esclusiva dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; per la pensione in cumulo dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Decorrenza particolare per chi presenta domanda entro il 1° marzo 2018
Per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 rientrano nelle nuove condizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 e che abbiano presentato sia la domanda di verifica sia quella di pensione anticipata entro il 1° marzo 2018, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. In ogni caso la decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2018.
Indicazioni procedurali finali
Le domande di accesso al beneficio sono state aggiornate e integrate in coerenza con le modifiche normative. Per la presentazione, la documentazione e il monitoraggio, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 99 del 2017, ai successivi messaggi e alle FAQ istituzionali.
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