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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1275

Regolamento (UE) 2021/1275 del Consiglio del 30 luglio 2021 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano

Normativa europea32021R1275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro di misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone, entità e organismi responsabili o associati alla grave crisi in Libano, in attuazione della decisione (PESC) 2021/1277. La misura principale consiste nel congelamento di fondi e risorse economiche e nel divieto di metterli a disposizione dei soggetti inseriti nell’allegato I. Sono previste deroghe autorizzatorie per esigenze essenziali, umanitarie, esecuzione di decisioni giudiziarie o arbitrali e alcuni pagamenti dovuti, oltre a obblighi di cooperazione, informazione, protezione dei dati e disciplina anti-elusione. Gli Stati membri devono inoltre stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni.

Misure restrittive mirate dell’UE in considerazione della situazione in Libano, con congelamento di fondi e divieto di messa a disposizione di risorse economiche a soggetti designati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I, nonché alle persone o entità ad essi associate, per quanto riguarda fondi e risorse economiche soggetti a congelamento o divieto di messa a disposizione. Si applica nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, alle persone giuridiche/entità/organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro, e a chi svolga attività economiche in tutto o in parte nell’Unione. Rilevante anche la disciplina delle autorizzazioni in deroga, degli obblighi informativi e delle sanzioni nazionali. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Misure restrittive in considerazione della situazione in Libano

Il regolamento istituisce un quadro sanzionatorio dell’Unione volto a fronteggiare la grave crisi finanziaria, economica, sociale e politica in Libano, in attuazione della decisione (PESC) 2021/1277. La logica dell’atto è quella delle misure restrittive mirate: colpire soggetti specifici ritenuti responsabili o associati alle condotte individuate dal Consiglio, preservando al contempo margini limitati per esigenze essenziali, umanitarie e di tutela dell’effettività delle decisioni giudiziarie.

Ambito soggettivo e materiale

Il nucleo del regolamento è rappresentato dall’allegato I, nel quale sono inserite persone fisiche che minacciano la democrazia o lo Stato di diritto in Libano mediante determinate condotte, nonché persone fisiche o giuridiche, entità e organismi associati a tali soggetti. Le misure riguardano fondi e risorse economiche, secondo definizioni molto ampie che ricomprendono beni di ogni tipo, valori mobiliari, crediti, garanzie, strumenti di pagamento e altri diritti o utilità economiche.

Congelamento dei fondi e divieto di disponibilità

L’articolo 2 dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell’allegato I. Contestualmente è vietato mettere, direttamente o indirettamente, tali fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o destinarli a loro vantaggio. L’efficacia pratica del regime dipende dunque sia dal congelamento patrimoniale sia dal divieto generale di messa a disposizione, che incide su una vasta gamma di operazioni finanziarie e commerciali.

Criteri di designazione

L’allegato I include, in particolare, persone fisiche che ostacolano il processo politico democratico, impediscono o minacciano la formazione del governo o lo svolgimento delle elezioni, intralciano piani di riforma e di buona governance, soprattutto nei settori bancario e finanziario, ovvero commettono gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o esportazione non autorizzata di capitali. Sono altresì ricompresi i soggetti associati a persone già designate. Il regolamento prevede che nell’allegato siano indicati i motivi dell’inserimento e, ove possibile, i dati identificativi necessari.

Deroghe e autorizzazioni

Il sistema è temperato da una serie di deroghe soggette ad autorizzazione delle autorità competenti. L’articolo 3 consente svincoli per esigenze di base, spese legali ragionevoli, costi di gestione o custodia dei fondi congelati, spese straordinarie e pagamenti connessi a missioni diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali immuni. L’articolo 4 prevede una specifica deroga umanitaria per assistenza medica, alimentare, trasferimento di operatori umanitari ed evacuazioni in Libano. Gli articoli 5 e 6 consentono ulteriori svincoli per dare esecuzione a decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali e per pagamenti dovuti in forza di obbligazioni anteriori all’inserimento in elenco.

