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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1934

Regolamento delegato (UE) 2021/1934 della Commissione del 30 luglio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda talune disposizioni relative all’origine delle merci

Normativa europea32021R1934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regime doganale dell’origine delle merci nel codice doganale dell’Unione, intervenendo sul regolamento delegato (UE) 2015/2446. Le modifiche chiariscono alcune regole di origine non preferenziale, in particolare per i prodotti vegetali, per le merci con lavorazioni non economicamente giustificate o minime e per i pezzi di ricambio essenziali. Inoltre, aggiorna gli allegati tecnici 22-01, 22-03 e 22-04 alla versione 2022 del sistema armonizzato, con applicazione differita al 1o gennaio 2022 per tali aggiornamenti.

Modifica alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in materia di origine non preferenziale e di regole SPG, aggiornando inoltre gli allegati al sistema armonizzato 2022.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici, alle autorità doganali e ai prodotti rilevanti ai fini della determinazione dell’origine non preferenziale e dell’origine preferenziale nell’ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG). Riguarda in particolare i prodotti del regno vegetale, le merci per cui l’ultima lavorazione o trasformazione non è economicamente giustificata o è minima, i pezzi di ricambio essenziali, nonché le merci e i materiali elencati negli allegati 22-01, 22-03 e 22-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Le modifiche agli allegati collegate alla versione SA 2022 si applicano dal 1o gennaio 2022; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento delegato (UE) 2021/1934: modifiche alle regole di origine delle merci

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il codice doganale dell’Unione con disposizioni operative sull’origine delle merci. La finalità è duplice: da un lato chiarire alcune regole sostanziali di origine non preferenziale; dall’altro aggiornare gli allegati tecnici alla versione 2022 del sistema armonizzato, con conseguente allineamento delle regole di classificazione e delle condizioni di origine nel sistema SPG.

Ambito e ratio dell’intervento

L’intervento si fonda sull’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che disciplina l’origine non preferenziale, e richiama la necessità di garantire coerenza tra regole doganali e aggiornamenti della nomenclatura SA. I considerando evidenziano che alcune formulazioni del regolamento delegato 2015/2446 andavano precisate per evitare incertezze applicative, soprattutto in relazione ai prodotti vegetali, alle operazioni minime, alla determinazione della maggior parte dei materiali utilizzati e alla definizione dei pezzi di ricambio essenziali.

Origine non preferenziale: prodotti vegetali

L’articolo 31, lettera b), viene sostituito per specificare che sono originari del paese o territorio interessato i prodotti del regno vegetale "coltivati e raccolti unicamente" in tale paese o territorio. La modifica chiarisce che la sola raccolta non basta: è necessario che la coltivazione e la raccolta avvengano esclusivamente nello stesso paese o territorio.

Origine non preferenziale: merci con lavorazione non economicamente giustificata

L’articolo 33 viene riformulato per le merci non comprese nell’allegato 22-01. Se l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata, l’origine si attribuisce al paese o territorio in cui ha origine la maggior parte dei materiali. La regola distingue tra criteri di misurazione:

  • per i prodotti classificati nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggioranza si determina in base al peso;
  • per i prodotti classificati nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97, la maggioranza si determina in base al valore.

Operazioni minime e regola residuale

L’articolo 34 è integrato per disciplinare l’ipotesi in cui l’ultima lavorazione o trasformazione consista in un’operazione minima. In tale caso, per le merci non rientranti nell’allegato 22-01, l’origine del prodotto finale è il paese o territorio di origine della maggior parte dei materiali, con il medesimo criterio differenziato per peso o valore. Per le merci che rientrano nell’allegato 22-01 si applicano invece le regole residuali di capitolo previste per le specifiche merci.

Pezzi di ricambio essenziali

All’articolo 35, paragrafo 3, lettera a), la definizione di pezzi di ricambio essenziali è resa più lineare. Sono tali gli elementi senza i quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un’attrezzatura, macchina, apparecchio o veicolo immesso in libera pratica. La modifica elimina il riferimento alle merci precedentemente esportate, con un effetto di coerenza sistematica rispetto alla disciplina generale.

