Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7994/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di Tropea per il reato di associazione per delinquere e per 15 reati-fine. Il ricorso in Cassazione articolava cinque censure principali: 1) vizio di motivazione e inosservanza della legge penale (art. 416 c.p. e art. 273 c.p.p.) per aver dedotto l'associazione dai reati-fine senza dimostrare una struttura organizzativa; 2) violazione dell'art. 297 comma 3 c.p.p. (ne bis in idem cautelare) perché per lo stesso reato era stata già applicata una misura cautelare in altro procedimento a Caltagirone; 3) omessa motivazione rispetto a numerosi reati-fine (capi 22, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 56 e 64); 4) omessa motivazione in relazione al capo 61; 5) motivazione contraddittoria e insufficiente circa le esigenze cautelari, specie alla luce del diverso trattamento adottato nel procedimento parallelo (arresti domiciliari in Caltagirone), e della presumibile cessazione del monitoraggio delle forze dell'ordine dal 2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure, ritenendo che i motivi riproducessero rilievi già adeguatamente esaminati e rigettati dal tribunale con argomentazioni corrette. In particolare: - Sul punto dell'associazione, la Corte ha confermato che è ammissibile inferire l'esistenza di un sodalizio dalla ripetizione e dalla convergenza delle condotte dei reati-fine (anche senza struttura piramidale) quando sussistono elementi quali ripartizione territoriale, ruoli stabili, collegamenti con ricettatori/committenti e persistenza nel tempo; - Sul presunto ne bis in idem cautelare, la Corte ha ritenuto non sussistente un effettivo sovrapporsi tra le indagini di Caltagirone e Catania e ha osservato che la precedente misura cautelare di Caltagirone era stata annullata dal tribunale del riesame; - Quanto ai capi di imputazione indicati come omessi nella motivazione, la Corte ha rilevato che molti non erano specificamente dedotti nell'atto di riesame (quindi l'ordinanza non era tenuta ad esaminarli) e che, ove necessario (capo 22 e capo 61), la decisione impugnata aveva fornito adeguate e rinvianti motivazioni (cd. "doppia conforme"); - Sulle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto infondata la comparazione con l'altro procedimento, sottolineando la diversità delle vicende e la caducazione della precedente custodia cautelare per carenze formali. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; trasmissione dell'atto al direttore dell'istituto penitenziario per annotazione nella cartella personale ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    La Corte conferma che la fattispecie di associazione per delinquere può essere ricostruita anche in assenza di una struttura piramidale formale quando le condotte ripetute e convergenti dei reati-fine dimostrino un disegno criminoso stabile e una ripartizione di ruoli.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata fosse adeguata e conforme alla legge processuale, rigettando il vizio dedotto.

  • art. 297 comma 3 c.p.p.

    Invocato dalla difesa in tema di ne bis in idem cautelare; la Corte ha interpretato la norma nel senso che il divieto richiede un concreto e oggettivo sovrapporsi delle misure e delle indagini, che qui non sussisteva, anche perché la precedente misura di Caltagirone era stata annullata.

  • art. 12 lett. b) c.p.p.

    Richiamato nel contesto della possibile connessione e del rischio di contestazione a catena: la Corte osserva che il rischio di indebita protrazione della libertà non risultava concreto nella specie.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la condanna alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto, come previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La sussistenza di un'associazione per delinquere può essere dedotta anche dalla reiterazione e dalla convergenza delle condotte dei reati-fine senza che sia necessaria una struttura gerarchica formale, purché emergano elementi di stabilità, ripartizione di ruoli e finalità comune.
  • Il principio del "ne bis in idem" cautelare richiede un concreto e oggettivo sovrapporsi di indagini e misure: misure cautelari in procedimenti distinti non determinano automaticamente il divieto se le vicende, i soggetti o la motivazione sono differenti o se una misura precedente è stata annullata.
  • Le doglianze di omessa motivazione in Cassazione devono essere specifiche e puntuali: censure generiche o rituali che non segnalano profili distinti e valutabili comportano inammissibilità.
  • Il richiamo a provvedimenti emessi in procedimenti paralleli non produce automaticamente effetto vincolante; il giudice valuta la fondatezza delle esigenze cautelari in relazione agli elementi specifici del singolo procedimento impugnato.
  • La "doppia conforme" (rinvio motivazionale all'ordinanza genetica del GIP adeguatamente motivata) può sostenere la legittimità della misura in sede di legittimità, se la motivazione è accessibile e rilevabile dal giudice di grado successivo.
  • Gli appellanti in Cassazione rischiano la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato, generico o proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.