Conti congelati, flussi finanziari e obblighi di notifica

L’articolo 7 regola i versamenti su conti congelati, ammettendo accrediti di terzi purché rimangano congelati, nonché interessi, profitti e altri pagamenti dovuti in base a rapporti preesistenti o a decisioni esecutive, sempre nei limiti del congelamento. Le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane, mentre gli enti finanziari o creditizi devono informare senza indugio l’autorità competente delle operazioni rilevanti.

Informazioni, cooperazione e protezione dei dati

Gli operatori sono tenuti a fornire immediatamente le informazioni utili all’attuazione del regolamento e a collaborare con le autorità competenti. Commissione e Stati membri si scambiano informazioni sui fondi congelati, sulle autorizzazioni e sui problemi applicativi, oltre che sulle sentenze nazionali. Il regolamento richiama espressamente il rispetto della Carta dei diritti fondamentali e la conformità al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati personali.

Elusione, responsabilità e contenzioso

È vietata ogni partecipazione consapevole e deliberata ad attività volte a eludere le misure restrittive. Al tempo stesso, il regolamento tutela chi agisce in buona fede nel congelare o trattenere fondi, escludendo responsabilità salvo negligenza, e esclude responsabilità anche quando il soggetto non sapesse né avesse motivo ragionevole di sospettare la violazione. Inoltre, le richieste connesse a contratti o operazioni incise dalle misure non possono essere soddisfatte se presentate dai soggetti designati o da chi agisce per loro conto; l’onere della prova grava sul richiedente.

Attuazione nazionale, autorità competenti e applicazione territoriale

Gli Stati membri devono designare autorità competenti, pubblicarne i riferimenti e stabilire sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni. Il regolamento si applica nel territorio dell’Unione, ai mezzi sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini UE ovunque si trovino, alle persone giuridiche e agli enti costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro, nonché alle attività economiche svolte in tutto o in parte nell’Unione. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "richiesta", "contratto o transazione", "autorità competenti", "risorse economiche", "congelamento di risorse economiche", "congelamento di fondi", "fondi" e "territorio dell’Unione". Le definizioni sono ampie e servono a coprire pretese contrattuali e giudiziali, strumenti finanziari, beni materiali e immateriali e le attività degli Stati membri e degli operatori soggetti al regolamento.

Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione

L’articolo 2 prevede il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell’allegato I. È inoltre vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti o destinarli a loro vantaggio. L’allegato I comprende persone fisiche che minacciano la democrazia o lo Stato di diritto in Libano mediante specifiche condotte, nonché persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad esse associati.

Deroghe per esigenze di base, spese e missioni ufficiali

L’articolo 3 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per esigenze di base (alimentari, locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, assicurazioni e utenze), per onorari o spese legali ragionevoli, per costi di gestione o custodia dei fondi congelati, per spese straordinarie previa notifica almeno due settimane prima alla Commissione e alle autorità degli altri Stati membri, e per pagamenti relativi a conti di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali immuni, se destinati a scopi ufficiali. Le autorizzazioni rilasciate devono essere comunicate entro due settimane.

Deroga umanitaria

L’articolo 4 autorizza lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati quando siano necessari per scopi umanitari, inclusa la prestazione o facilitazione di assistenza medica, alimentare, il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o evacuazioni in Libano. Anche tali autorizzazioni devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

Deroga per decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative

L’articolo 5 consente lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati per dare esecuzione a decisioni arbitrali anteriori all’inserimento in elenco, o a decisioni giudiziarie o amministrative emesse nell’Unione, oppure a decisioni giudiziarie esecutive nello Stato membro interessato, purché i fondi siano usati solo per soddisfare i crediti riconosciuti e la decisione non benefici persone o entità elencate, né contrasti con l’ordine pubblico dello Stato membro.

Deroga per obbligazioni preesistenti

L’articolo 6 consente, in presenza di obblighi contrattuali o di altra natura sorti prima dell’inserimento in elenco, di autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati per pagamenti dovuti da soggetti elencati, a condizione che il pagamento sia effettuato da tali soggetti e non violi il divieto di messa a disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2. Anche qui è prevista la comunicazione entro due settimane.