Aggiornamento degli allegati alla versione SA 2022

Gli allegati 22-01, 22-03 e 22-04 sono aggiornati per tener conto della versione 2022 del sistema armonizzato, applicabile dal 1o gennaio 2022. Gli aggiornamenti riguardano, in particolare:

  • la sostituzione dei riferimenti al "codice SA 2017" con "codice SA 2022";
  • l’adeguamento delle note introduttive alla nuova nomenclatura;
  • la revisione di varie voci tariffarie e descrizioni merceologiche;
  • l’aggiornamento delle regole di fabbricazione e delle regole residuali.

Nel dettaglio, l’allegato 22-01 aggiorna, tra l’altro, le regole relative ai miscugli del capitolo 20, alla regola residuale del capitolo 22 e alla voce 8541. L’allegato 22-03 modifica numerose voci del regime SPG, incluse le voci relative a prodotti ittici, crostacei, molluschi, grassi e oli, zuccheri, articoli da campeggio, componenti elettrici, cascami elettrici ed elettronici e mobili. L’allegato 22-04 aggiorna la colonna della classificazione e la voce 2009 sui succhi di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi non fermentati.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La decorrenza degli aggiornamenti agli allegati 22-01, 22-03 e 22-04 è però differita al 1o gennaio 2022, in coerenza con l’entrata in applicazione della versione SA 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Prodotti del regno vegetale

L’articolo 31, lettera b), è sostituito per precisare che sono originari del paese o territorio interessato i prodotti del regno vegetale "coltivati e raccolti unicamente" in tale paese o territorio, non essendo sufficiente la sola raccolta.

Criterio della maggior parte dei materiali

L’articolo 33, terzo comma, è riscritto per stabilire che, per le merci fuori dall’allegato 22-01, quando l’ultima lavorazione o trasformazione non è economicamente giustificata, l’origine si determina nel paese o territorio di origine della maggior parte dei materiali. La maggioranza si determina in base al peso per i prodotti classificati nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, e in base al valore per quelli classificati nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97.

Operazioni minime e regola residuale

All’articolo 34 è aggiunto un comma che prevede, per le merci fuori dall’allegato 22-01, che se l’ultima lavorazione o trasformazione è un’operazione minima l’origine è il paese o territorio di origine della maggior parte dei materiali, con determinazione del criterio di maggioranza secondo peso o valore a seconda dei capitoli del sistema armonizzato. Per le merci rientranti nell’allegato 22-01 si applicano invece le regole residuali di capitolo previste per tali merci.

Pezzi di ricambio essenziali

All’articolo 35, paragrafo 3, lettera a), la definizione di pezzi di ricambio essenziali è riformulata eliminando il riferimento alle merci precedentemente esportate, e limitandola agli elementi indispensabili al buon funzionamento di attrezzature, macchine, apparecchi o veicoli immessi in libera pratica.

Aggiornamento dell’allegato 22-01

L’allegato 22-01 è aggiornato alla versione SA 2022: si modifica la nota introduttiva sul sistema armonizzato, si sostituiscono i riferimenti da "codice SA 2017" a "codice SA 2022" e si aggiornano varie regole e descrizioni tariffarie, tra cui quelle per i miscugli del capitolo 20, la regola residuale del capitolo 22, le voci 8541 e altre classificazioni.

Aggiornamento dell’allegato 22-03 (SPG)

L’allegato 22-03, relativo alle condizioni di origine preferenziale per il sistema di preferenze generalizzate, è aggiornato alla versione SA 2022, con sostituzione dei riferimenti e revisione di numerose voci tariffarie e regole di fabbricazione, incluse nuove descrizioni per prodotti ittici, grassi e oli, zuccheri, articoli da campeggio, parti elettriche, cascami elettrici ed elettronici e mobili.

Aggiornamento dell’allegato 22-04 (cumulo regionale SPG)

L’allegato 22-04, relativo ai materiali esclusi dal cumulo regionale nell’ambito SPG, è aggiornato al codice SA 2022 e viene modificata la voce 2009 relativa ai succhi di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi non fermentati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, punti 5, 6 e 7, relativo agli aggiornamenti degli allegati 22-01, 22-03 e 22-04, si applica dal 1o gennaio 2022.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleorigine delle mercipreferenze generalizzateclassificazione tariffariacommercio internazionale

Testo integrale

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