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Circolare

Circolare numero 32 del 22-02-2018

Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti relativi all’applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti e la possibilità per i medesimi, in sede di presentazione della relativa istanza, di modulare la domanda di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia applicato all’intero nucleo familiare ovvero solo a se stessi o ad alcuni dei componenti il nucleo familiare.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le modalità operative per l’esonero contributivo previsto per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con particolare attenzione al limite degli aiuti de minimis. Viene precisato che, per i coltivatori diretti, la domanda può essere modulata sul solo titolare o su alcuni componenti del nucleo familiare, per evitare esclusioni dovute al calcolo sull’intero nucleo. Sono indicati i nuovi modelli telematici da utilizzare, il termine per la ripresentazione delle istanze respinte nel 2017 e gli adempimenti successivi relativi alla comunicazione di ulteriori aiuti de minimis.

Esonero contributivo CD e IAP: nuova istanza BIS, modulazione della domanda e gestione del de minimis

Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP: chiarimenti operativi e gestione del de minimis

La circolare interviene sulle modalità applicative dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, commi 344 e 345, della legge n. 232/2016 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Le indicazioni riguardano soprattutto il rispetto della disciplina europea sugli aiuti de minimis, la possibilità di rimodulare la domanda per i coltivatori diretti e l’utilizzo dei nuovi modelli telematici per le istanze respinte nel 2017.

Ambito dell’agevolazione

L’esonero ha ad oggetto la quota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e il contributo addizionale previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160. Il beneficio riguarda gli IAP e i coltivatori diretti per l’intero nucleo familiare, secondo quanto già chiarito nella circolare n. 85/2017.

Limite degli aiuti de minimis

L’agevolazione è soggetta ai limiti della disciplina unionale sugli aiuti de minimis richiamata dai regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1048/2013. Per il settore agricolo il massimale è pari a 15.000 euro nel triennio di riferimento. La circolare precisa che, se la soglia viene superata, l’esonero non può essere riconosciuto neppure per la quota eventualmente entro il limite, come già indicato nell’allegato 4 della circolare n. 85/2017.

Modulazione della domanda per i coltivatori diretti

Per i coltivatori diretti viene chiarito che il calcolo dell’esonero sull’intero nucleo familiare può, in alcuni casi, determinare l’esclusione dal beneficio anche del giovane coltivatore diretto, pur in presenza dei requisiti di legge. Per evitare effetti distorsivi, il richiedente può presentare una domanda modulata, specificando se l’esonero sia richiesto:

  • per l’intero nucleo familiare, oppure
  • solo per il titolare e per alcuni componenti del nucleo.

Le eventuali variazioni del nucleo intervenute dopo l’accoglimento della domanda non incidono sul beneficio già concesso.

Conferma interpretativa e coerenza con il diritto UE

La soluzione viene richiamata anche dal parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, che ha ritenuto tale impostazione idonea sia a rispettare la soglia de minimis sia a garantire l’accesso alla misura ai coltivatori diretti in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 232/2016.

Ripresentazione delle domande respinte nel 2017

Le domande presentate nel 2017 e respinte perché il de minimis era stato calcolato sull’intero nucleo familiare devono essere ripresentate entro il 31 marzo 2018, secondo quanto disposto dal messaggio n. 195 del 17 gennaio 2018. La nuova istanza va presentata esclusivamente in via telematica.

Nuovi modelli e compilazione

Per la ripresentazione devono essere utilizzati i modelli:

  • “Esonero contributivo per CD e IAP 2016 BIS”
  • “Esonero contributivo per CD e IAP 2017 BIS”

I modelli sono disponibili nel Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli. È prevista una nuova sezione denominata “DICHIARAZIONE ELENCO SOGGETTI ISCRITTI”, che contiene i componenti del nucleo già selezionati come beneficiari. In tale sezione il richiedente può:

  • deselezionare i soggetti per i quali non intende richiedere l’esonero;
  • inserire, in un’apposita riga vuota, eventuali ulteriori componenti del nucleo ancora non indicati tra i soggetti attivi, per i quali intende chiedere il beneficio.

