Cassazione Penale, Sentenza n. 19446/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli, resa in esito a concordato ex art. 599-bis c.p.p., che lo ha condannato per detenzione ai fini di spaccio di 8,55 grammi di cocaina a 4 anni di reclusione e 20.000 euro di multa. Propone due motivi: (1) censura della Corte di appello per non avere dichiarato nulla la sentenza di primo grado impedendo così la revoca della richiesta di giudizio abbreviato (si sostiene che la rinuncia al rito abbreviato fosse ancora possibile); (2) vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte rifiutato di riconoscere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. senza adeguata spiegazione, nonostante la difesa non avesse rinunciato a tale richiesta.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Motivi principali: i censure relative a fatti e decisioni coperti dall'accordo ex art. 599-bis c.p.p. non sono esperibili in Cassazione (preclusione ex art. 610, comma 5-bis c.p.p.), posto che la difesa aveva rinunciato a tutti i motivi di appello eccetto alcune questioni ed aveva concordato la pena con il Procuratore Generale; la Corte territoriale ha verificato la correttezza e la congruità del concordato e ha comunque motivato l'esclusione delle attenuanti generiche rilevando i plurimi precedenti penali e l'ammissione di responsabilità tardiva. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
L'accordo tra le parti sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello con rinuncia agli altri è valido; una volta concordata e accolta la quantificazione della pena dal giudice di appello, i profili coperti dalla rinuncia non sono impugnabili in Cassazione. Il giudice di appello deve comunque verificare la correttezza giuridica e la congruità della pena.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Preclusione dell'impugnazione in Cassazione dei motivi coperti dal concordato ex art. 599-bis; la Corte di legittimità qualifica tali motivi come non esperibili e dichiara inammissibile il ricorso quando il ricorrente abbia rinunciato ai motivi in sede di gravame.
art. 62-bis cod. pen.
Regola le circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha ritenuto legittimo non riconoscere l'attenuante alla luce dei plurimi precedenti penali e della tardiva ammissione di responsabilità, motivazione che la Corte di legittimità ritiene adeguata.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma che incrimina la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; è la fattispecie relazione alla condanna (detenzione ai fini di cessione di cocaina).
art. 438 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla presunta nullità della sentenza di primo grado e alla possibilità di revoca della richiesta di rito abbreviato; la Corte di legittimità ha ritenuto il motivo inammissibile stante la rinuncia operata con il concordato ex art. 599-bis.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte ha ritenuto tali motivi non consentiti/superati quando concernono questioni oggetto di rinuncia nel concordato ex art. 599-bis.
art. 56 legge 23 giugno 2017, n. 103
Riferimento alla novella che ha inciso sull'art. 599-bis; la Corte cita la modifica per spiegare il funzionamento giuridico del concordato con rinuncia ai motivi di appello.
Massime di principio
- Un accordo di impugnazione ex art. 599-bis c.p.p. (concordato sulla qualificazione e sulla pena) che viene accolto dal giudice di appello preclude la possibilità di impugnare in Cassazione i motivi coperti dalla rinuncia; prima di rinunciare vanno valutate attentamente le questioni strategiche che si intendono preservare.
- Il giudice di appello, nel valutare un concordato, deve accertare la correttezza giuridica e la congruità della pena; se lo fa e motiva l'esclusione di attenuanti, tale valutazione è difficilmente rimediabile in Cassazione.
- Anche quando non vi sia una rinuncia espressa alle attenuanti, la decisione sul riconoscimento delle attenuanti generiche può risultare preclusa se la questione è sostanzialmente ricompresa nella determinazione concordata della pena e nella rinuncia collegata all'accordo.
- La mancata e tardiva ammissione di responsabilità e i precedenti penali sono motivi frequentemente ritenuti rilevanti per escludere le attenuanti generiche; le corti devono però esplicitare tali ragioni nella motivazione.
- Chi valuta la proposta di concordato in appello dovrebbe ottenere che siano chiaramente annotate le rinunce esplicite e gli aspetti non rinunciati, per evitare preclusioni non volute in sede di legittimità.
- Le impugnazioni in Cassazione restano comunque percorribili per i profili di diritto non coperti dalla rinuncia e per eventuali vizi formali o di legittimità del procedimento di accoglimento del concordato.
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