Cassazione Civile, Ordinanza n. 39515/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte della procedura fallimentare di una società cooperativa, di una cartella di pagamento relativa a ILOR e IRPEG per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992. I giudici di merito avevano ritenuto perfezionata la definizione agevolata prevista dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, con conseguente rideterminazione del dovuto al 30% oltre interessi. La Commissione tributaria regionale aveva inoltre escluso la decadenza dal beneficio per il mancato tempestivo versamento delle eccedenze. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 e degli artt. 108 e 288 TFUE, sostenendo che la misura agevolativa era incompatibile con il diritto UE in quanto costituiva un aiuto di Stato illegittimo relativo a imprese operanti nelle aree colpite dal sisma del 1990 e che il giudice nazionale avrebbe dovuto disapplicare la normativa interna contrastante.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviando la causa alla medesima CTR, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 e i principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata prevista dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 non fosse applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, poiché la misura è stata qualificata dalla Commissione europea come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, salvo la verifica in concreto di eventuali ipotesi individuali di aiuto compatibile o de minimis, rimessa al giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
"definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992"
La misura agevolativa è stata ritenuta non applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea, salvo verifica di eventuali aiuti individuali compatibili o de minimis.
art. 108 TFUE
"violazione dell'art. 108, paragrafo 3"
La mancata preventiva notifica e attuazione di misure qualificabili come aiuti di Stato comporta incompatibilità con il mercato interno e impone la disapplicazione della norma interna contrastante.
art. 288 TFUE
È richiamato quale parametro della vincolatività della decisione della Commissione europea nell'ordinamento nazionale.
art. 107 TFUE
"compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b)"
Per gli aiuti individuali già versati può residuare compatibilità solo se esiste un nesso chiaro e diretto con il danno da calamità e non vi sia sovracompensazione o la misura rientri nel regime de minimis.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
È richiamato insieme alla decisione UE come base dell'esclusione dell'applicabilità della definizione agevolata ai contribuenti imprenditori.
Regolamento CE del Consiglio 7 maggio 1998, n. 994
È indicato come possibile fonte di compatibilità per aiuti di Stato in determinate categorie e nei limiti dell'intensità massima prevista.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Le decisioni della Commissione europea che qualificano una misura interna come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno vincolano il giudice nazionale, che deve disapplicare la norma interna contrastante.
- La disciplina agevolativa nazionale non può essere applicata indiscriminatamente ai soggetti imprenditori quando la Commissione europea abbia escluso la compatibilità della misura, salvo che il singolo caso integri un aiuto individuale compatibile o de minimis, da verificare in concreto dal giudice di merito.
- In presenza di una misura fiscale agevolativa dichiarata incompatibile con il diritto UE, il giudice deve distinguere tra il regime generale e le eventuali posizioni individuali già maturate, controllando la sussistenza di un nesso diretto con il danno da calamità e l'assenza di sovracompensazione.
- Quando il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione di una decisione UE vincolante, la Corte può cassare la sentenza di merito che abbia fondato la decisione solo sulla normativa interna senza considerare il primato del diritto dell'Unione.
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