Il titolare del nucleo non è deselezionabile, poiché la norma si riferisce espressamente a tale soggetto. Il titolare dell’azienda viene inoltre associato automaticamente alla richiesta.

Titolare non attivo

Se nella procedura risulta un titolare non attivo, il sistema segnala un errore. La circolare precisa che l’agevolazione è destinata al giovane imprenditore coltivatore diretto e non si applica alle situazioni in cui il titolare non svolge attività diretto-coltivatrice.

Adempimenti successivi sugli aiuti ricevuti

Per le istanze accolte, il titolare dell’azienda ha l’obbligo di comunicare telematicamente gli eventuali ulteriori aiuti concessi successivamente in regime de minimis. Per tale adempimento è previsto il modello “Esonero contributivo per CD e IAP - De Minimis”, disponibile nel Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli dal 15 marzo.

Superamento del massimale e conseguenze

Se un ulteriore aiuto comporta il superamento del limite de minimis, il titolare beneficiario può rinunciare a tale aiuto e conservare l’esonero previsto dalla legge n. 232/2016. In caso contrario, l’esonero viene revocato con effetto retroattivo.

Punti principali

Ambito dell’esonero contributivo

L’esonero riguarda la quota IVS e il contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, dovuti dagli IAP e dai coltivatori diretti per l’intero nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 1, commi 344 e 345, della legge n. 232/2016.

Limite de minimis applicabile

Il beneficio è riconosciuto esclusivamente entro i limiti previsti dalla disciplina UE sugli aiuti de minimis. Per il settore agricolo il massimale è pari a 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Il superamento della soglia comporta il mancato riconoscimento dell’esonero, anche per la parte eccedente il limite.

Modulazione della domanda per i coltivatori diretti

Per i coltivatori diretti la domanda può essere presentata in forma modulata: il richiedente può chiedere l’esonero per l’intero nucleo familiare oppure solo per sé, quale titolare, e per alcuni componenti del nucleo. Le variazioni del nucleo intervenute dopo l’accoglimento della domanda non producono effetti sul beneficio già concesso.

Chiarimento sulla compatibilità con il diritto UE

La soluzione della domanda modulabile è richiamata come conforme dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, che ha ritenuto il meccanismo idoneo sia a rispettare la soglia de minimis sia a consentire l’accesso all’agevolazione a tutti i soggetti aventi diritto.

Nuova istanza per le domande respinte nel 2017

Le richieste presentate nel 2017 e respinte per superamento del de minimis calcolato sull’intero nucleo familiare devono essere ripresentate entro il 31 marzo 2018, mediante nuova istanza telematica.

Nuovi modelli telematici BIS

La nuova domanda deve essere trasmessa esclusivamente online tramite il Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli, usando i modelli “Esonero contributivo per CD e IAP 2016 BIS” e “Esonero contributivo per CD e IAP 2017 BIS”.

Sezione “DICHIARAZIONE ELENCO SOGGETTI ISCRITTI”

Nei nuovi modelli è presente una sezione dedicata ai componenti del nucleo già selezionati come beneficiari. Il richiedente può deselezionare i soggetti per i quali non intende richiedere il beneficio e inserire eventuali ulteriori componenti del nucleo, ancora non indicati tra i soggetti attivi, per i quali intende richiederlo. Il titolare del nucleo non può essere deselezionato.

Titolare non attivo e controllo procedurale

Il titolare dell’azienda viene associato automaticamente alla richiesta. Se risulta un titolare non attivo, la procedura segnala un errore, poiché la misura è destinata al giovane imprenditore coltivatore diretto e non si applica a situazioni in cui il titolare non esercita attività diretto-coltivatrice.

Comunicazione degli aiuti de minimis successivi

Per le domande accolte, il titolare dell’azienda deve comunicare telematicamente gli eventuali ulteriori aiuti ricevuti in regime de minimis. A tal fine è previsto il modello “Esonero contributivo per CD e IAP - De Minimis”, disponibile nel Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli dal 15 marzo.

Superamento del limite e revoca del beneficio

Se un aiuto successivo determina il superamento del limite de minimis, il titolare può rinunciare all’aiuto e conservare l’esonero previsto dalla legge n. 232/2016. In caso contrario, l’esonero viene revocato con efficacia retroattiva.

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