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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19174/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 15/01/2024 che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. volto alla revoca o modifica della misura degli arresti domiciliari (applicata ex art. 299 c.p.p. in data 21/07/2023) per i reati di associazione per delinquere finalizzata a rapina ed estorsione (capo 1) e rapina (capo 2). I motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con censura sull'attendibilità delle persone offese Monaf Miah, Noor Jahan e Ahmed Istiak e sulla presunta incongruenza con la testimonianza oculare del sig. D'Alessandro; 2) vizio di motivazione rispetto alla persistenza delle esigenze cautelari, deducendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il decorso del tempo (oltre un anno) dalla misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rigettato i motivi ritenendoli manifestamente infondati: sul primo punto ha affermato che la valutazione della credibilità delle persone offese e l'apprezzamento del materiale probatorio sono fatti di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità, e ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Napoli congrua nel ritenere attendibili le vittime e nel considerare non decisiva la dichiarazione del teste D'Alessandro; sul secondo punto ha affermato che non sono stati forniti elementi concreti che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari, richiamando il numero e la gravità delle condotte (aggressione in branco con spranghe e coltelli, rapine e estorsioni) e precedenti atti di reato per ritenere fondato il pericolo di recidiva e la necessità del controllo continuo offerto dalla misura. Ha inoltre ribadito il principio che il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a giustificare la sostituzione della misura cautelare. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    richiamato in relazione alla mancata richiesta di trattazione orale; il procedimento è trattato con contraddittorio scritto

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con mod.)

    norma procedurale richiamata con riferimento alla requisitoria scritta del Procuratore generale

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'appello contro le ordinanze in materia cautelare, utilizzata come titolo dell'impugnazione in sede di appello cautelare

  • art. 299 cod. proc. pen.

    norma che consente la sostituzione della misura cautelare; oggetto della richiesta di revoca/modifica degli arresti domiciliari

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato in merito ai limiti di enunciazione dei motivi del ricorso per la motivazione della decisione

  • art. 309, comma 8, cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'udienza di riesame e la verbalizzazione delle ragioni; rilevante per valutare cosa risulta agli atti e quindi sindacabile in cassazione

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p.

    norma che impone al giudice che emette la misura cautelare di valutare il cosiddetto "tempo silente" trascorso dai fatti nella valutazione delle esigenze cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    dispone la condanna alle spese e la possibile irrogazione di somma patrimoniale per ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina in sede di legittimità le valutazioni di fatto e di credibilità delle fonti (testimoni, persone offese): il sindacato è limitato alla verifica della presenza di una motivazione adeguata, coerente e priva di evidenti illogicità.
  • Per contestare la gravità indiziaria in cassazione occorre che dall'atto impugnato emerga "prima facie" una carenza motivazionale significativa; non è ammesso introdurre in cassazione censure che richiedano una rivalutazione del merito non rappresentata al giudice del riesame.
  • Il mero decorso del tempo trascorso in misura cautelare non è sufficiente, da solo, a giustificare la revoca o la sostituzione con misura meno afflittiva: bisogna dimostrare elementi concreti che attestino l'affievolimento delle esigenze cautelari.
  • La parte che impugna deve indicare specificamente quali parti della motivazione sarebbero state acritiche o tali da impedire valutazioni alternative rilevanti e capaci di condurre a diversa decisione; puntuali richiami generici non bastano.
  • Ricorsi manifestamente infondati in materia cautelare possono comportare condanna alle spese processuali e pagamento di una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), dunque va valutata la fondatezza prima di proporre ricorso

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