Cassazione Penale, Sentenza n. 31951/2026 del 26/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. alla pena di otto anni di reclusione per tentato omicidio aggravato dai futili motivi, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante. Con un unico motivo, articolato in due censure, la difesa ha contestato anzitutto la motivazione sulla sussistenza dell'animus necandi, sostenendo che l'imputato avesse agito con il solo dolo di ledere. È stato dedotto che il lancio di una bottiglia di vetro fosse un gesto unico, istintivo e sviluppatosi nel corso di un diverbio degenerato in colluttazione; che l'imputato fosse rimasto sul posto dopo l'aggressione; che non vi fosse stato accanimento, né pronuncia di frasi indicative di una volontà omicidiaria; che la bottiglia fosse stata reperita casualmente e lanciata anziché impugnata; che il calcio al volto non fosse provato; e che le lesioni potessero essere conseguenza di una fatalità. La difesa ha inoltre richiamato la distinzione tra dolo eventuale e dolo diretto, sostenendo l'incompatibilità del dolo eventuale con il tentativo e invocando una valutazione complessiva del comportamento post factum e del contesto. Con una seconda censura è stata contestata l'aggravante dei futili motivi, sostenendo che la lite fosse sorta da un conflitto relativo all'uso condiviso di un edificio abbandonato adibito a riparo notturno, che vi fosse stato un crescendo del diverbio e che la persona offesa avesse contribuito alla degenerazione invitando l'imputato allo scontro fisico. Il Procuratore generale aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all'animus necandi. Ha valorizzato il lancio violento di una bottiglia di vetro contro la nuca, zona particolarmente vulnerabile, e la gravità eccezionale delle lesioni craniche, tali da porre la vittima in imminente pericolo di vita e da richiedere interventi chirurgici. Tali elementi, unitamente alle concrete modalità dell'azione, sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare che la condotta fosse idonea e univocamente diretta a cagionare la morte, con dolo omicidiario almeno nella forma del dolo alternativo, compatibile con il tentativo. La Corte ha escluso che il carattere unico del lancio, la permanenza dell'imputato sul posto o la mancata necessità di accertare il calcio al volto potessero scalfire la motivazione di merito. Ha invece accolto la censura sull'aggravante dei futili motivi. La motivazione di appello si era limitata a ritenere futile il movente connesso alla volontà dell'imputato di impedire alla vittima e ai suoi amici di pernottare nel fabbricato abbandonato, senza esaminare concretamente la ragione del contendere, il contesto di marginalità sociale e precarietà esistenziale e il fatto che anche la vittima e gli amici fossero mossi dall'esigenza di trovare un riparo. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente all'aggravante dei futili motivi, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Disciplina il delitto tentato; la condotta è stata ritenuta idonea e univocamente diretta alla realizzazione dell'omicidio.
art. 575 c.p.
Norma incriminatrice dell'omicidio volontario, richiamata quale delitto oggetto del tentativo.
art. 61, n. 1, c.p.
Aggravante dei motivi abietti o futili; la decisione riguarda specificamente la necessità di motivare l'accertamento dei futili motivi secondo un metodo bifasico e in rapporto al contesto concreto.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato nella clausola finale per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel tentato omicidio, il dolo omicidiario può essere desunto indirettamente dalle concrete modalità dell'azione, dalla natura del mezzo utilizzato, dalla forza impressa, dalla distanza e dalla regione corporea attinta, nonché dalla gravità delle lesioni, quando tali elementi rendano la condotta concretamente idonea e univocamente diretta a cagionare la morte.
- Anche un unico atto aggressivo può integrare il tentativo di omicidio se, valutato nel contesto concreto e secondo una prognosi formulata ex post sulla situazione percepibile dall'agente al momento dell'azione, presenta eccezionale potenzialità offensiva e si dirige verso una zona vitale o particolarmente vulnerabile.
- Il dolo alternativo ricorre quando l'agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi, tra loro incompatibili, come conseguenza della propria condotta; tale forma di dolo è compatibile con il tentativo.
- La permanenza dell'agente sul luogo dei fatti, l'assenza di reiterazione dei colpi o la mancata prova di condotte ulteriori non escludono di per sé il dolo omicidiario quando le modalità dell'azione già forniscono una prova univoca della direzione offensiva verso la vita.
- L'aggravante dei futili motivi richiede una verifica bifasica: occorre accertare sia la sproporzione tra il reato commesso e il motivo determinante, sia che tale sproporzione esprima uno stimolo interiore assolutamente ingiustificato, riducibile a mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.
- La valutazione dei futili motivi deve essere ancorata agli elementi concreti del caso, considerando il contesto sociale, le condizioni di marginalità e precarietà, le connotazioni culturali del soggetto e i fattori ambientali incidenti sulla condotta; non è sufficiente qualificare astrattamente come banale o inconsistente la ragione del conflitto.
- Quando il movente riguarda l'accesso o la disponibilità di un riparo o di un'abitazione, il giudice deve spiegare specificamente perché, nel concreto contesto esistenziale delle persone coinvolte, tale interesse sia manifestamente inconsistente, banale o privo di apprezzabile significato prima di affermare la sussistenza dei futili motivi.
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