Versamenti su conti congelati

L’articolo 7 disciplina i casi in cui gli enti finanziari o creditizi possono accreditare su conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché restino congelati e l’operazione sia comunicata senza indugio all’autorità competente. Sono inoltre ammessi, senza violare l’articolo 2, paragrafo 2, interessi o altri profitti sui conti, pagamenti dovuti da contratti o obbligazioni anteriori all’inserimento in elenco e pagamenti dovuti in base a decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, sempre che restino soggetti al congelamento.

Obblighi di informazione e cooperazione

L’articolo 8 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di fornire immediatamente alle autorità competenti e alla Commissione le informazioni atte a facilitare il rispetto del regolamento, comprese quelle sui conti e sugli importi congelati, e di collaborare alla verifica delle informazioni. Le informazioni sono utilizzabili solo per gli scopi per cui sono fornite o ricevute. L’articolo 12 rafforza la cooperazione tra Commissione e Stati membri con scambio di informazioni su fondi congelati, autorizzazioni, violazioni, problemi applicativi e sentenze nazionali.

Divieto di elusione e limitazione della responsabilità

L’articolo 9 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività finalizzate all’elusione delle misure restrittive. L’articolo 10 esclude la responsabilità per il congelamento o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche quando l’azione sia compiuta in buona fede e in conformità al regolamento, salvo negligenza; esclude inoltre responsabilità per chi non sapesse e non avesse motivo ragionevole di sospettare la violazione.

Inesigibilità delle richieste collegate alle misure restrittive

L’articolo 11 prevede che non sia soddisfatta alcuna richiesta relativa a contratti o operazioni influenzati, direttamente o indirettamente, dalle misure del regolamento, incluse richieste di indennizzo, compensazione, garanzia o proroga/pagamento di obbligazioni, se presentate da soggetti elencati o da persone che agiscono per loro conto. L’onere di dimostrare che la soddisfazione della richiesta non è vietata grava sul richiedente, restando salvo il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’inadempimento.

Procedura di inserimento, riesame e allegati

L’articolo 13 stabilisce che il Consiglio modifica l’allegato I quando decide di applicare le misure a un soggetto, comunicando la decisione e i motivi dell’inserimento, con possibilità di presentare osservazioni. In presenza di osservazioni o nuove prove, il Consiglio riesamina la decisione; l’elenco è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi. La Commissione è inoltre abilitata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni degli Stati membri. L’articolo 14 richiede che nell’allegato I siano indicati i motivi dell’inserimento e, ove disponibili, i dati identificativi pertinenti.

Sanzioni nazionali e attuazione

L’articolo 15 impone agli Stati membri di stabilire norme sanzionatorie per le violazioni del regolamento e di adottare le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; gli Stati membri devono comunicarle alla Commissione senza indugio e informarla delle successive modifiche.

Protezione dei dati e titolarità del trattamento

L’articolo 16 disciplina il trattamento dei dati personali da parte di Consiglio, Commissione e alto rappresentante per l’esecuzione del regolamento e per l’aggiornamento dell’elenco elettronico consolidato e della mappa interattiva delle sanzioni. Il trattamento di dati relativi a reati, condanne o misure di sicurezza è ammesso solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I. Ai fini del regolamento, Consiglio, servizio della Commissione indicato nell’allegato II e alto rappresentante sono designati titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Autorità competenti e ambito territoriale di applicazione

L’articolo 17 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di pubblicarle sui siti web indicati nell’allegato II, comunicando alla Commissione i recapiti e le eventuali modifiche. L’articolo 18 definisce l’ambito territoriale e personale di applicazione del regolamento, includendo UE, mezzi di trasporto sotto giurisdizione di uno Stato membro, cittadini UE ovunque si trovino, persone giuridiche ed enti costituiti o registrati in base al diritto di uno Stato membro e soggetti che svolgano attività economiche nell’Unione.

Entrata in vigore

L’articolo 19 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fondidati personalicooperazione amministrativa

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