Cassazione Civile, Ordinanza n. 16513/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso, per l'anno d'imposta 2008, un avviso di accertamento nei confronti di una società, recuperando a tassazione un maggior reddito ai fini IRES. Su tale presupposto, aveva poi emesso nei confronti della socia un ulteriore avviso di accertamento, ritenendo distribuiti utili extracontabili in una società a ristretta base sociale e contestando anche maggiori redditi derivanti da movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate. La contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, limitatamente al reddito da distribuzione di utili extracontabili. La contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione parziale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha documentato di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e di avere versato quanto dovuto; l'Agenzia non ha notificato diniego nei termini previsti e non è stata proposta istanza di trattazione del giudizio entro il termine finale previsto dalla norma.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha precisato che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, e che la cessazione della materia del contendere presuppone, al momento della decisione, anche l'integrale pagamento del debito rateizzato; ha inoltre disposto che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ha escluso, infine, l'applicazione del doppio contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata della lite si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti; la mancata notifica del diniego entro il termine e la mancata istanza di trattazione nel termine finale comportano l'effetto estintivo del giudizio per cessazione della materia del contendere, purché risulti il pagamento integrale del debito rateizzato.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il doppio contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, poiché la misura è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle liti fiscali determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando il contribuente dimostri di aver presentato l'istanza e di aver effettuato il pagamento dovuto, e l'Ufficio non abbia tempestivamente opposto diniego.
- La cessazione della materia del contendere presuppone, al momento della decisione, che l'obbligazione tributaria oggetto di rateazione risulti integralmente soddisfatta.
- La disciplina del doppio contributo unificato non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e non opera nei casi di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della controversia.
- In presenza di definizione agevolata della lite, le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la previsione speciale richiamata.
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